TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-03-30, n. 202100206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-03-30, n. 202100206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202100206
Data del deposito : 30 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2021

N. 00206/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2020, proposto da N P, rappresentata e difesa dagli avv. F M e A M, con domicilio eletto presso il loro studio in Anagni (FR), via Anticolana 89;



contro

INPS, non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza alla

sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone 10 dicembre 2019 n. 1033, munita di formula esecutiva e passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 26 ottobre 2020 e depositato l’8 novembre 2020, N.P. ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora;

Considerato che con la prefata sentenza è stato accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la ricongiunzione, presso l’assicurazione generale obbligatoria, dei contributi versati nella gestione dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 1, l. 7 febbraio 1979 n. 29, con compensazione delle spese di lite;

Considerato che il 17 dicembre 2019 la sentenza de qua è stata munita di formula esecutiva e che il successivo giorno 18 è stata così notificata all’Istituto previdenziale intimato;

Considerato che, dunque, è trascorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30, applicabile anche al

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi