TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2015-09-07, n. 201504376
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N. 04376/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2010, proposto da R A e A E,
rappresentati e difesi dall'avvocato L G, con domicilio eletto presso l’avvocato A C in Napoli, via Toledo, 205;
contro
il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco
pro tempore
,
rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio eletto presso l’avvocato M P in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 45/A;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 543 – prot. n. 40268 – del 9 novembre 2009, notificata l’11 novembre 2009, con la quale veniva ingiunto ai ricorrenti “di procedere, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ingiunzione, alla demolizione di tutte le opere abusive in premessa descritte, nonché alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione delle stesse riportando all’originaria configurazione orografica ed arborea l’area interessata alle stesse opere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Viste le memorie difensive;visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 7.1.2010 e depositato il 19.1.2010 i sigg.ri Ambrosio e Esposito, titolari di un fondo sito in Comune di Sorrento, alla via Nastro Verde n. 59, catastalmente identificato al foglio 4, particella n. 1250, hanno impugnato l’ordinanza con la quale il Comune resistente ha loro ingiunto di demolire le opere abusivamente realizzate, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (artt. 31 e 36 del D.P.R. n. 380/2001;art. 3 della legge n. 241/1990) e per eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per l’annullamento.
2. Il Comune di Sorrento, costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
3. Alla pubblica udienza del 18.6.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso non è fondato e va respinto.
5. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha ingiunto ai ricorrenti di demolire le opere abusivamente realizzate in Comune di Sorrento, alla via Nastro Verde n. 59, sull’area catastalmente identificata al foglio 4, particella 1250, consistenti in un “manufatto ex novo con struttura portante in muratura e pilastri in ferro, solaio intermedio in ferro e tavelloni e copertura in lamiere coibentate a doppia falda inclinata”, suddiviso in piano terra e piano primo, della superficie totale di 122 mq. e del volume di 377 mc. .
6. Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata in quanto avendo gli stessi provveduto a presentare istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, non ancora decisa dal Comune resistente, sarebbe inibito a quest’ultimo l’esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sino alla decisione della detta richiesta con conseguente necessità, anche in ipotesi di eventuale rigetto, di una nuova valutazione in ordine all’abusività delle opere realizzate.
7. Il motivo è infondato e va disatteso.
7.1. Secondo l’orientamento di questa Sezione, da cui non si ritiene di doversi discostare, la presentazione di una domanda di sanatoria sospende solo l’esecuzione del provvedimento sanzionatorio, fermo restando che l’eventuale reiezione dell'istanza del privato, anche in forma tacita tramite l’istituto del silenzio-diniego – come ex lege deve ritenersi nel caso di specie –, comporta la piena riespansione dell'efficacia dell'ingiunzione di demolizione, non occorrendo in alcun modo a tali effetti la reiterazione comunale dell'ordine demolitorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 28.10.2013, n. 4508;T.A.R. Campania, Napoli, III, 7.11.2011, n. 5157, e da ultimo per una posizione analoga Consiglio Stato n. 3990/2014).
8. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono perché l’amministrazione comunale non avrebbe valutato l’esistenza dell’interesse pubblico alla demolizione dell’opera abusiva, nonostante dall’accertamento della sua realizzazione (sopralluogo del 7.7.2005) all’adozione dell’ordinanza impugnata sarebbero trascorsi oltre quattro anni.
9. Anche tale censura è destituita di fondamento.
9.1. L’ordine di demolizione scaturisce, infatti, dal mero fatto della commissione dell’abuso e, stante la sua natura vincolata, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non richiede una specifica motivazione, né la valutazione sull’interesse pubblico all’eliminazione dell’opera abusiva che è in re ipsa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, III 2.12.2014, n. 6302;T.A:R. Campania, Napoli, III, 9.12.214, n. 6425;T.A.R. Campania, Napoli, VII, 5.12.2014, n. 6383).
9.2. Nel caso di specie merita, inoltre, di essere evidenziato che il lasso di tempo intercorso tra l’accertamento dell’abuso, ad opera della Polizia Municipale nel corso di un sopralluogo eseguito il 7.7.2005, e l’adozione dell’ordinanza di demolizione in data 9.11.2009, è irrilevante atteso che alcun legittimo affidamento può ritenersi ingenerato in capo ai ricorrenti circa la possibilità di mantenere in essere le opere abusive realizzate in considerazione della notevole entità dell’abusività perpetrata (realizzazione di un manufatto su due piani del volume complessivo di 377 mc. e della superficie totale di oltre 122 mq. .)
10. Con il terzo e il quarto motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione gravata perché l’amministrazione comunale l’avrebbe adottata senza previamente valutare la sanabilità dell’opera e la sua eventuale conformità urbanistica.
11. Anche tali censure vanno disattese essendo ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (T.A.R. Campania, Napoli. IV, 24.92002, n. 5556). L’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della sola descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.
12. Con la quinta censura i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza impugnata poiché la stessa non conterrebbe l’esatta indicazione dell’area di sedime e delle aree ulteriori da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
13. La censura non è fondata poiché secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa dalla Sezione, la circostanza che l'ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato non descriva l'area da acquisire non è causa di illegittimità dello stesso, atteso che l'effetto acquisitivo costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge, senza necessità dell'esercizio di alcun potere valutativo da parte dell'autorità eccetto quello del mero accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Ne discende che il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l'esatta indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7.7.2014, n. 3438).
14. Anche l’ultima censura con la quale parte ricorrente lamenta la mancata messa a disposizione del verbale del sopralluogo eseguito il 7.7.2005 dalla Polizia Municipale è infondata giacché dalla lettura del provvedimento gravato si evince chiaramente quale è l’abuso contestato e quali ne sono le caratteristiche, né la mancata disponibilità del predetto atto, avente natura pacificamente endoprocedimentale, risulta aver leso in alcun modo il diritto di difesa dei ricorrenti.
15. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza.