TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2020-06-01, n. 202000158
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Pubblicato il 01/06/2020
N. 00158/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2016, proposto da
A.S.D. Venafro Calcio A 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio G R Avv. in Campobasso, C/so Vittorio Emanuele, 23;
contro
Comune di Pozzilli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Ripabelli in Campobasso, via Garibaldi n. 5;
per l'annullamento della delibera di C.C. n. 30 del 4.7.2016 e della delibera di G.C. n. 46 del 7.7.2016, con le quali il Comune di Pozzilli ha annullato l'avvenuta concessione all'Associazione Sportiva ricorrente di un'area comunale, inclusa in zona agricola, da destinare ad impianti sportivi e di tutti gli atti alle stesse presupposti conseguenti e/o connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzilli in persona del Sindaco pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa Marianna Scali e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione sportiva ricorrente, con delibera del Consiglio Comunale di Pozzilli n. 47 del 23 dicembre 2010 (di seguito confermata ed integrata con D.C.C. n. 20 del 6 luglio 2011), ha ottenuto in concessione un’area comunale qualificata come zona agricola, da destinare ad impianti sportivi, previa variante della destinazione d’uso.
2. In data 15 marzo 2012 è stata stipulata la relativa convenzione, successivamente approvata con delibere di G.R. n. 31 e n. 32 del 23 maggio 2013, recanti, rispettivamente, il progetto di approvazione del primo e del secondo lotto dell’impianto sportivo.
Tale convenzione aveva ad oggetto la concessione del diritto di costruire strutture sportive sulle aree in questione e la gestione delle opere successivamente realizzate, da destinare a scopi collettivi, incluso l’utilizzo delle stesse da parte delle istituzioni scolastiche ubicate nel territorio comunale.
3. A fronte della mancata approvazione del progetto di variante necessario alla realizzazione delle opere in questione, l’associazione ricorrente inviava al Comune delle note (prot. n. 700 del 2.02.2016 e prot. 3698 del 20.5.2016), in cui lamentava i disagi subiti in termini economici a causa dei ritardi, da parte dell’Amministrazione, nel porre in essere quanto di competenza per consentire all’associazione ricorrente l’esercizio dei diritti nascenti dalla concessione.
4. Con successive delibere del Consiglio Comunale (n. 30 del 4 luglio 2016) e di Giunta Comunale (n. 46 del 7 luglio 2016) il Comune di Pozzilli provvedeva, in autotutela, all'annullamento degli atti in questione.
5. Stante quando precede l’Associazione ricorrente presentava i seguenti motivi di ricorso avverso i provvedimenti di autotutela:
I. omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela;
II. violazione degli art. 3 e 21-nonies della legge n. 241/90 per avere l’amministrazione adottato i provvedimenti di annullamento oltre il termine di 18 mesi dall’adozione dei provvedimenti di concessione e dalla stipula della convezione, nonché per aver omesso di considerare l’interesse degli odierni ricorrenti alla conservazione dei provvedimenti annullati;
III. violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione e per aver l’amministrazione motivato le ragioni dell’annullamento facendo riferimento a presupposti errati (tra gli altri la non convenienza economica, per l’amministrazione, dell’affidamento in concessione, rispetto alla realizzazione diretta della struttura in questione;la necessità di rispettare le procedure di gara e o di evidenza pubblica prescritte dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque dal R.D. 827/1924 e dall'articolo 12 del R.D. 2440/1923).
IV. Violazione dell'articolo 107 del d.lgs. 267 del 2000 sul rilievo che, essendo medio tempore intervenuta la stipula del contratto, i provvedimenti di primo grado avrebbero dovuto essere revocati dall'organo di gestione.