TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300834

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300834
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300834
Data del deposito : 14 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2023

N. 00834/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00719/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ATS Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Luigi Einaudi n.26;

per l'annullamento

- del provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato da ATS BRESCIA prot. n. 0085914/21 del 30/08/2021;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATS Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 1 novembre 2021 e ritualmente depositato, il dr.-OMISSIS-, medico veterinario e contitolare di azienda agricola di allevamento suini, ha impugnato l’atto notificatogli il 30 agosto 2021 con cui l’ATS di Brescia ha accertato l’inosservanza da parte del ricorrente dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. n. 44/2021, convertito in L. 76/2021 (secondo cui “ al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, (…) gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (…) per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita (…). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” ).

Da tale accertamento l’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Brescia ha fatto conseguire, con deliberazione n. 21/2021 del 15/09/2021 - comunicata in pari data all’interessato e da quest’ultimo non impugnata - la sospensione del ricorrente dall’esercizio della professione di medico veterinario, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.L. 44/2021 (secondo cui “L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” ).



2. Il ricorso è stato affidato a due motivi, con cui la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione della normativa di settore, nazionale ed eurounitaria, in particolare lamentando (i) la violazione dell’art. 4 D.L. 44/2021, stante l’asserita estraneità soggettiva ed oggettiva del ricorrente all’obbligo vaccinale;
e (ii) la violazione della direttiva 2018/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la quale impone che ogni normativa limitativa dell’accesso o dell’esercizio delle professioni regolamentate sia sottoposta preventivamente ad un “test di proporzionalità” da parte dell’Autorità garante del mercato, pena l’inapplicabilità della norma.



3. Con decreto presidenziale n. 374 del 13 novembre 2021 è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente.



4. Si è costituita in giudizio l’ATS di Brescia depositando documenti e memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, in particolare rilevando la natura vincolata dell’atto di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale, in forza della normativa applicata.



5. Con ordinanza n. 394 del 26 novembre 2021, la Sezione, “Impregiudicata ogni considerazione concernente la giurisdizione e l’ammissibilità del ricorso, da approfondire nella sede di merito”, ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese della fase, ritenendo insussistenti sia i presupposti di fumus boni iuris che quelli di periculum in mora dedotti dalla parte ricorrente.



6. Successivamente, in data 4 aprile 2023, la parte ricorrente ha depositato alcune “note di cortesia” nelle quali, dopo aver premesso alcune considerazioni circa la recente evoluzione giurisprudenziale che ha condotto ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, ha chiesto al Collegio di valutare se permanga o meno la giurisdizione del giudice adito.

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