TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2018-02-26, n. 201800159
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Pubblicato il 26/02/2018
N. 00159/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00241/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2016, proposto da:
Istituto Diagnostico Medico GMM, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. M A, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 430/2009, emesso in data 1° aprile 2009 dal Tribunale civile di Reggio Calabria, depositato in Cancelleria il 3 aprile 2009, notificato in copia conforme all’originale in data 9 maggio 2009, dichiarato esecutivo in data 17 luglio 2009, munito di formula esecutiva in data 20 luglio 2009, ulteriormente notificato in forma esecutiva in data 3 settembre 2009, recante condanna dell’Azienda intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.499,746,18, oltre interessi dalla singola scadenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di procedura, liquidate in € 4.454,00, di cui 603,00 per spese, € 966,00 per diritti di procuratore, € 2.895,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 12,50 per cento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 1144/2016 con cui è stato nominato, quale Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in epigrafe, il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale;
Rilevato che, con decreto prot. n. 22510 del 22.02.2017, il Prefetto di Reggio Calabria ha delegato la dott.ssa Emma Caprino, Dirigente della Prefettura di Reggio Calabria, per gli adempimenti commissariali;
Lette la relazione commissariale conclusiva e la richiesta di liquidazione del compenso, entrambe ritualmente depositate in data 05.02.2018;
Considerato che il Commissario delegato, pur senza rispettare le modalità di deposito telematico del P.A.T., aveva già trasmesso in data 29.01.2018 la predetta richiesta di liquidazione e che, pertanto, la stessa può essere eccezionalmente considerata tempestiva (rispetto al compimento delle operazioni in data 23.10.2017) in ragione delle novità operative sull’obbligo di deposito telematico degli atti che, per ricorsi proposti prima del 01.01.2017, decorre solamente a partire dal 02.01.2018 (v. art. 13-bis, comma 3, norm. att. c.p.a., inserito con D.L. conv. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197);
Visti gli artt. 66 e 67 del