TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-09-24, n. 201901606
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Pubblicato il 24/09/2019
N. 01606/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2019, proposto da:
Giovanni D'Ercole, rappresentato e difeso dall'avvocato G M M, con domicilio digitale presso Giustizia, Pec Registri;
contro
Comune di Avellino, Ministero dell'Interno Ufficio Elettorale Centrale Prefettura Avellino non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;
per l'annullamento
- del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale di Avellino del 1 luglio 2019 nella parte in cui è stato attribuito un seggio al Sig. G C della lista “VIVA LA LIBERTA’ ” e non al ricorrente - in parte qua del verbale delle operazioni dell’Ufficio
Elettorale Centrale del 1 luglio 2019 a seguito del ballottaggio in riferimento alle elezioni del Consiglio comunale e Sindaco del Comune di Avellino nella parte in cui si proclama eletto il sig.
G C e non il ricorrente;
- ove occorra della Delibera consiliare di approvazione e convalida dei proclamati eletti nella parte in cui si dichiara eletto il sig. G C e non il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, candidato consigliere comunale per la lista “La svolta inizia da te”, ha impugnato gli esiti delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del Comune di Avellino, svoltesi in data 27 maggio 2019.
Per effetto di tale risultato elettorale, che ha visto prevalere l’avversa coalizione, in applicazione dell'art. 73 comma 10 del D.lgs. 267/2000, alle liste collegate con il candidato proclamato Sindaco sono stati attribuiti 20 seggi del Consiglio comunale, laddove all’avversa coalizione 12.
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente lamenta la mancata assegnazione del seggio, in luogo dell'ultimo nominato in graduatoria dei consiglieri appartenenti alle liste collegate al Sindaco risultato eletto, sostenendo che tale risultato fosse stato determinato da un errata interpretazione della norma succitata che, correttamente applicata, avrebbe determinato l’attribuzione alla sua colazione di un ulteriore seggio.
Si sono costituite le amministrazioni statali deducendo, in via preliminare, il difetto di legittimazione in ordine all’avversa pretesa, laddove, con riguardo al merito delle articolate censure, ne hanno contestato la fondatezza.
Si è costituito, infine, il controinteressato, G C, sostenendo il corretto operato delle preposte amministrazioni.
2.- In via preliminare, il Collegio, come eccepito dall’avvocatura erariale, deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle resistenti amministrazioni statali.
L'art. 130, comma 3, del C.P.A. stabilisce che il ricorso relativo alle operazioni elettorali riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato " all'ente della cui elezione si tratta ", oltre che alle altre parti che vi abbiano interesse.
La disposizione normativa individua chiaramente, quale unica parte pubblica necessaria (diversamente da quanto disposto dall'art. 129), l'ente locale interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, così recependo la consolidata posizione giurisprudenziale che esclude che siano annoverabili tra le parti necessarie del relativo contenzioso anche gli uffici elettorali (i quali esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti) e, più ampiamente, l'Amministrazione statale (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2008 n. 496;3 febbraio 1999, n. 215;cfr. anche Cons. Stato sez. V, 6 novembre 2015 n. 5069 ).
La giurisprudenza, invero, è tuttora univoca nel senso che nei giudizi elettorali dinanzi al Giudice amministrativo l'individuazione della P.A. cui compete la qualità di parte vada effettuata non già in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati, bensì secondo quello dell'imputazione dei risultati della consultazione, con la conseguenza che rispetto alle elezioni comunali parte necessaria è il Comune, e non già l'Amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle operazioni.
La legittimazione passiva è riconducibile, pertanto, solo all'ente locale interessato che si appropria del risultato elettorale e vede riverberarsi su di sé gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti.
3.- Nel merito, il ricorso è infondato.
Il Collegio non ritiene che, nella fattispecie in esame, sussistano congruenti ragioni tali da indurre a discostarsi dalla costante interpretazione dell’art. 73 comma 10 TUEL accolta dall’oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale.
L'art. 73, X comma del DLgs n. 267 del 2000 prevede, per quanto qui interessa, che " qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.... ";
La predetta norma è stata interpretata diversamente: taluni, invero, hanno ritenuto che quando il calcolo del 60 per cento dei seggi porti ad un risultato non intero, bensì decimale (come nel caso di specie: 19,2), il necessario arrotondamento debba avvenire senz'altro per difetto, e quindi all'unità inferiore (cfr. CdS, V, 21.5.2012 n. 2928);altri, viceversa - pressoché l'unanimità, come si è precedentemente accennato -, hanno acceduto all'interpretazione opposta, secondo cui l'arrotondamento debba avvenire sempre per eccesso, e quindi all'unità superiore (cfr. CdS, V, 1.3.2012 n. 1197;30 giugno 2014, nn. 3268 e 3269;30.1.2013 n. 571;12.2.2013 n. 810;16.4.2013 n. 2086;18.4.2013 n. 2155;