TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2020-03-04, n. 202000426
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2020
N. 00426/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 158 del 29 ottobre 2019, notificata al deducente il 30 ottobre 2019 con la quale è stata dichiarata la decadenza del sig. -OMISSIS- dall’assegnazione dell'alloggio sito in Crotone, via Gaetano Salvemini n. 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, assegnatario alloggio ATERP, ha in questa Sede impugnato, con sei motivi di ricorso, il provvedimento con il quale il Sindaco del comune di Crotone ha dichiarato la sua decadenza dell’assegnazione dell’alloggio, deducendo eccesso di potere per sviamento della causa tipica, violazione dell’art. 10 bis della legge n.241/90, violazione dell’art. 7 delle legge regionale n.32/96, eccesso di potere per falso presupposto di fatto e, infine, violazione dell’art. 47 e 48 della cit. legge regionale n.32/96.
2. Costituitosi in giudizio, il Comune di Crotone ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, assumendo che nel caso di specie il provvedimento attiene alla dichiarata decadenza dal rapporto instaurato con il provvedimento di assegnazione dell’alloggio, venendo in rilievo, pertanto, posizioni