TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202302458
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 02458/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12219/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12219 del 2021, proposto da Mgps s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M O, D M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ex Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- della determinazione prot. n. 417563/RU del 9 novembre 2021, con la quale l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Accise – Tabacchi, Ufficio Circolazione tabacchi e prodotti da inalazione, ha disposto la revoca dell'autorizzazione dell'odierna ricorrente all'istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione in Roma (RM), via di Saponara, n. 132 (determinazione prot. n. 417563/RU del 9 novembre 2021);
- di ogni ulteriore atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ex Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La MGPS s.a.s. opera nel campo della distribuzione di prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di fatto assimilati ai tabacchi.
Con istanza in data 6 giugno 2018, integrata in data 19 febbraio 2019, ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’istituzione e gestione di un deposito fiscale di prodotti liquidi da inalazione in Roma, via di Torrenova n. 321, successivamente trasferito in Via di Saponara n. 132, a seguito della quale la società medesima è stata inserita nell’elenco dei soggetti autorizzati con l’attribuzione del codice d’imposta RMPLI0030 (autorizzazione del 13 marzo 2019, prot. 45771).
Nel corso del rapporto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in attuazione della disciplina recata dal comma 4 dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995, come modificato dall’art. 1, comma 11224, della legge n. 178/2020, ha dottato la determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685, con la quale ha fornito la disciplina del “regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni”.
A seguito di alcune verifica in ordine alla posizione debitoria dell’istante relativa all’anno 2019, l’ADM accertava nel corso del 2021, il mancato dell’imposta di consumo dovuta e non versata sui prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo pari a euro 44.027,51 (cfr. nota ADM del 15 luglio 2021).
Con nota prot. n. 364514 del 1 ottobre 2021, l’ADM ha comunicato l’avvio di un procedimento per la decadenza e la revoca dell’autorizzazione all’istituzione e gestione del deposito in relazione sia all’incapienza della causazione prestata a garanzia dell’imposta di consumo da versare sui prodotti in giacenza sia al mancato