TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-09, n. 202301106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-09, n. 202301106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301106
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 01106/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2018, proposto da
Findomestic Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ascanio Avv. Amenduni c/o T.A.R. -OMISSIS- in -OMISSIS-, via Rubichi 23/A;

contro

A.S.L. di -OMISSIS- - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Galluccio Mezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, piazza Mazzini n. 72;

per l’annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS- del 29/12/2017, con cui il Direttore dello S.P.E.S.A.L. - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Nord della A.S.L. di -OMISSIS-, pronunciandosi sul ricorso amministrativo proposto dalla controinteressata - lavoratrice dipendente della Società ricorrente - ex art. 41, comma 9, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, avverso il giudizio di idoneità al servizio reso il 7/11/2017 dal Medico competente alla sorveglianza sanitaria ex art. 41, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha modificato il predetto giudizio, ribadendo il divieto di trasferimento della lavoratrice controinteressata a sede di servizio (nella specie ubicata nella Città di -OMISSIS-) lontana da quella del proprio domicilio (-OMISSIS-).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteresata -OMISSIS-;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2023 la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito per la controinteressata il difensore avv.to F. Romano, in sostituzione dell’avv.to D. Galluzzio Mezio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente espone quanto segue.

1.La controinteressata, Dr.ssa -OMISSIS-, portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, Legge 5 febbraio1992 n. 104, giusta verbale della Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap della A.S.L. di -OMISSIS- dell’8/5/2015, “ è dipendente di Findomestic S.p.A., con sede di servizio presso gli uffici di -OMISSIS-, ove è stata trasferita da -OMISSIS- (sua precedente sede di servizio) nel 2008 ”.

In occasione della visita medica effettuata dalla predetta lavoratrice in data 17/11/2009, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008, il Medico competente ne aveva certificato l’idoneità al servizio, sia pure prescrivendone il “ trasferimento alla sede indicata di -OMISSIS- ”. Con la conseguenza che la Banca odierna ricorrente, con lettera del 29/1/2010 indirizzata alla Dr.ssa -OMISSIS-, ne aveva disposto il distacco temporaneo, dal primo marzo 2010 al 31 dicembre 2010, presso una propria sede di servizio ubicata nella Città di -OMISSIS-. Siffatto “distacco”, peraltro, risulta ininterrottamente reiterato sino al 27/9/2017, verosimilmente in dipendenza della circostanza per cui, almeno sino alla visita del 25/9/2017, tutti i certificati redatti in occasione delle precedenti visite mediche di controllo recavano la prescrizione contraria a un eventuale rientro della controinteressata alla sede di servizio di -OMISSIS-. Sennonchè, essendo venuta meno siffatta prescrizione con il certificato redatto l’8/11/2017, a seguito della visita medica effettuata il 25 settembre precedente, la Banca ricorrente ha disposto il rientro della propria dipendente nella sede di servizio effettiva di -OMISSIS- a far tempo dall’8/1/2018.

2. Tuttavia, in sede di ricorso amministrativo presentato ex art. 41, comma 9, D. Lgs. n. 81/2008, dalla medesima dipendente avverso il suddetto giudizio, il Direttore dello S.P.E.S.A.L. - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Nord della A.S.L. di -OMISSIS- ha ritenuto “ di modificare il giudizio contestato confermando quello precedentemente espresso dallo stesso medico ” competente “ in data 01/08/2016 ribadendo il divieto di trasferimento della -OMISSIS- ad altra sede di lavoro lontana da quella del proprio domicilio ”.

3. Tale ultimo giudizio recato dalla nota aslina prot. n. -OMISSIS- del 29/12/2017 è oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.

A sostegno del gravame sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione di legge. Manifesta contraddittorietà ed illogicità. Difetto di motivazione. Sviamento dell’azione amministrativa.

4. Il 24/4/2018 si è costituita in giudizio la controinteressata dr.ssa -OMISSIS- depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Il 30/8/2022 la medesima controinteressata ha depositato pertinente documentazione e il successivo 9/9/2022 ulteriore memoria difensiva con la quale ha evidenziato che il ricorso, ancor prima che infondato nel merito, “ è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ”, posto che “ quand’anche si dovesse ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, è evidente che la ricorrente non potrebbe disporre il trasferimento della dott.ssa -OMISSIS- dall’attuale sede di lavoro di -OMISSIS- ” non avendo impugnato i certificati medici successivi a quello quivi gravato, i quali, all’esito delle visite mediche effettuate il 19.12.2018, il 27.01.2021 e, da ultimo, il 7.12.2021, contengono tutti l’espresso “ divieto di trasferimento ” della -OMISSIS- “ a sede di lavoro lontana da quella del domicilio ”.

5. All’udienza pubblica del 12/10/2022, presenti gli avvocati delle parti costituite, il Presidente della Sezione, avvalendosi della facoltà di cui all’art 73, comma 3, c.p.a., ha rappresentato alle parti un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto G.A., trattandosi di controversia inerente un rapporto di lavoro di carattere privatistico rientrante nella giurisdizione dell’A.G.O. quale Giudice del Lavoro. L’avvocato di parte ricorrente, pertanto, a fronte del rilievo ufficioso formulato dal Presidente, ha chiesto un rinvio per dedurre in proposito. Il Presidente, preso atto della richiesta, ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del primo marzo 2023 (poi rinviata d’ufficio al 6 ottobre 2023).

6. Il primo settembre 2023, il difensore della Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente giudizio, “ a seguito della comunicazione pervenuta ” dalla Findomestic Banca S.p.A. “ in data 31.08.2023 ”.

Non si è costituita in giudizio la A.S.L. intimata.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

7. Pur prendendosi atto, infatti, che la parte ricorrente ha dichiarato, con istanza depositata l’1/9/2023, di non avere più interesse a coltivare il presente gravame, deve reputarsi logicamente e giuridicamente prioritario lo scrutinio del profilo rappresentato dalla sussistenza o meno della giurisdizione di questo Tribunale sulla presente controversia: giurisdizione che va declinata a favore di quella dell’A.G.O..

Trattasi, infatti, di causa attinente a diritti soggettivi derivanti da un rapporto individuale di lavoro subordinato interamente privatistico sia dal lato del datore di lavoro sia da quello del lavoratore, come tale devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ex art. 409 c.p.c..

Né vale ad argomentare in senso contrario osservare che la nota gravata proviene da un Medico appartenente a un organismo dell’A.S.L. di -OMISSIS-, posto che nella specie, a ben vedere, si tratta di un atto (paritetico) recante una valutazione (tecnico-discrezionale) in tema di “sorveglianza sanitaria” che non costituisce esplicazione di una potestà pubblica autoritativa, in quanto pur facendo applicazione di regole tecnico-specialistiche, quali sono senz’altro quelle della scienza medica, non è, tuttavia, funzionalizzata alla tutela di interessi pubblici, essendo, al contrario, destinata a incidere, conformandole, su posizioni giuridiche soggettive paritetiche, quali sono quelle che fanno capo, rispettivamente, a un datore di lavoro privato - come la Società ricorrente - e al dipendente subordinato di questi (in tal senso, condivisibilmente, T.A.R. Basilicata, Sezione I, 28 maggio 2015, n. 264 e T.A.R. Marche, Sezione I, 18 settembre 2015, n. 664).

Il Collegio, pertanto, ritiene che la cognizione della presente controversia, attinente a diritti soggettivi delle parti di un rapporto di lavoro privato, appartenga alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti costituite in giudizio.

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