TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-04-04, n. 201802159

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-04-04, n. 201802159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201802159
Data del deposito : 4 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2018

N. 02159/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05044/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5044 del 2012, proposto da:
A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Show Down Club, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, via Ponte di Tappia,47;



contro

Comune di Sant'Antimo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Lepanto N.111;



per l'annullamento

1.dell'Ordinanza prot. n. 26946 del 11/09/2012 emessa dal Dirigente del Settore Finanziario - Servizio Attività Economiche del Comune di Sant'Antimo, con la quale si ordina al Sig. Di Giorgio Luigi la chiusura immediata dell'attività di Club Privato, denominato "Show Down", esercitata nel locale sito in via Apollo n. 3, nel Comune di Sant'Antimo;

2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dell'Associazione ricorrente;

3. per il risarcimento del danno causato dalla chiusura dell’attività.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Antimo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in scrutinio, regolarmente proposto, la ricorrente associazione sportiva premettendo di operare nel settore dello sport dilettantistico e delle attività ricreative in S. Antimo sulla base di affiliazione alla C.S.A. IN. (centri sportivi aziendali e industriali) ex D.P.R. n. 117/1986, ente collettivo riconosciuto ex art. 3, L. n. 287/1991, impugna il provvedimento n. 26946 del 11.9.2012 con cui il dirigente competente del predetto Comune sulla scorta della nota n. P/2012 del 8.9.2012 inviata dal Commissariato di Polizia di Frattamaggiore e dell’allegato verbale di trasgressione n. 31/2012 con cui era stata rilevata l’effettuazione di attività di somministrazione di bevande alcooliche e soggetti non soci e l’elargizione di vincite in danaro per esercizio del gioco Poker texano, veniva ingiunta la chiusura immediata dell’attività.

1.1. Si costituiva il Comun di S. Antimo con memoria e produzione documentale del 21.12.2012.

1.2. Con Ordinanza n. 1760 del 2012 la Sezione disponeva istruttoria, ottemperata dal Comune di S. Antino con produzione del 19.3.2013.

1.3. Con Ordinanza n. 531 del 2013 la Sezione respingeva motivatamente la domanda cautelare.

La ricorrente produceva memoria per il merito il 15.2.2018.

Alla pubblica Udienza del 20 marzo 2018 sulle conclusioni delle parti il gravame è stato trattenuto a sentenza.

2. Con il primo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi