TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201604844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201604844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604844
Data del deposito : 24 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2016

N. 04844/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02143/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2015, proposto da:
Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone C.F. MRNRCR48M14F839F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges C.F. CCTBBR70L46F839X, A A C.F. NDRNTN72E22I163X, E C C.F. CRPLNR58H51F839I, Bruno Crimaldi C.F. CRMBRN65H26F839I, Annalisa Cuomo C.F. CMUNLS65S45F839J, Anna Ivana Furnari C.F. FRNNVN72C45F158A, Giacomo Pizza C.F. PZZGCM62L29G190E, Anna Pulcini C.F. PLCNNA56R70F839F, Bruno Ricci C.F. RCCBRN54D25F839U, Gabriele Romano C.F. RMNGRL65S03G273Z, Fabio Maria Ferrari C.F. FRRFMR59P10F839X, domiciliato presso l’Avvocatura Municipale, in Napoli, piazza Municipio, palazzo San Giacomo;
Azienda Speciale A.B.C. - Acqua Bene Comune, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ciardi C.F. CRDGPP65R21F839B, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via E. Pessina, 56;
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del Comune di Napoli n. 6/2015 avente ad oggetto l’approvazione della convenzione finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del Comune di Napoli e dell’Azienda Speciale ABC (Acqua Bene Comune) nella gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della città di Napoli, delle delibere di Giunta Comunale di Napoli n. 51/2015 e n. 856/2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’Azienda Speciale A.B.C. - Acqua Bene Comune;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Commissario Straordinario p.t. dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Napoli –Volturno (di seguito anche ATO) impugna la delibera del Consiglio Comunale di Napoli n. 6 del 9 marzo 2015 e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, recanti approvazione della convenzione finalizzata a regolare i rapporti con l’Azienda Speciale ABC - Acqua Bene Comune per la gestione del servizio idrico integrato nella città di Napoli.

Parte ricorrente censura il difetto di competenza del Comune di Napoli evidenziando che la gestione del servizio idrico, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), va organizzata sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni ai quali partecipano obbligatoriamente gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito, lamentando inoltre la violazione del codice degli appalti perché l’ente locale avrebbe disposto tale affidamento senza procedura di evidenza pubblica.

Resiste in giudizio il Comune di Napoli che, preliminarmente, eccepisce il difetto di legittimazione attiva del Commissario Straordinario dell’ATO rilevando che le Autorità d’ambito territoriale sono state soppresse con L. n. 191/2009 (art. 2, comma 186-bis) e alle strutture commissariali straordinarie è stato affidato il compito di provvedere alla liquidazione degli enti d’ambito e all’esercizio provvisorio dei poteri e delle funzioni originariamente devolute agli ATO (art. 1, comma 137, della L. Reg. n. 5/2013).

Tuttavia, il Comune osserva che, in attuazione dell’art. 7 del D.L. n.133/2014 (convertito nella L. 164/2014 recante modifica all’art. 147 del Codice dell’Ambiente secondo cui “…Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014…” ), con delibera di Giunta n. 812/2014 la Regione Campania ha istituito l’Ente Idrico dell’ambito territoriale ottimale (EIATO) rappresentativo della Città metropolitana e di tutti i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, al quale spetta l’esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche.

Il Comune sostiene che la competenza della gestione commissariale straordinaria si sarebbe oramai esaurita con l’istituzione, per effetto della legislazione nazionale e con il concorso della regolamentazione regionale, di tale ente, con la conseguenza che sussisterebbe carenza di legittimazione attiva del Commissario Straordinario a proporre il ricorso in trattazione.

Nel merito, la difesa dell’ente locale replica alle censure di parte ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso.

L’amministrazione comunale evidenza che, con delibera n. 5/2010, il Consiglio di Amministrazione dell’ATO Napoli – Volturno ha affidato ad ARIN s.p.a. (successivamente trasformata nell’Azienda Speciale – ABC con delibera del Consiglio Comunale di Napoli n. 32/2011) il servizio idrico integrato ma che, a tale affidamento, non è mai seguita la stipula della convenzione;
rilevata l’essenzialità del servizio idrico e la necessita di provvedere alla sua regolamentazione, il Comune ritiene di aver legittimamente approvato l’impugnata convenzione.

All’udienza pubblica del 28 settembre 2016 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

La decisione di affidare all’Azienda Speciale - ABC la gestione del ciclo integrato dell’acqua nel Comune di Napoli è stata assunta con pregressi provvedimenti conosciuti dalla parte ricorrente, da quest’ultima non tempestivamente gravati e, pertanto, divenuti inoppugnabili.

In argomento, occorre infatti rilevare che la società ABC svolge la gestione del ciclo integrato delle acque nel Comune di Napoli, in qualità di successore universale di ARIN s.p.a. in ragione: I) della delibera n. 5/2010 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’Ambito in cui è ricompresa la città di Napoli che, ai sensi della L. Reg. n. 14/1997, ha affidato il servizio all’ARIN (azienda successivamente trasformata in ABC);
II) della delibera di Giunta n. 856 del 27 novembre 2014 con cui l’ente locale ha confermato che l’ABC è deputata a gestire il ciclo integrato delle acque del Comune di Napoli.

Tali atti sono noti alla parte ricorrente in quanto espressamente richiamati della gravata delibera di Giunta n. 51/2015.

Dalla documentazione depositata dalla società ABC in data 13 maggio 2015 emerge che il Commissario Straordinario dell’ATO, con delibera n. 36 del 29 ottobre 2013, affermava “la possibilità tecnico-giuridica di procedere all’affidamento diretto… della gestione del servizio idrico integrato della Città di Napoli all’ABC” mostrando quindi di essere a conoscenza, a quella data, della decisione di affidare il servizio alla società ABC, scelta che peraltro il medesimo condivideva.

Ebbene, la delibera di Giunta n. 856/2014, pur pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal 19 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata impugnata con il ricorso in esame inviato per la notifica il 21 aprile 2015, quindi oltre il termine decadenziale di 60 giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amm. decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione del predetto provvedimento, formalità che integra la conoscenza legale dell’atto: ne consegue che il ricorso si appalesa irricevibile siccome tardivamente proposto.

Tale considerazione consente anche di dequotare la censura che attiene al mancato svolgimento della fase di evidenza pubblica per la scelta del gestore;
difatti, non si controverte di un affidamento a terzi del servizio idrico integrato, quanto della regolamentazione di una gestione già esistente nell’ambito del territorio comunale alla quale, peraltro, il Commissario Straordinario ricorrente ha prestato esplicita acquiescenza (cfr. citata delibera n. 36 del 29 ottobre 2013) e che, in ogni caso, non ha impugnato nel termine di legge.

Si aggiunga che, in ogni caso, il ricorso è anche infondato nel merito;
pertanto, può prescindersi dall’ulteriore eccezione in rito che attiene al presunto difetto di legittimazione attiva del Commissario Straordinario dell’ATO Napoli – Volturno.

Come riportato nella delibera giuntale n. 51/2015, la Regione Campania ha individuato l’Ente di Governo dell’Ambito (EIATO) in sostituzione dell’Autorità dell’Ambito soppressa (deliberazione di Giunta Regionale n. 812/2014), senza tuttavia specificare l’estensione del nuovo ambito territoriale ottimale né, si aggiunga, il nuovo ente ha individuato un nuovo affidatario. Inoltre, nella gravata delibera di Giunta n. 51/2015 si legge che il Commissario Straordinario non ha ancora stipulato una convenzione con il gestore attualmente incaricato (ABC).

Tale essendo la situazione di stallo venutasi a creare, non appare censurabile la condotta dell’amministrazione comunale che, al fine di garantire la continuità di un servizio pubblico primario ed essenziale come la gestione idrica, ha proceduto all’approvazione di una convenzione disciplinante l’affidamento già deliberato nel 2010.

A tale proposito, può richiamarsi la decisione del Consiglio di Stato n. 299/2010 – richiamata dal Comune nei propri scritti difensivi – secondo cui “non potendo l’Ente d’Ambito svolgere il servizio direttamente ma dovendo ricorrere alla individuazione di un gestore nei modi e nelle forme di legge, ove alla costituzione dell’Ente d’Ambito corrispondesse la immediata cessazione della gestioni esistenti vi sarebbe un periodo in cui il servizio non sarebbe svolto. Coerentemente con tale esigenza il sopracitato art. 12 co. 2 della legge regione Campania n.14 del 1997 precisa che solo con la ‘sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell’art.10 della legge 5 gennaio 1994 n.36, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge’. In pratica, i singoli Comuni, fino all’effettivo subentro del nuovo gestore individuato dall’Ente d’Ambito, continuano ad espletare il servizio attraverso le forme di gestione preesistenti e possono appaltare all’esterno servizi già svolti da ditte esterne nonché appaltare lavori di straordinaria manutenzione di cui le reti idrica e fognaria urgentemente necessitano” .

Alla luce di tale pronuncia, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, non appare allora censurabile la scelta dell’amministrazione comunale di Napoli di disciplinare il rapporto con l’azienda affidataria del servizio di gestione idrica, tenuto conto sia della natura essenziale del servizio medesimo, sia del tempo trascorso (5 anni) dal disposto affidamento, decisione peraltro condivisa, come si è visto, anche dalla struttura commissariale ricorrente.

Neppure può prospettarsi il rischio della irreversibilità della scelta attuata con l’impugnata convenzione che, come lamenta la parte ricorrente, ha una durata trentennale.

Nella pronuncia dianzi richiamata, il Consiglio di Stato ha rilevato che il servizio idrico può essere legittimamente espletato dai Comuni “fino all’effettivo subentro del nuovo gestore individuato dall’Ente d’Ambito” quindi, nel caso specifico, sino all’insediamento del soggetto che sarà individuato dall’Ente Idrico Campano cui, ai sensi dell’art. 8, lett. ‘b’ e ‘c’ della L. Reg. n. 15/2015, compete l’affidamento della gestione del servizio idrico e la predisposizione della relativa convenzione.

Peraltro, a tale ipotesi va ricondotta la previsione esplicitata nella convenzione secondo cui “La durata dell’affidamento è stabilita in 30 anni a decorrere dalla data di attuazione dell’affidamento medesimo….salvo i casi di risoluzione anticipata ed eventuali sopravvenienze normative”.

In conclusione, non resta che ribadire l’irricevibilità del ricorso, pur ritenendo di compensare le spese di giudizio in ragione della peculiare natura delle questioni esaminate e decise.

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