TAR Potenza, sez. I, ordinanza cautelare 2019-04-03, n. 201900064
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Pubblicato il 03/04/2019
N. 00064/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00145/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da
Genuario Grieco, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Comune di Viggiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto sindacale n. 24 del 21.12.2018 prot. 22604, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune del fabbricato ed immissione in possesso;
- del decreto del 10.01.2019 a firma del responsabile dell'UTC, area edilizia e urbanistica, "atto unilaterale di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale ed immissione in possesso di un vecchi fabbricato urbano condominiale, ex art 35 d. lgs. n. 76/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viggiano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. P M e uditi per le parti i difensori F T e A M;
Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi, disponendo ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. la trattazione della causa nel merito, fissando a tal fine l’udienza pubblica del 3 luglio 2019;
Ritenuto, altresì, necessario, al fine di assicurare la completezza dell’istruttoria:
- che l'Amministrazione comunale provveda, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, al deposito della delibera di Giunta del 12 marzo 2015, richiamata nelle premesse degli atti impugnati, nonché il provvedimento di autorizzazione al trasferimento del contributo assegnato al ricorrente;
- che il ricorrente provveda, entro il medesimo termine, al deposito dell’atto di citazione con cui si è introdotta, dinanzi al giudice civile, la controversia relativa all’accertamento del diritto alla delocalizzazione del contributo senza obbligo di cessione dell’immobile;