TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-06-01, n. 201803640

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-06-01, n. 201803640
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803640
Data del deposito : 1 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2018

N. 03640/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01449/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2016, proposto da
A P, G A D P, E A P, R A F P e G P, rappresentati e difesi dall’avv. E M Z, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio Abbamonte, e con domicilio digitale presso l’indirizzo p.e.c. del difensore;

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. N D R, con domicilio eletto in Napoli, via De Gasperi n. 55, e con domicilio digitale presso l’indirizzo p.e.c. del difensore;
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 520/2014 in data 26 maggio 2014 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 30 maggio 2018 il dott. Italo Caso e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga dichiarato l’obbligo del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in solido tra loro, di dare esecuzione alla sentenza n. 520/2014 in data 26 maggio 2014 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con conseguente corresponsione in loro favore, quali eredi del sig. Mario Persico, di quanto ivi riconosciuto per i benefici legati al trattamento pensionistico privilegiato del de cuius ;

che gli interessati assumono rimasta ineseguita la decisione e, nel presupposto che si tratti di pronuncia passata in giudicato, avanzano richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione delle Amministrazioni in caso di persistenza nell’inadempimento, oltre a richiedere la condanna delle medesime Amministrazioni alla sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.;

che si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere riservata al giudice contabile la cognizione delle domande giudiziali volte a conseguire l’esecuzione coattiva delle sue decisioni;

che con memoria depositata in data 11 maggio 2018 i ricorrenti hanno rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per essere stato medio tempore pagato quanto dovuto;

che alla camera di consiglio del 30 maggio 2018 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che si presenta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che, come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (v. Sez. IV, 26 febbraio 2018 n. 1275), dall’art. 10, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (“ La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti;
per l’esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti
”) si ricava che per l’esecuzione delle sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti sono competenti le Sezioni medesime, mentre per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle Sezioni centrali d’appello provvedono queste ultime, con significativa innovazione rispetto al pregresso sistema di riparto di giurisdizione in materia di esecuzione del giudicato (v. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2668);

che una conferma di tale riparto della giurisdizione si rinviene nell’art. 112, comma 2, cod.proc.amm. (“ L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) …;
b) …;
c) …;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione
…”), con la conseguenza che, contemplando l’ordinamento lo specifico rimedio dell’ottemperanza esperibile dinanzi allo stesso giudice contabile, per l’attuazione delle sentenze della Corte dei conti non può operare la disciplina di cui agli artt. 112 e segg. cod.proc.amm. (v., in tal senso, anche TAR Puglia, Bari, Sez. I, 26 gennaio 2017 n. 60);

che, in conclusione, trattandosi nella circostanza di domanda giudiziale riservata alla giurisdizione della Corte dei conti, innanzi a questa va riproposta la questione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod.proc.amm.;

che non osta ad una simile pronuncia la circostanza che è sopraggiunta la corresponsione del dovuto ai ricorrenti e che questi hanno da ultimo dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, giacché – come rilevato dalla giurisprudenza (v. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15 febbraio 2013 n. 355) – in una situazione di tale tipo, che dovrebbe invero dare luogo ad una sentenza ex art. 34, comma 5, cod.proc.amm., il giudice amministrativo è tenuto a dare prevalenza al difetto della potestà di decidere la causa, per risolversi ciò nell’accertamento della radicale insussistenza della legittimazione a decidere della controversia;

che, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda processuale, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite

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