TAR Firenze, sez. III, sentenza 2014-05-02, n. 201400675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2014-05-02, n. 201400675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201400675
Data del deposito : 2 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01972/2009 REG.RIC.

N. 00675/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01972/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2009, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dagli avv. S C, F B, con domicilio eletto presso Domenico Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

contro

Comune di Fucecchio, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. G C, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Firenze, via Fra' D Bonvicini 17;
Comune di Fucecchio, in persona del Dirigente p.t. del Settore 4 Assetto del Territorio e Ambiente, non costituito;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

A) dell’Ordinanza n. 304 del 21.09.2009 emessa dal Dirigente del Settore 4 - Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Fucecchio e notificata in data 24.09.2009, avente ad oggetto “via del Perugino, 12 – Proprietà Adamo Angelo. Procedimento in materia edilizia n. 11/2009. Denuncia di Inizio dell’Attività (DIA) n. 237/07 del 18.05.2007 – Atto abilitativo formatosi a seguito della presentazione della DIA e del decorso del termine di 20 giorni – Annullamento” , con la quale è stato disposto l'annullamento dell’atto abilitativo formatosi a seguito della presentazione della denuncia di inizio dell’attività 237/07 e del decorso del termine di 20 giorni;

B) dell’Ordinanza n. 305 del 21.09.2009 di rimessa in pristino dello stato dei luoghi emessa dal Dirigente del Settore 4 - Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Fucecchio e notificata in data 24.09.2009, con la quale è stato ordinato di provvedere, entro 90 giorni, al ripristino dello stato dei luoghi rispetto al progetto asseverato con la D.I.A. n. 404/05 e variante;

C) dell’art. 17 del Regolamento Edilizio del Comune di Fucecchio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.05.1998, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.06.1998, esecutiva il 04.07.1998, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.02.2000, esecutiva il 17.03.2000;

D) dell’Atto Prot. 34409 del 28.10.2009 emesso dal Dirigente del Settore 4 - Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Fucecchio e notificato in data 30.10.2009, avente ad oggetto “Istanza del 16.10.2009 e successive integrazioni – Risposta” ;

E) dell’Ordinanza n. 240 del 16.07.2009 di rimessa in pristino dello stato dei luoghi emessa dal Dirigente del Settore 4 - Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Fucecchio e notificata in data 21.07.2009, con la quale è stato ordinato di provvedere, entro 90 giorni, al ripristino dello stato dei luoghi rispetto al progetto asseverato con la D.I.A. n. 237/07;

F) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo dei propri diritti ed interessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fucecchio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 la dott.ssa E D S e uditi per le parti i difensori F B e G C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La vertenza in esame ha per oggetto un fabbricato, di proprietà del Sig. A A, odierno ricorrente, che si configurava inizialmente come costruzione interamente abusiva, e che veniva poi legittimato in forza del permesso di costruire in sanatoria n. 1956 del 23 settembre 2005, rilasciato ai sensi della legge n. 47/1985 ( “condono edilizio” ). La destinazione d’uso dell’intero immobile era quella di annesso agricolo (due locali ad uso “rimessa” ).

Con la DIA n. 404/05 del 10 agosto 2005 e variante “Ristrutturazione edilizia (riattamento materiali)” la distribuzione interna dei vani veniva modificata, creando due locali sgombero, disimpegno e wc.

Con la DIA n. 237/07 del 18 maggio 2007 “Cambio d’uso da manufatto agricolo a civile abitazione e realizzazione di ampliamento per addizioni funzionali” il fabbricato veniva trasformato in abitazione e ampliato attraverso la realizzazione di un piano interrato da adibire ad autorimessa macchinari agricoli, cantina e volume tecnico, e rialzando la copertura per creare un sottotetto accessibile tramite scala a chiocciola, avente altezza massima nel colmo di m. 2,25.

In data 20 settembre 2007 veniva comunicata la “fine lavori” di cui alla suddetta DIA n. 237/07.

In data 5 ottobre 2007 veniva depositata presso il Comune di Fucecchio l’attestazione di abitabilità (prot. 30879) con i relativi allegati (collaudo strutturale ecc.).

Con verbale del 20 marzo 2009 la Polizia Municipale riferiva gli esiti di un sopralluogo effettuato in data 11 marzo 2009 presso l’immobile in questione, dai quali era emerso che, in difformità dalla tavola n.2 stato di progetto della DIA n. 237/07

a) a fianco del piano interrato rappresentato nella DIA con destinazione “cantina-autorimessa per macchinari agricoli - volume tecnico” era stato realizzato un vano ad esso collegato tramite un’apertura;

b) nel piano interrato rappresentato nella DIA con destinazione “cantina-autorimessa per macchinari agricoli - volume tecnico” non erano state realizzate le tramezzature interne ed era stata chiusa l’apertura in corrispondenza del vano “autorimessa per macchinari agricoli 15,84 mq” .

Con l’ordinanza n. 156 del 20 maggio 2009, il Comune di Fucecchio, dopo aver dato atto che il fabbricato de quo era stato legittimato come annesso agricolo con concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/85 ed era stato successivamente, con la DIA n. 237/07, trasformato in abitazione con la contestuale realizzazione di vani interrati e sottotetto, e dopo aver rilevato (attraverso l’esame della documentazione fotografica allegata al suddetto verbale della Polizia Municipale) che, nonostante fossero state presentate la comunicazione di fine lavori (in data 20 settembre 2007) e l’attestazione di abitabilità del fabbricato (in data 5 ottobre 2007), i lavori non erano ancora stati completati, ordinava alla luce delle difformità evidenziate dalla Polizia Municipale rispetto allo stato di progetto asseverato con la DIA n. 237/07, l’immediata sospensione dei lavori.

Con ordinanza n. 240 del 16 luglio 2009 – essendo stato accertato che le opere segnalate dalla Polizia Municipale, consistenti, sostanzialmente, nella realizzazione, a fianco del piano interrato rappresentato nella DIA n. 237/07 (con destinazione cantina, autorimessa per macchinari agricoli e volume tecnico), di un vano ad esso collegato tramite un’apertura, si identificavano come variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo in ragione degli aumenti di superficie eccedenti i limiti normativamente consentiti - si ingiungeva di provvedere entro 90 giorni dalla notifica, avvenuta il 21 luglio 2009 - e cioè entro il 19 ottobre 2009 - al ripristino dello stato dei luoghi rispetto al progetto asseverato con la DIA n. 237/07, ed in particolare al riempimento del nuovo vano interrato non previsto nella DIA n. 237/07 per un’altezza di circa mt. 2,00, con chiusura di tutte le aperture con setti in cemento armato dello stesso spessore delle pareti interessate.

Con ordinanza n. 304 del 21 settembre 2009 si procedeva all’autoannullamento della DIA n. 237/07, ritenendo che gli interventi oggetto della stessa non fossero ammissibili, in quanto la legittimità iniziale del manufatto derivava da sanatoria straordinaria ai sensi della legge 47/85 per costruzione di fabbricato interamente in assenza di titolo, e pertanto soggetto alle limitazioni di cui all’articolo 17 del regolamento edilizio comunale, ancorché già interessato dal precedente intervento di ristrutturazione oggetto della

DIA

404/05;
si riteneva, cioè, che il progetto asseverato con la

DIA

237/07 si ponesse in contrasto con l’art. 17 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, che disponeva sostanzialmente che i manufatti legittimati con concessione a sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 o della legge n. 724/1994 potevano essere ristrutturati soltanto “mantenendo inalterata la destinazione d’uso, le superfici, i volumi” ;
si riteneva, inoltre, che l’intervento edilizio asseverato con la

DIA

237/07 contrastasse con l’art. 45 della L.R.T. n. 1/2005 – il quale dispone che la perdita di destinazione agricola degli edifici rurali è consentita solo “previa sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare” con individuazione delle aree di pertinenza degli edifici e relative distinte prescrizioni, rispettivamente per il caso di aree inferiori ad 1 ettaro e per l’ipotesi di aree di dimensioni superiori ad 1 ettaro - e con il Piano Strutturale (adottato in data 29 luglio 2008 e approvato in data 15 aprile 2009) in ordine alla risorsa “paesaggio e territorio rurale” , ricadendo l’immobile all’interno di invarianti strutturali individuate dal Piano stesso;
si evidenziava che il fabbricato in esame “si colloca in zona urbanisticamente classificata dal vigente P.R.G. come ‘E3 zona agricola di valore ambientale’ regolata dall’art. 61 e segg. delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.” ;
si individuavano, infine, le ragioni di interesse pubblico giustificatritici dell’autoannullamento della DIA n. 237/07 in quelle stesse ragioni che avevano determinato la previsione del richiamato art. 17, da ritenersi prevalenti “rispetto all’eventuale affidamento maturato dai privati e all’interesse degli stessi alla conservazione dello stato attuale, entrambi fondati e realizzati sulla base di una attestazione di conformità agli strumenti urbanistico edilizi non corrispondente al vero (per contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale, in assoluta carenza dei presupposti per realizzare il cambio di destinazione d’uso)” .

Con ordinanza n. 305 del 21 settembre 2009, considerato che, a seguito del suddetto annullamento d’ufficio dell’atto abilitativo formatosi a seguito della presentazione della

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