TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-06-04, n. 202000355
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Pubblicato il 04/06/2020
N. 00355/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2012, proposto da
C M, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. G G in Ancona, viale della Vittoria, 2;
contro
Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
per l'annullamento
dell'atto datato 29 maggio 2012 prot. 27234 emesso dal Dirigente dell'Area Turismo Promozione Sviluppo Economico, Sportello Unico per le Attività Produttive, Sez. Demanio Marittimo del Comune di Senigallia nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con gli atti impugnati, quali la delibera di Giunta municipale del Comune di Senigallia resa nella seduta 25 maggio 2012 e della nota 15 maggio 2012 prot. 2398 del predetto dirigente dell'Area Turismo Promozione Sviluppo Economico, Sez. Demanio Marittimo del Comune di Senigallia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente chiede l’annullamento dell’atto datato 29 maggio 2012 prot. 27234 emesso dal Dirigente dell’Area Turismo Promozione Sviluppo Economico, Sportello Unico per le Attività Produttive, sez. Demanio Marittimo del Comune di Senigallia nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
La ricorrente, quale proprietaria dell’area sita sul Lungomare Italia, Marzocca di Senigallia (CT fg 17 map. 62), e (unitamente al coniuge dott. Dante Svarca) dell’area sempre sita sul Lungomare Italia (CT Fg 17, map. 146) presentava al Comune di Senigallia (Dirigente Attività Economiche):
- istanza in data 15 settembre 2011 per il rilascio di una concessione demaniale marittima del terreno demaniale di ca mq 46,50 con accessorio di mq 5,20 ubicato sul Lungomare Italia (Marzocca) tra le particelle 62 e 241;
- istanza in data 20 gennaio 2012 prot. 3103 per il rilascio di altra concessione demaniale dell’area sita sempre in Lungomare Italia posta sul fronte strada, distinta al catasto al fg. 17 particella 244/parte della superficie di mq. 177,00.
Con missiva datata 29 maggio 2012 il Dirigente dell’Area Turismo Promozione Sviluppo Economico del Comune di Senigallia portava a conoscenza della ricorrente che le richieste non potevano essere accolte in quanto la Giunta municipale, nella seduta del 25 maggio 2012, aveva ritenuto di “…sospendere tutte le richieste di concessioni per le aree poste tra la linea ferroviaria e il lungomare Italia fino alla definizione delle competenze su queste aree che impropriamente ricadono sul demanio marittimo”.
La ricorrente, con un unico e articolato motivo di ricorso, deduce l’illegittimità del diniego per violazione di legge (art. 97 Cost., artt. 1, 2 e ss. della legge n. 241 del 1990) e dei principi in tema di concessione demaniale marittima, nonché per eccesso di potere sotto vari profili (difetto di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, errore, travisamento del fatto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà).
In particolare si espone che l’atto dell’amministrazione comunale impugnato debba ritenersi illegittimo in quanto formulato in modo contraddittorio (“non accoglie per la sospensione di tutte le richieste…”) e che sia comunque viziato anche qualora si configuri come una sostanziale sospensione della conclusione del procedimento avviato su istanza di parte ricorrente (relativo al rilascio di due concessioni demaniali marittime relative a frustoli di terreno posti sul Lungomare Italia di Marzocca di Senigallia). Inoltre si aggiunge che è viziata da eccesso di potere la motivazione addotta dal Comune di sospensione delle richieste sine die per la possibile riconducibilità al demanio marittimo delle aree demaniali oggetto di richiesta.
Nelle more del giudizio, il Comune di Senigallia, con provvedimento del 15 dicembre 2014 ha concesso alla ricorrente l’occupazione del tratto di suolo demaniale della superficie di mq 46,50 di cui alla richiesta del 15 settembre 2011, reiterata in data 21 maggio 2014, per cui si è configurata. afferma parte ricorrente, una parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ad una delle due domande.
Invece l’area fronte mare di mq. 177,0, di cui alla successiva istanza, veniva concessa, nel 2014, al Comune di Senigallia anziché alla ricorrente.
Si è costituito il Comune di Senigalllia, resistendo al ricorso.
1 Il ricorso deve essere dichiarato in parte estinto per cessata materia del contendere e per il resto fondato.
2 Come richiesto da parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda di una concessione demaniale marittima del terreno demaniale di ca mq 46,50 con accessorio di mq 5,20 ubicato sul Lungomare Italia (Marzocca) tra le particelle 62 e 241, presentata in data 15 settembre 2011 e successivamente assegnata alla ricorrente in concessione in data 15 dicembre 2014, su nuova domanda del 21 maggio dello stesso anno.