TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-09-07, n. 201704303
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Pubblicato il 07/09/2017
N. 04303/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06642/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G M, rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato A M in Napoli, Viale A. Gramsci, 19;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A C e L C dell'Avvocatura comunale, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, Piazza Municipio, 64;
per l'annullamento
(quanto al ricorso)
dell'ordinanza del Dirigente del Settore Polizia Municipale, Servizio Antiabusivismo Edilizio – Ufficio Tecnico-Amministrativo n. 66 dell'8/7/2011, con la quale è stata ingiunta la demolizione/rimozione delle opere edili realizzate nell'unità immobiliare con ingresso dalla Via Cavalli di Bronzo civ. 99 (piano primo, interno 2);di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione della ricorrente;
(quanto ai motivi aggiunti)
del provvedimento del Dirigente del Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale, Servizio Pianificazione Urbana ed Edilizia Privata prot. n. 35961 del 18/10/2012, recante il diniego del permesso di costruire in sanatoria;di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2017 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 2/12/2011 e depositato il 27/12/2011, è impugnata l’ordinanza comunicata il 4/10/2011 con cui, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, è stata ingiunta la demolizione o rimozione delle opere edili realizzate nell’unità immobiliare di proprietà della ricorrente, sulla scorta della relazione tecnica del 13/1/2010 prot. n. 28/S.I.P.T., con la quale veniva accertata la realizzazione, in assenza di titolo, delle seguenti opere:
- “Trasformazione delle due finestre in vani balcone e realizzazione di sbalzo di mq. 11,62 (larghezza m. 1,40 e lunghezza m. 8,30) con relativa ringhiera in ferro il tutto sul prospetto prospiciente la via Matteotti”;
- “trasformazione del vano finestra, a servizio del vano adibito a w.c., in vano balcone con la realizzazione di sbalzo di mq. 1,05 (larghezza m. 0,30 e lunghezza m. 3,00) con relativa ringhiera in ferro sul prospetto di via Cavalli di Bronzo”;
- “ampliamento in lunghezza dello sbalzo del balcone sul prospetto interno di circa m. 1,00 (in licenza era previsto un balcone di m. 6,10 di lunghezza per m. 1,00 di larghezza, le misure dello stato attuale sono m. 7,10 di lunghezza x m. 0,75 di larghezza)”.
Trattasi quindi (come esposto dalla stessa ricorrente) della trasformazione di tre finestre in finestra-balcone e dell’allungamento di un balcone preesistente.
Con le censure articolate è dedotta la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto più profili, sostenendo che:
1) occorreva la previa comunicazione di avvio del procedimento;
2) difetta una congrua motivazione, con riguardo alla qualificazione degli abusi e al contrasto con le norme applicabili;
3) manca un’adeguata istruttoria, trattandosi di interventi di restauro e risanamento conservativo assoggettati a s.c.i.a. e che possono conseguire l’assenso paesaggistico, non applicandosi perciò l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001;
4) è illegittima la previsione di acquisizione della superficie di mq. 127;
5) la competenza all’adozione del provvedimento spetta al Settore Edilizia.
In data 10/1/2012 il Comune si è costituito in giudizio, confutando le censure nella memoria depositata e concludendo per il rigetto del ricorso.
La trattazione dell’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2012, su richiesta della ricorrente.
2. Con i motivi aggiunti, notificati il 17/12/2012 e depositati il 16/1/2013, è impugnato il diniego dell’istanza di accertamento di conformità, presentata in data 2/11/2011 ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Ne è denunciata l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo che trattasi di intervento di restauro ammesso dalle N.t.a. del P.R.G. ed aggiungendo che è violato l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (essendo state introdotte nuove valutazioni nella formulazione del diniego).
Il Comune ha replicato con memoria depositata il 10/2/2014.
3. La ricorrente ha prodotto memoria difensiva il 5/5/2017, insistendo per l’accoglimento del ricorso (e che costituisce manifestazione dell’interesse alla decisione, in relazione all’avviso di fissazione dell’udienza pubblica formulato ai sensi dell’art. 82, secondo comma, c.p.a., trattandosi di ricorso ultra quinquennale).
Il Comune ha replicato con memoria depositata il 16/5/2017.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2017 la causa stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1. Per ragioni sistematiche, il Collegio reputa opportuno procedere dapprima all’esame dei motivi aggiunti avverso il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità (poiché, ove accolti, la ricorrente risulterebbe priva dell’interesse a contestare l’ordine di demolizione che non esplicherebbe più effetti, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo).
L’impugnato provvedimento del 18/10/2012 reca il diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente, in quanto:
<<- l'intervento di "ristrutturazione edilizia" è vietato, ai sensi dell'articolo 6 punto 6.4 delle NTA del vigente PRG, per gli edifici realizzati prima del 1945 (cfr licenza edilizia approvata dalla giunta comunale in data 22.04.1915 e n. 148/53;
- l'intervento di "ristrutturazione edilizia" è vietato per gli edifici catalogati (in quanto di particolare valore storico o ambientale) in quanto per essi sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria o di restauro conservativo;
- l'intervento è vietato in quanto l'intero immobile è privo di "collaudo statico" e dei presupposti per "l'agibilità" di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/01 (comunicazioni del Settore inviate al Genio Civile di Napoli in data 26.03.2010 e 29.11.2010 con rispettivamente con protocollo generale n. 14121 e n. 42943)>>.
Con le censure articolate si sostiene che:
I) le opere sono erroneamente ricondotte ad un’ipotesi di ristrutturazione edilizia, attenendo al restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001;
II) non è quindi applicabile l’art.