TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201801498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201801498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801498
Data del deposito : 22 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2018

N. 01498/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01791/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Basell Poliolefine Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati F M, A G G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, Via Quintino Sella, 40



contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V T, T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Sanitaria (Ares) Puglia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Provincia di Brindisi;
Comune di Brindisi;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ministero della Salute;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio eletto in Bari, Via M. Celentano, 27;



per l'annullamento

del regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 24 (“ linee guida per l’attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale ”), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente la società Basell Poliolefine Italia s.r.l., titolare di uno stabilimento industriale realizzato ed operante nel sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, area dichiarata “ ad elevato rischio di crisi ambientale ” con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 24 (“ linee guida per l’attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale ”).

A fondamento dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:

1°) Violazione della legge regionale n. 21/2012 (art. 2.1) nonché dell'art. 117 della Costituzione in relazione al travalicamento dei limiti della potestà regolamentare della Giunta Regionale; degli artt. 3 e 97 della Costituzione in relazione all'equiparazione della situazione di Basell con altri stabilimenti fonti di emissioni di IPA di carattere industriale; dell'art. 3 della legge 241/1990, del principio del contraddittorio procedimentale; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irrazionalità, difetto d’istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti ed ingiustizia manifesta.

Dopo aver descritto il proprio impianto industriale, la ricorrente ha evidenziato di non emettere sostanze inquinanti (“IPA”, idrocarburi policiclici aromatici), ma limitatamente alla torcia PK600, dispositivo di emergenza e di sicurezza, di emettere “ IPA, in modo non continuo e, comunque, in quantità trascurabili e comunque largamente inferiori ai limiti normativi anche nelle peggiori condizioni ” (cfr. pag. 13), tali da non determinare il superamento dei limiti di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

In sostanza – ha soggiunto – , l’inclusione dell’impianto controverso tra quelli suscettibili di essere sottoposto alla valutazione del danno sanitario sarebbe il risultato di una “ carenza assoluta originaria di istruttoria tecnica ” o, addirittura, di un errore che avrebbe potuto essere evitato ove la Regione “ avesse espletato l'istruttoria e avesse coinvolto - seguendo i principii minimi in materia di contraddittorio - la società prima dell'emanazione del Regolamento impugnato ” (cfr. pag. 15).

2°) Violazione del principio sulla produzione del diritto ambientale e di sussidiarietà (art. 3 bis e art. 3 quinquies D.lgs. 152/2006, degli artt. 4, comma 1 lettera a) punti 2) e 4); lettera b) punto 5), comma 1; lett. 1- ter ); dell’art. 29- quater , commi 5 e 7; dell’art. 29- quinquies ; dell’art. 29- octies e dell’art. 29- decies , comma 10 del D.lgs. 152/2006; degli artt. 1 e 14 della legge 241/1990; eccesso di potere sviamento ed ingiustizia manifesta.

Con tale motivo la ricorrente ha lamentato che l’impugnato regolamento avrebbe “ introdotto diverse disposizioni che prevedono valutazioni di natura sostanzialmente ambientale, oltre che sanitaria, con metodologie differenti da quelle già adottate dagli organi statali deputati al rilascio dell’AIA ” (cfr. pag. 16).

Di contro, ha ribadito che la previsione della conferenza dei servizi dimostrerebbe che “ tutti gli interessi di natura sanitaria ed ambientale potenzialmente coinvolti nell'operatività di un impianto industriale di notevole rilevanza ”, quale appunto sarebbe “ quello sottoposto ad un obbligo di AIA di competenza statale, come quello di Basell ” (cfr. pag. 17) avrebbero trovato concentrazione e sintesi in un’unica sede procedimentale.

Pertanto la ricorrente ha dedotto che la regolamentazione impugnata avrebbe illegittimamente identificato “ una causalità generale con una causalità individuale ” (cfr. pag. 19).

3°) Violazione dell'art. 117 Costituzione: vizio di illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale della legge regionale 21/2012; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; dell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della Direttiva 2008/1/CE in materia di IPPC; dell'art. 41 della Costituzione e dei principi in materia ambientale relativi allo sviluppo sostenibile nonché dei principii nazionali e comunitari in materia di concorrenza.

La ricorrente ha ripreso, infine, il filo conduttore del secondo motivo, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale per sostenere che la disciplina

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