TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-06-22, n. 201806969
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Testo completo
Pubblicato il 22/06/2018
N. 06969/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03313/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3313 del 2007, proposto da
P G L, rappresentato e difeso dagli avv.ti D B e M D P, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina D’Alleva in Roma, via Ugo De Carolis n. 83;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’assegno ad personam , commisurato alla differenza stipendiale tra VI e VII livello retributivo ed alla conservazione della RIA maturata all’1 ottobre 1995;
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione intimata a corrispondere i relativi emolumenti maggiorati da rivalutazione ed interessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 aprile 2007 e depositato il successivo 18 aprile 2007, il ricorrente – “attualmente Capitano dei Carabinieri” - chiede l’accertamento del suo diritto a percepire l’assegno ad personam “commisurato alla differenza stipendiale tra VI e VII livello retributivo ed alla conservazione della RIA maturata al 1/10/85”, previo annullamento “eventualmente” del D.M. n. 108 del 16 ottobre 1996, e la conseguente condanna del Ministero della Difesa a corrispondere i relativi emolumenti, maggiorati da rivalutazione ed interessi.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- già “Maresciallo Ordinario dell’Arma con decorrenza economica e giuridica 1/6/93”, superava il concorso per ufficiale e, pertanto, veniva “nominato sottotenente in spe con decorrenza economica 2/10/95”;
- “frattanto con decorrenza economica 1/9/1995 … aveva maturato i diritti previsti per il beneficio introdotto dall’art. 46 c. 1 lett. b) del DLvo 198/95” e, dunque, veniva inquadrato nel VII livello retributivo “corrispondente alla posizione funzionale di Maresciallo Capo con DM 123 del 1/9/95”, superiore a quello di “Sottotenente (che è il VI)”, sicché l’Amministrazione disponeva a suo favore un assegno “ ad personam ”, riassorbile, ai sensi della legge n. 537 del 1993;
- “tuttavia”, in data 16 ottobre 1996 il Ministero della Difesa adottava il D.M. n. 108 di annullamento dell’inquadramento a Maresciallo Capo “sulla base del presupposto che agli effetti giuridici” il predetto “era stato nominato ufficiale dal 20/7/95”;
- “ancora successivamente in data 2/11/99 veniva assunto il DM 745 (registrato il 25/6/2000) con il quale si definivano le” sue “spettanze retributive”;
- riscontrata in data 29/7/2004 – ossia, in seguito al suo passaggio al grado di Capitano - l’erogazione dell’assegno ad personam , con nota del 10 settembre 2004 l’Amministrazione gli comunicava