TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202300999
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2023
N. 00999/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dagli avvocati N C, V B e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V B, in Olbia, via Michele Moro 11;
contro
Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Melis in Cagliari, via Pietro Delitala, 10;
nei confronti
- N A, V I e F B, rappresentati e difesi dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Consorzio di Porto Rotondo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- della determinazione Conclusiva Negativa del Procedimento Unico SUAPE del Comune di Olbia n. 752 del 25 ottobre 2022 , con la quale è stata annullata in autotutela la determinazione conclusiva n. 941 del 4 novembre 2021 relativa al rinnovo del permesso di costruire rilasciato al ricorrente per la realizzazione di un ampliamento con sopraelevazione dell'immobile di proprietà, ai sensi della L.R. 11/2017, in via del Plumbago, località Porto Rotondo, nonché degli atti preordinati, connessi e/o dipendenti, ivi comprese la Richiesta di Convocazione di Conferenza di Servizi del 19 settembre 2022 e il Verbale della Conferenza di Servizi del 25 ottobre 2022;
con i motivi aggiunti presentati da Girardini Pierluigi il 27/10/2023:
- dell’ordinanza dirigenziale n. 70 del 27 settembre 2023, notificata il 3 ottobre 2023, avente ad oggetto la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza del permesso di costruire.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Olbia, di N A, di V I e di F B.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con DUA del 17 settembre 2021 il sig. P G, odierno ricorrente, aveva presentato al SUAPE del Comune di Olbia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della l.r. n. 24/2016, un progetto di ampliamento in sopraelevazione, ai sensi degli artt. 30 (“ Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente” ) e 32 ( “Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti” ) della l.r. n. 8/2015, di un edificio residenziale di sua proprietà sito in Olbia, località Porto Rotondo, zona urbanistica B6, facente parte del Condominio “Villaggio di Portorotondo”. In particolare il progetto prevedeva, previa demolizione della copertura sovrastante il piano primo (e ultimo), la realizzazione di un nuovo piano secondo a uso residenziale di complessivi mq. 40,14 e mc. 131,70.
All’esito della presupposta conferenza di servizi, con determinazione conclusiva 4 novembre 2021, n. 941, il SUAPE del Comune di Olbia aveva autorizzato tale intervento edilizio.
Con nota 7 agosto 2022, prot. 101542, mediante il loro difensore, i sig.ri N A, F B e V I, proprietari di altre unità immobiliari comprese nel medesimo Condominio e odierni controinteressati, si erano opposti alla realizzazione di tale intervento, rilevandone il contrasto: - con l’art. 2 del regolamento condominiale del villaggio Porto Rotondo, atto notaio Cortese del 06.11.1973 rep. 2354/128, che attribuisce i tetti di tutti gli edifici alla proprietà del condominio; - con l’art. 8 del medesimo Regolamento condominiale, secondo cui: “anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 1127 del Codice Civile la sopraelevazione è assolutamente vietata” ; - con l’art. 12 dello stesso Regolamento,