TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-29, n. 201510455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-29, n. 201510455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201510455
Data del deposito : 29 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15598/2014 REG.RIC.

N. 10455/2015 REG.PROV.COLL.

N. 15598/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15598 del 2014, proposto da:
T C, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso Domenico Nolè in Roma, Via Cola di Rienzo 265;

contro

Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alba Giordano e Mario Baldassarri, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Giordano - Baldassarri in Roma, Via Muzio Clementi, 58;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Nazionale Magistrati Corte Dei Conti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zuccheretti, con domicilio eletto presso Maurizio Zuccheretti in Roma, Via Gregorio Vii, 382;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

a) - della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti resa nell'adunanza del 7/8.10.2014 con la quale si è deciso di indire un nuovo interpello alla disponibilità alla promozione a presidente di sezione della Corte dei Conti per la copertura di sei posti (per le Sezioni regionali di controllo per la Liguria, per la Sardegna e per la Basilicata, nonché per le Sezioni regionali giurisdizionali per il Veneto, il Trentino Alto Adige - sede di Trento e per l'Umbria) di cui cinque vacanti a decorrere dal 25 giugno 2014;

b) - di tutti gli atti relativi alla procedura di interpello ed in particolare:

b1) - della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti resa nell'adunanza del 21/22.10.2014 con la quale si è ritenuto non ammissibile la richiesta del ricorrente di partecipazione all'interpello per la promozione a presidente di sezione della Corte dei Conti e, nel contempo, sono stati giudicati promuovibili sei Consiglieri alla qualifica di Presidente di sezione;

b2) - della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 219 del 5.11.2014 di promozione di sei Consiglieri alla qualifica di Presidente;

b3) - dei verbali della prima Commissione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 30.9.2014 e del 15.10.2014;

c) - della deliberazione n. 138/CP/2014 del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 25.6.2014;

d) - ove occorra, delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti assunte nelle adunanze del 23/24.09.2014, del 09/10/2014 e del 24/25.06.2014;

e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per il risarcimento

del danno ingiusto ex art. 30 del C.P.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo da quantificarsi in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di A C;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2015 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il dott. T C - Consigliere della Corte dei conti con funzioni di Procuratore regionale della Campania - odierno esponente, ha rappresentato quanto segue.

1.1 Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (di seguito, anche “CdP” o “Consiglio”), nell'adunanza del 24/25.06.2014, in relazione alla vacanza di posti di Presidente di Sezione, deliberava - punto 13 - di bandire una procedura di promozione per la copertura di 12 posti di Presidente di Sezione.

A tal fine, con nota prot. 3681 del 25.06.2014, a firma del Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, l'odierno esponente veniva invitato ad esprimere la propria disponibilità alla procedura di interpello de qua .

All’esito di tale procedura, il dott. C veniva favorevolmente scrutinato ai fini della promovibilità a Presidente, ma non utilmente graduato per la promozione;
il Consiglio deliberava di promuovere altri colleghi che lo precedevano in ruolo assegnando loro le sedi oggetto di interpello.

1.2 Sempre nell’adunanza del 25.6.2014 il CdP aveva deliberato di indire interpello urgente riservato ai Presidenti di Sezione in carica, per la copertura mediante trasferimento di ulteriori 6 posti di funzione resisi nel frattempo vacanti.

Nell’adunanza del 7-8.10.2014 il CdP prendeva atto che, all’esito dell’interpello per trasferimento bandito il 25 giugno 2014, ai sensi dell’art. 40 della delibera 83/2012, risultavano disponibili per la promozione i posti di Presidente delle Sezioni giurisdizionali per il Veneto, per il Trentino A.A. – sede di Trento e per l’Umbria, nonché quelli di Presidente delle Sezioni regionali di controllo per la Liguria e per la Sardegna, cui si aggiungeva il posto di Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata.

Il CdP riteneva di non dover procedere ad una nuova audizione dei magistrati che avevano partecipato al procedimento per l’attribuzione dei 12 posti di funzione, potendo attingere anche agli elementi di valutazione acquisiti in occasione della precedente valutazione di promovibilità.

1.3 Nello specifico, il ricorrente lamenta che, pur trovandosi collocato in utile posizione di ruolo (sesto) per conseguire la funzione di Presidente di Sezione, sì è visto indebitamente estromesso dalla promozione, in quanto, con l'indizione della nuova procedura di interpello, veniva fissato alla data del 14.10.2014 il termine per il possesso dei requisiti, tra cui quello dell'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a 18 mesi,di cui alla deliberazione n. 138/CP/2014 del 25.06.2014;
obbligo che il dott. C non avrebbe posseduto, essendo fissata ope legis , ex D.L. 90/2014, al 1.1.2016 la data del suo collocamento in quiescenza.

Pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, l’unico concreto effetto della indizione della nuova procedura di interpello sarebbe consistito nell'impedire al dott. C il conseguimento della promozione a Presidente di Sezione;
a tale promozione, di contro, avrebbe potuto accedere il dott. A C, che lo seguiva nella posizione di ruolo.

1.4 In data 12.10.2014 l’odierno esponente presentava pertanto articolata richiesta di riesame, evidenziando l’illegittimità della delibera del Consiglio di Presidenza del 7/08.10.2014, sia in ordine al requisito minimo di 18 mesi di permanenza nella sede di assegnazione, sia in ordine all'indebito slittamento dei termini per il possesso dei requisiti, essendo i posti da coprire già vacanti al 25.06.2014.

Il Consiglio di Presidenza, nell'adunanza del 21/22.10.2014, respingeva — punto 12 - la richiesta di riesame con conferma della esclusione del dott. C dalla procedura di promozione;
al successivo punto 22, il Consiglio giudicava promovibili sei nuovi Presidenti di Sezione, ivi compreso il dott. A C.

2. Con il ricorso all’odierno esame il dott. C ha impugnato i provvedimenti in epigrafe per chiederne l’annullamento, censurandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I- SVIAMENTO DI POTERE - ERRATA APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Il ricorrente contesta l’interpretazione data dal CdP alla propria deliberazione n. 138 del 25 giugno 2014, che ha condotto all’esclusione del dott. C nella contestata procedura di interpello per la copertura di posti di funzione mediante trasferimento,;
“l'obbligo di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a 18 mesi” avrebbe in realtà ad oggetto non la permanenza in servizio, come ritenuto dal Consiglio, ma la permanenza nella sede.

L’erronea interpretazione seguita dal CdP nella vicenda all’esame configurerebbe altresì il vizio del provvedimento per una manifesta e macroscopica disparità di trattamento;

II - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ - SVIAMENTO)

In ogni caso, il Consiglio di Presidenza non avrebbe correttamente valutato che i requisiti di ammissione per le procedure di promozione ai posti direttivi della magistratura della Corte dei conti debbono essere riconosciuti al momento della vacanza del posto e non dal momento in cui il Consiglio stesso decide di metterli a concorso, essendo in caso contrario lasciata alla mera discrezionalità del CdP la scelta del quando e del come procedere, secondo le opportunità e le ragioni del momento, alle promozioni, in evidente violazione delle guarentigie di status poste dalla Costituzione (art. 108) a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura;

III - VIOLAZIONE ART. 108 COST. - DIFETTO DI ATTRIBUZIONE E CARENZA ASSOLUTA DI POTERE IN RELAZIONE ALLA INDIVIDUAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DI REQUISITI OGGETTO DI RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 7 R.D. 1214/1934 E SS.MM.II. - ART. 13 CO. II L 1345/1961 E SS.MM.II.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ – SVIAMENTO)

L'attribuzione delle funzioni ai magistrati e le loro progressioni di carriera attengono al loro status e sono coperte da espressa riserva di legge, ai sensi dell'art. 108 Cost.;
il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 138/CP/2014 nonché con la deliberazione di indizione della procedura di interpello, che vi ha dato attuazione, avrebbe travalicato i limiti relativi alla propria sfera di attribuzioni e competenze, ignorando la suddetta norma costituzionale ed appropriandosi di spazi riservati al legislatore.

3. Nel presente giudizio si è costituita la difesa erariale per le amministrazioni intimate per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.

Anche il controinteressato, dott. A C, si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Con atto d’intervento adesivo, notificato in data 22 aprile 2015, l’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei conti (AMC) è intervenuta a sostegno del ricorso proposto dal dott. C.

4. In via pregiudiziale le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità sia del ricorso sia dell’atto di intervento.

5. Alla pubblica udienza del 3 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene potersi prescindere dall’esame dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, stante la infondatezza del gravame nel merito.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l'operato del Consiglio di Presidenza per aver motivato la mancata promozione del dott. C con l'impossibilità di permanere nel posto di funzione per il periodo minimo di 18 mesi, in applicazione dell’art. 38, comma 1, deliberazione 83/CP/2012);
a dire del ricorrente, infatti, tale disposizione avrebbe dovuto essere interpretata non quale requisito di promovibilità, bensì quale condizione di carattere organizzativo finalizzata a garantire continuità nell'esercizio della funzione, di tal che il necessario collocamento a riposo del Presidente di Sezione in momento anteriore alla scadenza del periodo minimo di permanenza non avrebbe avuto alcuna incidenza ai fini della promozione.

2.1 La censura non è meritevole di adesione.

2.2 Osserva il Collegio che il ricorrente non ha svolto censure in ordine alla previsione della lex specialis della selezione, ove si prevede il ridetto limite temporale (18 mesi di permanenza), così che, sul punto, si è formata acquiescenza.

In ogni caso, il termine dei 18 mesi non può essere inteso quale misura meramente atta a garantire la continuità delle funzioni direttive: l’art. 38, comma 1, citato, collega strettamente la promozione alla permanenza nella sede per un periodo minimo, configurando un vero e proprio requisito di promovibilità, motivato dalla necessità di garantire stabilità e continuità a funzioni vitali per la magistratura contabile, in ossequio ai principi costituzionali di buona, efficiente ed efficace amministrazione.

Del resto, disposizioni analoghe vigono per la magistratura ordinaria, laddove proprio per scelta del legislatore (artt. 34-bis e 35 del d.lgs n. 160/2006) la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare almeno quattro anni residui di servizio prima della data di collocamento a riposo (tre anni, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 90/2014) .

Neppure è configurabile una disparità di trattamento in danno dell’odierno deducente, in quanto i casi citati nel ricorso riguardano talune fattispecie in cui i magistrati, al momento della indizione delle procedure di promozione, possedevano il requisito relativo alla permanenza minima nella funzione e che a causa del tempo intercorso prima della concreta assunzione delle funzioni, sono stati collocati a riposo anteriormente allo spirare del medesimo periodo.

3. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta l'erronea valutazione del requisito in esame al momento della indizione della procedura concorsuale e non in quello anteriore della vacanza del posto di funzione.

3.1 La doglianza non è meritevole di positiva considerazione, alla luce del complesso procedimento che regola la promozione a Presidente di Sezione, ai sensi dell’art. 40 della deliberazione n. 83/CP/2012.

3.2 La prima fase consiste nella ricognizione dei posti resisi vacanti;
una volta che sia stata effettuata la ricognizione, il CdP, prima di procedere alla copertura della vacanze mediante promozione, procede con interpello riservato ai Presidenti di Sezione già in servizio, nell'eventualità che le sedi liberatesi possano essere coperte con trasferimento, e con un eventuale successivo interpello sui posti resisi vacanti a seguito della prima procedura concorsuale.

Solo all'esito di questi interpelli le sedi sono da considerarsi disponibili per essere coperte mediante magistrati promovendi.

3.3 Pertanto, contrariamente agli assunti della parte ricorrente, la effettiva disponibilità del posto di funzione per le promozioni si ha solo al termine della procedura di interpello dei Presidenti di Sezione in carica, finalizzata alla copertura mediante trasferimento;
di tal che, agli effetti della censura in esame, è errato considerare i posti come disponibili già al momento della cessazione del Presidente di Sezione titolare, atteso che la effettiva disponibilità degli stessi ai fini delle promozioni si ha soltanto dopo l'interpello per i trasferimenti.

Ne consegue che i requisiti richiesti debbono essere posseduti al momento della indizione della selezione per le promozioni, segnatamente, alla data fissata nel bando quale termine per la presentazione delle candidature, così come correttamente avvenuto nel caso all’esame.

3.4 Nella specie, alla data prevista per la presentazione delle candidature (14 ottobre 2014) il ricorrente non poteva garantire i 18 mesi di permanenza nel servizio, dovendo essere collocato a riposo, ex d.

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