TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2022-06-03, n. 202200210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2022-06-03, n. 202200210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202200210
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 00142/2022 REG.RIC.

N. 00210/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00142/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 142 del 2022, proposto da S H, rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto ministeriale dell’8 novembre 2021, notificato il successivo 10 marzo 2022, di rigetto dell’istanza volta al conseguimento della cittadinanza italiana, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art.13 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori C B e Valeria Cantoni;


Considerato che il provvedimento impugnato, disponendo il rigetto dell’istanza volta al conseguimento della cittadinanza italiana, ex art.9, comma 1f della Legge n.91 del 1992, produce effetti ultraregionali ed è stato emesso dal Ministero dell’Interno, dunque da organo statale centrale;

Rilevato quindi che, in base all’art.13 c.p.a., va considerata la sede dell’Autorità emanante (cfr. Cons. Stato, III, ord. n.1634 del 2015 e anche Cons. Stato, A.P., ord. n.13 del 2021);

Ritenuta pertanto la competenza per territorio del TAR Lazio;

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