TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400343
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00343/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00616/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 616 del 2019, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;



per l'annullamento

del provvedimento nr. Cat -OMISSIS- di sospensione per giorni 15 con decorrenza immediata della validità della licenza dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, sito in Torino, via -OMISSIS- notificato in data 2.04.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la sospensione per 15 giorni della licenza dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, sito in Torino via -OMISSIS-.

Il provvedimento ha fatto seguito ad un controllo di polizia in data 22 marzo 2019, in esito al quale personale di pubblica sicurezza accertava la presenza di un significativo numero di soggetti pregiudicati (più della metà dei presenti) oltre ad hashish occultato all’interno del locale.

Lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., in quanto non sarebbe integrato il presupposto di abituale frequentazione da parte di pregiudicati; i soggetti individuati sarebbero infatti stati gravati da meri precedenti di polizia o soggetti di “interesse operativo”, che non rientrerebbero nella disciplina normativa applicabile; neppure sarebbe ravvisabile un reiterato rinvenimento di sostanza stupefacente.

Lamenta inoltre la carenza ed irragionevolezza della motivazione, oltre ad una violazione degli artt. 97 Cost. e 3 l. n. 241/90; la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe espressa nella forma di una clausola di mero stile e non addurrebbe fatti significativi.

Ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato e formulato istanza istruttoria volta ad acquisire presso l’amministrazione resistente la documentazione relativa agli interventi effettuati nel locale.

Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli

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