TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400008
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00008/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G L e C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, piazza della Vittoria, n. 7/3;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;



per l’accertamento

in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo prevista dall’art. 1 della legge n. 1165 del 23.10.1961, nella misura di cui all’art. 35 del D.P.R. 16.4.2009 n. 51, per l’attestato B (oggi livello di competenza B2), oltre ad accessori e spese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la propria ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il consigliere F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente agisce innanzi a questo T.R.G.A. per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del suo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23.10.1961, n. 1165, nella misura di cui all’art. 35 del DPR 16.4.2009, n. 51 per l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) B2 (ex patentino B), a partire dal mese di -OMISSIS-, data in cui ha conseguito l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca C1 (ex patentino A), che assorbe o contiene tutti quelli inferiori A1, A2 e B1, B2, in quanto i livelli di competenza linguistica individuati dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), cui si conforma il c.d. patentino di bilinguismo di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, hanno qualità crescente.

Il medesimo chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in proprio favore della differenza tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B2 (ex patentino B) e quella, effettivamente percepita, corrispondente all’attestato B1 (ex patentino C), maggiorata di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo e il favore delle spese di lite.

2. In fatto espone, a tal fine, fornendo al riguardo prova documentale:

- di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS- con il grado di -OMISSIS-;

- di prestare servizio dal -OMISSIS- e di essere attualmente in servizio presso il -OMISSIS-;

- di aver conseguito nell’anno scolastico -OMISSIS- il diploma di maturità presso l’Istituto -OMISSIS-;

- di avere conseguito, in data -OMISSIS-, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) di livello C1 (ex patentino A), corrispondente al diploma di laurea;

- di percepire attualmente l’indennità di bilinguismo livello B1 (ex patentino C), riferita al diploma di istruzione secondaria di primo grado, attualmente ammontante a € 151,97;

- che con il d.lgs. 29.5.2017, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22.6.2017, sono stati modificati i requisiti di accesso dall’esterno per l’arruolamento dei carabinieri, previsti dal Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, richiedendosi ora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, comma 1, lettera b)), cui corrisponde l’attestato di conoscenza linguistica B2 (ex attestato B).

3. Con controricorso dd. 17.4.2023 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, riservandosi di dedurre e di concludere nel prosieguo. In seguito la difesa del Ministero della Difesa non ha prodotto memoria e pertanto non ha rassegnato le proprie conclusioni.

4. All’udienza del 27 settembre 2023 la difesa del ricorrente ha rappresentato come all’avvenuto riconoscimento in busta paga delle spettanze retributive arretrate richieste nel ricorso introduttivo non sia seguita la notifica del relativo decreto di attribuzione dell’indennità di seconda lingua.

5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, questo T.R.G.A. ha ordinato al Ministero, ai fini della decisione, di depositare il decreto di attribuzione dell’indennità di bilinguismo, assegnando il termine di 20 giorni a tal fine.

6. Il Ministero nulla ha depositato e non ha svolto ulteriore attività difensiva, mentre il difensore del ricorrente all’udienza del giorno 10 gennaio 2024 in assenza del deposito del decreto di attribuzione dell’indennità di bilinguismo ha chiesto la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente. Su tali conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

7. In difetto del deposito del decreto di attribuzione dell’indennità di bilinguismo non si può dare atto della cessata materia del contendere, sicché la causa va decisa nel merito.

8. Il ricorso è fondato.

9. Forte della modifica apportata all’art. 707 COM dall’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 95/2017, in seguito alla quale per l’arruolamento dei carabinieri è ora richiesto il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, il ricorrente chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, a partire dal mese di -OMISSIS-, data in cui ha conseguito l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca C1 (ex patentino A), che assorbe o contiene tutti quelli inferiori, a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato linguistico B2 del QCER (ex patentino di bilinguismo B). Sostiene la propria pretesa sul principio di corrispondenza tra il livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto dalla norma novellata per l’accesso alla funzione ricoperta, principio che desume dalla disciplina in materia di bilinguismo nel pubblico impiego in Provincia autonoma di Bolzano.

10. Il quadro giuridico che fa da sfondo alla vicenda è stato analiticamente ricostruito, nella sua dimensione diacronica e nelle ragioni storiche che ne hanno determinato

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