TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-10-21, n. 201108126
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N. 08126/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04372/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2000, proposto da:
G E ed A, rappresentato e difeso dagli avv. G G, Y M, con domicilio eletto presso G G in Roma, via Maria Cristina, 8;T E, V L D;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;Ministero della Funzione Pubblica, Ministero del Tesoro,Bilancio e Programmazione Economica, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia;
per l'annullamento
ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI OPZIONE PER L'ENTE DI APPARTENZA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in oggetto parte ricorrente impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe, in specie nella parte in cui escludevano i ricorrenti stessi dal diritto di opzione per l’ente di appartenenza.
Avverso tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 8 comma 2 l. 124\1999 e degli artt. 34 e 56 d.lgs. 29\1993, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buona amministrazione;
- eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e violazione del principio di reformatio in pejus;
- falsa applicazione dell’art. 8 cit., difetto di motivazione e falsità del presupposto.
L’amministrazione statale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
In sede di discussione ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod proc amm il Collegio invitata le parti a dedurre in ordine alla sussistenza della giurisdizione rispetto a quella ordinaria.
Alla pubblica udienza del 13\10\2011 la causa passava in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, secondo quanto già prospettato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 comma 3 cod proc amm, rientrando la controversia nella sfera di cognizione del giudice ordinario, da indicarsi quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto nel termine di cui all'art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..
Infatti, dall’analisi della domanda proposta emerge come il petitum sostanziale riguardi la sussistenza del diritto di opzione e la conseguente lamentela dei ricorrenti di essere stati esclusi da tale possibilità in base ad una violazione della legge vigente invocata, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell'ufficio. Invero, l’oggetto sostanziale della domanda attiene alla invocata sussistenza del diritto di opzione nell’ambito del singolo rapporto di lavoro tra singolo ricorrente ed amministrazione datrice di lavoro.
Pertanto, analogamente ad altre fattispecie, va reputata come devoluta alla giurisdizione del g.o. la domanda con la quale il lavoratore lamenti di essere stato escluso dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione per il precedente ente di appartenenza, così come disciplinata da una norma di legge (nella specie, l'art. 8 comma 2 l. 124 del 1999), atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell'ufficio (cfr. ad es. Cassazione civile , sez. un., 15 settembre 2010 , n. 19552).
Sussistono giusti motivi, anche a fronte delle note incertezze in tema di riparto di giurisdizione, per compensare tra le parti le spese di lite.