TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-04-28, n. 201804706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-04-28, n. 201804706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804706
Data del deposito : 28 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2018

N. 04706/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07215/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7215 del 2007, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Marsili in Roma, via dei Due Macelli, 60;

contro

Il Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

nei confronti

E A non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria finale del concorso, per scrutinio comparativo, a dirigente superiore della Polizia di Stato approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2007, nonché delle valutazioni espresse, dei criteri di massima utilizzati per le valutazioni di scrutinio per il triennio 2007-2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 7215/2007) il dott. Donato SORBO, primo dirigente della Polizia di Stato dal 1993, ha adito questo Tribunale per l’annullamento della graduatoria finale del concorso, per scrutinio comparativo, a dirigente superiore della Polizia di Stato approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2007, nonché delle valutazioni espresse, dei criteri di massima utilizzati per le valutazioni di scrutinio per il triennio 2007-2009, in quanto non hanno gli consentito di essere incluso tra i primi 18 dirigenti promossi a dirigente superiore né tra i successivi sei ammessi al corso di alta formazione per tale qualifica.

Premette di aver ricoperto dal 1995 l’incarico di questore vicario in numerose Questure, alcune delle quali di particolare rilevanza e di aver svolto con costante impegno professionale tutti gli incarichi a lui affidati, suscettibili di positiva valutazione ai fini della succitata procedura selettiva.

Espone di aver già precedentemente partecipato ad altri scrutini comparativi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e di essersi collocato in posizione non distante da quella utile per il conferimento della superiore qualifica, riferendo di aver svolto anche le funzioni di dirigente reggente del compartimento di Polizia ferroviaria della regione Campania, caratterizzato da considerevole complessità.

Ciononostante, in relazione alla procedura selettiva in questione, il ricorrente riferisce di essere stato sopravanzato in sede comparativa da colleghi in possesso di una minore anzianità di ruolo e collocati nelle graduatorie relative ai pregressi scrutini in posizione deteriore rispetto a quella da lui conseguita.

Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
violazione degli articoli 61 e 62 del d.p.r. 335 del 1982;
dell’articolo 38 del d.p.r. 1077 del 1970;
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 334 del 2000;
del decreto ministeriale del 15 gennaio 2002;
violazione e falsa applicazione dei criteri di massima per lo scrutinio adottati per il triennio 2007-2009 ai fini della succitata progressione di carriera, violazione della legge 241 del 1990;
eccesso di potere sotto differenti profili.

Asserisce che ai fini valutativi l’Amministrazione ha stabilito un punteggio massimo (100 punti) attribuibile sulla base di cinque categorie di valutazione (rapporti informativi, giudizi complessivi del quinquennio, schede di valutazione dell’attività dirigenziale;
particolari incarichi e servizi svolti;
altri titoli;
coefficiente di anzianità;
qualità delle funzioni, competenza professionale dimostrata in grado di responsabilità assunta stima e prestigio goduti, attitudine ad assumere maggiori responsabilità) di cui quest’ultima determinante (max punti 24) in sede di valutazione discrezionale rispetto alle altre categorie caratterizzate da una più rigida vincolatività per l’attribuzione dei correlati punteggi.

Lamenta l’illegittimità della valutazione eseguita nei suoi riguardi dalla Commissione ministeriale e del relativo punteggio (punti 81,1) identico a quello a lui attribuito nello scrutinio nei due anni precedenti con omessa applicazione, quanto al punteggio della quinta categoria, della maggiore anzianità di ruolo, ma anche di due note di merito a lui conferite riguardo all’incarico di dirigente reggente del compartimento di Polizia ferroviaria della Campania, ancor più in assenza di una documentata flessione di rendimento del suo operato e per omessa attribuzione, quanto alla voce “ incarichi autonomi con assunzione diretta di elevate responsabilità in materia di ordine sicurezza pubblica o dell’incarico di particolare rilievo istituzionale” del punteggio attribuibile in considerazione del succitato incarico di reggenza.

Lamenta, altresì, lo scavalcamento da lui subito da parte di colleghi in possesso di una minore anzianità di ruolo e nei precedenti scrutini collocati in posizione notevolmente deteriore rispetto a quella da lui conseguita, pur in assenza di oggettivi e documentati meriti di servizio, in specie riguardo ad una serie di colleghi espressamente da lui richiamati nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Con atto propositivo di motivi aggiunti il ricorrente estende la presente impugnativa al decreto ministeriale del 4 luglio 2007 con cui è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età con decorrenza 1 luglio 2007, asserendo il suo diritto a conseguire la qualifica di dirigente superiore.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Occorre rilevare, al fine del decidere, che il ricorrente assume l’illegittimità dell’operato della Commissione ministeriale incaricata di svolgere le operazioni di scrutinio comparativo tra il personale in possesso della qualifica di dirigente della Polizia di Stato per il conferimento della qualifica di dirigente superiore, asserendo, in particolare, l’erroneità della valutazione operata, anche rispetto ad altri concorrenti, che secondo la sua prospettazione sarebbero in possesso non solo di una minore anzianità di ruolo, ma anche sforniti di documentati meriti di servizio suscettibili di giustificare il migliore collocamento nella graduatoria finale relativa all’anno 2007.

Osserva il Collegio che la valutazione dell’attività di servizio degli aventi titolo a partecipare allo scrutinio comparativo per l’anno 2007 risulta esser stata eseguita dalla Commissione ministeriale sulla base di categorie di valutazione per l’attribuzione del punteggio massimo (max punti 100) previsto per il conseguimento della qualifica di dirigente superiore.

Con riferimento all’anno 2007 al ricorrente, quanto alla categoria I (rapporti informativi giudizi complessivi del quinquennio, schede di valutazione dell’attività dirigenziale, max punti 55), sono stati riconosciuti punti 55, quanto alla categoria II (particolari incarichi e servizi svolti max punti 6) punti 0, quanto alla categoria III (altri titoli, lavori originali elaborati per il servizio, pubblicazioni scientifiche incarichi accademici) punti 0,1, quanto alla categoria IV (coefficiente di anzianità max punti 6) è stato attribuito il massimo punteggio, quanto alla categoria V (qualità delle funzioni con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata, al grado di responsabilità assunta, alla stima e al prestigio goduti negli ambienti esterni e interni, all’impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio max punti 24) sono stati assegnati punti 20, di cui punti 7 per la sottocategoria 5 A (qualità delle funzioni, competenza professionale, grado di responsabilità, stima e prestigio goduti, impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio) e punti 13 per la sottocategoria 5 B (attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire).

Giova rilevale, al fine del decidere, che le doglianze non appaiono suscettibili di positiva definizione, quanto al lamentato sopravanzamento di una serie di colleghi del ricorrente, i quali sono stati evidentemente destinatari di incrementi di punteggio rispetto alle precedenti tornate di scrutinio sulla base di valutazioni che hanno riguardato avanzamenti professionali e profili di carriera che sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione ministeriale e per i quali il dott. Sorbo si è limitato ad evidenziare le migliori valutazioni conseguite, le quali devono ritenersi pacificamente riconducibili a valutazioni discrezionali riguardanti soprattutto le voci della categoria V, per le quali, dagli atti di causa, non si denotano profili o elementi dai quali desumere la sussistenza di presupposti di manifesta illogicità o irrazionalità tali da rendere azionabile il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.

In relazione agli ulteriori profili di censura, il Collegio osserva che per la categoria di valutazione ora richiamata il dott. Sorbo ha conseguito il punteggio di punti n. 20 (su n. 24 max) di cui punti 7 (max punti 8) per la sottocategoria 5 A (qualità delle funzioni, competenza professionale grado di responsabilità, stima e prestigio goduti, impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio) e punti 13 (max punti 16) per la sottocategoria 5 B (attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire).

Ebbene, il ricorrente, collocatosi posto n. 71 della graduatoria finale, lamenta l’attribuzione di un punteggio inferiore per la succitata categoria rispetto ad altri candidati collocati in posizione utile ai fini del conseguimento della superiore qualifica, ossia entro il diciottesimo posto, asserendo un ingiustificato incremento di punteggio da quest’ultimi conseguito.

La censura non coglie nel segno, posto che le valutazioni ed i correlati punteggi, anche in caso di incarichi di servizio assimilabili per complessità e rilevanza, attengono, come già rilevato, a elementi – rectius sottocategorie – riferibili ad elementi di giudizio, quali l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità o la competenza professionale ed il grado di prestigio o la qualità delle funzioni, suscettibili di differente ponderazione proprio sulla base di circostanze o condotte professionali soggettive che evidentemente hanno denotato una maggiore attitudine degli altri candidati rispetto al ricorrente, tanto da farle ritenere, per questo, immuni dalle censure prospettate dall’odierno istante.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso introdotto per la via principale, deve essere respinto.

Ne consegue la inammissibilità dei successivi motivi aggiunti.

Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

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