TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-17, n. 202401075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-17, n. 202401075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401075
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 01075/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00943/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 943 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F M, D M, Effediemme S.r.l., V M, rappresentati e difesi dagli avvocati G F, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvia Rosina in Mestre, via Mestrina, 6;

contro

Comune di Monteviale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dell'Interno, Provincia di Vicenza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza prot. 3174 del 9 maggio 2018 avente ad oggetto " Ordinanza di inagibilità dei locali e cessazione dell'attività produttiva insediata, sito produttivo ubicato in via Bagnara, 34/36 individuato catastalmente al foglio 4 mappale 219 sub 5, indirizzata alle ditte: Effediemme srl legale rappresentante Menti Dario, Menti Fabio e Menti Dario in qualità di proprietari degli immobili, ditta Mv di Menti Vittorio e Menti Vittorio ”;

- dell'avvio del procedimento per inagibilità dei locali e cessazione dell'attività produttiva insediata, nonché, per quanto occorra, della nota

VVFF

3 aprile 2018 prot. 2400 e dei verbali VVFF del 27 marzo 2018 prot. 153/2017 e fasc. pi 31043.

quanto ai motivi aggiunti depositati il 2\4\2019, annullamento:

- dell'ordinanza sindacale n. 3 del 15 febbraio 2019 prot. 1217 a firma del sindaco del Comune di Monteviale avente ad oggetto “ sgombero, ai sensi dell'art. 222 del TULS r.g. 1265/1934 delle persone dai locali dichiarati inagibili con l'ordinanza n. 27 del 9/5/2018 e spegnimento dei macchinari ” (nonché, per quanto occorra, della ordinanza sindacale n. 2 del 14 febbraio 2019 prot. 1199 dichiarata comunque superata nell'ordinanza n. 3 impugnata).

-del rapporto VVFF del 4/4/2017, nonché la nota ARPAV del 18 marzo 2018, provvedimenti entrambi già richiamati nell'ordinanza comunale del 9/5/2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari di alcuni immobili siti in Monteviale (VI), Via Bagnara 34-36, catastalmente censiti al Fg. 4, mapp. 219, sub. 5 e ricadenti in zona di vincolo paesaggistico-ambientale, ove esercitano alcune attività produttive e artigianali.

Con nota del 22.2.2018 il Comune di Monteviale ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato a dichiarare inagibili i locali ove veniva esercitata l’attività. Richiamando la precedente diffida del 4.10.2017 (impugnata con ricorso n.r.g. 1453/2017) che imponeva di produrre entro novanta giorni dal ricevimento della stessa la SCIA agibilità (punto n. 1), il certificato di prevenzione incendi (punto 2), l’AUA per le emissioni in atmosfera (punto 3) e l’attestazione sul riordino dei rifiuti (punto 4), l’Ente ha chiarito le ragioni giuridico-fattuali a supporto della dichiarazione di inagibilità dei locali.

In particolare ha rilevato che “ in merito al punto 1, nessuna documentazione alla data odierna è pervenuta al Comune. In merito al punto 2, è pervenuto al prot. 887/2018 del 07/02/2018 un parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza che riguarda il futuro progetto di ampliamento dell’attività produttiva presentato al SUAP in data 19/12/2017 prot.

SUPRO

217449/19-12-201, il cui iter istruttorio è ad oggi in corso, ma che concerne gli attuali immobili esistenti che, si ricorda, sono privi del certificato di prevenzione incendi. Si rileva comunque che la ditta sta operando su locali in assenza del certificato di prevenzione incendi come già ribadito nel verbale del Comando dei Vigili del Fuoco prot. 2584/2017. In merito al punto 3 la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP il 07/07/2017 prot.

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