TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2011-01-21, n. 201100208
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N. 00208/2011 REG.ORD.CAU.
N. 00081/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2011, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dall'avv. M Z, nel cui studio in Milano, corso XXII Marzo n. 4 è elettivamente domiciliato;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. n. 12B15H/M/1706 O.S.P. 1^ ter del 30 agosto 2010 e notificato in data 19 ottobre 2010, con il quale si dispone il rigetto dell'istanza presentata del ricorrente, nonchè di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le condanne riportate dal ricorrente, ancorchè emesse in procedimenti ex art. 444 c.p.c., possano valere a minarne la buona condotta ai sensi e per gli effetti del’art. 11 t.u.l.p.s.