TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-01-15, n. 201400066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-01-15, n. 201400066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400066
Data del deposito : 15 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00555/2010 REG.RIC.

N. 00066/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00555/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B M e S P L del "Partito Pensionati e Invalidi", come in ricorso generalizzate, rappresentate e difese dagli avv.ti S M M, A C, M C, P D B e V S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S M M in Torino, largo Migliara, 16;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Torino, piazza Castello, 165;
Ufficio Centrale Regionale presso la Corte Appello di Torino;
Mistero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Presidente della Regione Piemonte C Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Torino, piazza Castello, 165;
G M e F S, rappresentati e difesi dagli avv.ti G S, Giovanni Nigra e M M N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Torino, via Cibrario, 6;
Antonello A, Mario Carossa, Elena Maccanti, Roberto De Magistris, Federico Gregorio, Michele Marinello, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Borasio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Lione 91/a;
Marco B, Cristiano Bussola, Carla Spagnuolo, Angelo Burzi, Angiolino Mastrullo, Daniele Cantore, Fabrizio Comba, Alberto Cortopassi, Claudia Porchietto, Alberto Cirio, Michele Coppola, Rosa Anna Costa, Pietro Francesco Toselli, Luca Pedrale, Franco Maria B, Valerio Cattaneo, Massimiliano Motta, Alfredo Roberto Tentoni, Gianluca Vignale, Ugo Cavallera, Caterina Ferrero, Barbara Bonino, Rosanna Valle, Lorenzo Leardi, Raffaele Costa, Augusta Montaruli, Roberto Ravello, rappresentati e difesi dagli avv.ti C Emanuele Gallo e Antonio Bertoldini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Alessandria, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Asti, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Novara, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Vercelli, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania;
Andrea Buquicchio, Eleonora Artesio, Fabrizio Biole', Antonino Boeti, Davide Bono, Monica Cerutti, Luigi Cursio, Michele Dell'Utri, Davide Gariglio, Alberto Goffi, Girolamo La Rocca, Mauro Laos, Stefano Lepri, Giuliana Manica, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanni Negro, Giovanna Pentenero, Roberto Placido, Tullio Ponso, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Andrea Stara, Giacomino Taricco, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong con Sede in Roma;
Gianluca Buonanno, Massimo Giordano, Maurizio Lupi, Riccardo Molinari, rappresentati e difesi dall'avv. P F, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198;

e con l'intervento di

ad opponendum :
S F, rappresentata e difesa dagli avv.ti M M N e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Torino, via Cibrario, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte - Provincia di Torino - quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti, con il quale è stata accettata ed ammessa la lista "Pensionati per C" collegata al candidato presidente per la coalizione di centrodestra, onorevole R C;

- del provvedimento dell'Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato il consigliere G M;

- dell'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino con il quale, in data 9 aprile 2010, veniva proclamata l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del listino e si prendeva atto dell'avvenuta proclamazione dei consiglieri regionali per la Regione Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;

- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta e ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’art. 130, comma 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte, Presidente della Regione Piemonte C Roberto, Mistero dell'Interno, G M, F S, Antonello A, Mario Carossa, Elena Maccanti, Roberto De Magistris, Federico Gregorio, Michele Marinello, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, Marco B, Cristiano Bussola, Carla Spagnuolo, Angelo Burzi, Angiolino Mastrullo, Daniele Cantore, Fabrizio Comba, Alberto Cortopassi, Claudia Porchietto, Alberto Cirio, Michele Coppola, Rosa Anna Costa, Pietro Francesco Toselli, Luca Pedrale, Franco Maria B, Valerio Cattaneo, Massimiliano Motta, Alfredo Roberto Tentoni, Gianluca Vignale, Ugo Cavallera, Caterina Ferrero, Barbara Bonino, Rosanna Valle, Lorenzo Leardi, Raffaele Costa, Augusta Montaruli, Roberto Ravello, Gianluca Buonanno, Massimo Giordano, Maurizio Lupi, Riccardo Molinari;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale M G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Nigra e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Torino, via Cibrario, 6;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.1 Il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute in Piemonte le elezioni amministrative per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale.

I risultati della procedura elettorale sono stati trasfusi nel verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 9 aprile 2010, dal quale è risultata la proclamazione a Presidente della Regione Piemonte di R C, avendo questi conseguito un numero di voti pari a 1.042.483, con un divario di 9.157 preferenze (pari allo 0,4%) rispetto ai 1.033.326 voti ottenuti dalla presidente uscente M B.

1.2 Quest’ultima, agendo in proprio e in qualità di candidato presidente della coalizione di centro sinistra, nonché di candidata capolista del listino regionale “Uniti per B”, e L S P, agendo in proprio e in qualità di coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, hanno impugnato, con ricorso depositato in data 7 maggio 2010 e successivo atto di motivi aggiunti, il predetto atto di proclamazione degli eletti e il presupposto provvedimento di ammissione della lista “Pensionati per C”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale risultato vincitore, deducendo in premessa le seguenti circostanze di fatto:

- tra le liste collegate al candidato presidente C figurava la menzionata lista “Pensionati per C”, presente in tutte le circoscrizioni elettorali del Piemonte e promossa dal Consigliere Regionale del Piemonte M G, in qualità di presidente del "Gruppo regionale del Piemonte Consumatori”;

- detta lista aveva riportato un totale di 27.892 voti validi a livello regionale (di cui 15.805 voti nella sola circoscrizione elettorale della Provincia di Torino), superiore allo scarto registrato all’esito delle elezioni tra le due principali coalizioni in lizza;

- anche nella circoscrizione elettorale della Provincia di Torino era stata presentata una lista “Pensionati per C”, recante i nominativi di 19 candidati e premiata da un consenso di 15.805 preferenze;

- l’autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle relative candidature era stata effettata dallo stesso M G, dal di lui padre Giovine C e dalla di lui madre Trigila Sebastiana, in qualità, rispettivamente, di consigliere comunale del Comune di Gurro (VCO), del Comune di Miasino (NO) e del Comune di Monastero Bormida (AT), ai sensi dell’art. 14 L. 21 marzo 1990, n. 53;

- detta norma abilita il consigliere comunale ad esercitare, nel territorio del comune ove ricopre la carica elettiva, le funzioni di pubblico ufficiale autenticatore delle sottoscrizioni dei candidati;

- plurimi elementi inducevano le ricorrenti a ritenere che almeno 11 delle 19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature, relative alla lista “Pensionati per C” per la Provincia di Torino, fossero false;
e che il disposto dell’art. 14 L. 53/1990 non fosse stato rispettato, ovvero che i tre citati consiglieri comunali avessero falsamente attestato di avere effettuato le autentiche negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nel quale ricoprivano la carica di consigliere comunale. Analogo sospetto veniva esteso alle modalità di presentazione della lista “Pensionati per C” in tutte le altre circoscrizioni elettorali del Piemonte, ed era alla base di un atto di esposto presentato sul punto da L S P, in data 4 maggio 2010, presso la locale Procura della Repubblica.

1.3 Sulla base delle menzionate circostanze, le ricorrenti chiedevano - in via principale – che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti emersi nel corso dell’indagine penale avviata a seguito del menzionato esposto del 4 maggio 2010, dichiarando l’illegittimità dell’ammissione della lista “Pensionati per C” e, di conseguenza, annullando l’esito della competizione elettorale, in quanto alterato in misura determinante da un numero di voti invalidi (oltre 27.892) superiore allo scarto numerico registrato tra le due coalizioni più votate (pari a 9.157 voti).

In via subordinata e in funzione delle medesime conclusioni, le ricorrenti formulavano espressa riserva di querela di falso nel termine eventualmente assegnato dal T.A.R..

1.4 Le parti controinteressate, come indicate in epigrafe, si sono costituite ritualmente con i rispettivi atti, svolgendo e sollevando molteplici eccezioni preliminari di rito e instando, nel merito, per il rigetto del gravame, del quale hanno sostenuto l’infondatezza.

1.5 Si sono costituiti anche gli Uffici elettorali e il Mistero degli Interni intimato, con il patrocinio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha invocato l’estromissione dal giudizio di entrambe le amministrazioni per difetto di legittimazione passiva a resistervi.

1.6 Le ricorrenti hanno dedotto motivi aggiunti, con atto depositato il 29 giugno 2010, ritualmente notificato nel termine assegnato.

Il 30 giugno 2010 è stato depositato un intervento ad opponendum da parte di F S, candidata nella lista “Pensionati per C”.

Il 9 luglio 2010 si è costituito anche G M, eletto consigliere regionale nella lista “Pensionati per C”.

All’esito della pubblica udienza del 15 luglio 2010, la causa è stata introitata a decisione.

2. Con sentenza parziale n. 3196 del 6 agosto 2010 la Sezione:

- ha scrutinato le numerose eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati nelle loro varie memorie e ulteriormente propugnate nel corso della discussione di pubblica udienza, inerenti, in particolare, asseriti vizi di irricevibilità del ricorso per tardività della sua proposizione;
di nullità della notifica del ricorso, in quanto tardiva e incompleta di alcune pagine;
di inammissibilità e improcedibilità del gravame per assoluta genericità dell’individuazione degli atti impugnati e mancato deposito dei medesimi;

- ha pronunciato l’estromissione dal giudizio degli Uffici elettorali e del Mistero degli Interni;

- nel merito, ha ritenuto priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la possibilità di diretto accertamento delle dedotte falsità da parte del giudice amministrativo e ha assegnato alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, se anteriore, della sentenza, per consentire la proposizione dinanzi al competente Tribunale Ordinario della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per C” e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli 77d-871a-cf49c5021c85::LR5C3280CE4A5CE1093BD1::1940-10-28">artt. 221 e ss. c.p.c.;

- ha rinviato il procedimento all’udienza pubblica del 18 novembre 2010, per la verifica dell’interposta querela di falso e per la conseguente sospensione del giudizio.

3. Con ordinanza del 19 novembre 2010, constatata l’avvenuta proposizione della querela di falso, notificata in data 23 settembre 2010, il Tribunale ha sospeso il giudizio di cui al ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a..

4. M B e L S P hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza parziale n. 3196/2010, chiedendo l’accoglimento della propria originaria domanda principale di accertamento diretto, da parte del giudice amministrativo, della falsità dei predetti atti.

4.1 Non definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalle ricorrenti, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 999 del 16 febbraio 2011, dichiarati preliminarmente inammissibili i ricorsi incidentali spiegati da M G e S F - in quanto firmati da avvocati non abilitati al patrocinio davanti alla giurisdizioni superiori - e respinte le altre eccezioni preliminari (in particolare, quella di inammissibilità dell’appello per la pretesa natura meramente istruttoria della sentenza di primo grado), ha sospeso il giudizio disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto con la coeva ordinanza n. 1000/2011 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli 1294e9bf17a::LR65EA3142CC4883E4A790::2010-07-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartqebhneyuxsfuw5t?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR65EA3142CC4883E4A790::2010-07-07">artt. 8, comma 2 , 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7 del r.d. n. 2840/1923;
41 e 43 del r.d. n. 642/1907;
28, comma 3, e 30, comma 2, r.d. 1054/1924 (T.U. Cons. Stato);
7, comma 3, ultima parte, e 8 della legge n. 1034/1971 (l. Tar);
2700 cod. civ., in relazione agli articoli 24, 76, 97, 103, 11, 113 e 117 della Costituzione che precludono al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale.

4.2 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 304 depositata in data 11 novembre 2011, ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

4.3 E’ necessario precisare che nelle more del presente procedimento, il processo penale avviato a carico di M G e C G, per i reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 90, comma 2, D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960, era giunto ad una prima pronuncia di condanna dei due imputati, emessa dal Tribunale Penale di Torino in data 30 giugno/28 luglio 2011. La stessa sentenza aveva accertato e statuito, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., la falsità di 17 delle 19 autenticazioni di firma apposte in calce alle dichiarazioni di candidatura relative alla lista “Pensionati per C” presentata per la Provincia di Torino.

4.4 Dunque, conclusosi l’incidente di legittimità costituzionale e fissata nuova udienza di discussione nel procedimento di appello innanzi al Consiglio di Stato, all’esito della stessa, la Quinta Sezione ha pronunciato la sentenza n. 4395, del 1 agosto 2012, con la quale ha esaminato la questione, reiterata nell’atto di appello, della possibilità dell’accertamento diretto da parte del giudice amministrativo delle falsità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni delle firme di presentazione della lista “Pensionati per C”.

Il giudice, nel respingere l’appello: I) ha confermato - secondo quanto già statuito da questo Tribunale - essere precluso al giudice amministrativo l’accertamento in via diretta dell’asserita falsità delle firme e delle relative autentiche delle candidature incluse nella lista “Pensionati per C”;
II) ha respinto la tesi, esposta nelle memorie difensive delle appellanti, secondo cui la peculiare modalità con cui sarebbe stato realizzato il falso, e quindi l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un consigliere comunale al di fuori del territorio comunale di elezione, sarebbe tale da escludere la natura di atto pubblico delle stesse certificazioni di autenticazioni (quanto meno per la carenza di un elemento essenziale, quale la qualifica di pubblico ufficiale) e da configurare, quindi, la diversa fattispecie della falsità materiale compiuta dal privato, rispetto alla quale non sarebbe precluso l’accertamento diretto della falsità da parte del giudice amministrativo;
III) ha constatato, al contempo, che questo Tribunale non si era ancora pronunciato sul merito del ricorso di primo grado, essendosi limitato ad affermare che non vi era ancora prova dell’asserita falsità che inficiava la lista “Pensionati per C” e che la denunciata falsità non poteva essere accertata in via diretta dal giudice amministrativo;
IV) ha rilevato, quindi, la possibilità che il giudice di primo grado, in funzione della decisione di merito, esaminasse le risultanze sia della querela di falso avviata in sede civile dalle odierne ricorrenti, con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2010;
sia del processo penale avviato a carico di M G e C G, in relazione ai reati di falso commessi nell’ambito delle operazioni di presentazione della lista “Pensionati per C” e giunto, in allora, alla pronuncia di condanna di primo grado, emessa dal Tribunale Penale di Torino in data 30 giugno/28 luglio 2011;
V) ha escluso, infine, la possibilità di una immediata decisione su dette questioni di merito da parte del giudice d’appello, pena la violazione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giudizio.

5. In data 7 giugno 2012, M G ha depositato nel presente procedimento un ricorso incidentale preordinato all'annullamento degli atti degli uffici circoscrizionali centrali di ammissione della lista "Pensionati ed Invalidi per B", collegata alla candidata M B, nonché del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale nella parte in cui comunica che detta lista ha conseguito 12.582 voti validi.

6. Con istanza del 29 agosto 2012, vista la decisione del Consiglio di Stato n. 4395/2012, le odierne ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza di merito.

Con memoria del 7 settembre 2012, la Regione ha reso noto di avere interposto, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4395/2012, ricorso in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, nonché ricorso in revocazione davanti al Consiglio di Stato per errore di fatto. Ha chiesto, quindi, la sospensione di questo procedimento in attesa dell’esito di tali giudizi (successivamente definiti con pronunce di inammissibilità dei gravami: Cass. sez. un., 12 marzo 2013, n. 6082 e Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2013, n. 175).

7. In vista dell’udienza pubblica dell’8 novembre 2012, fissata con decreto presidenziale del 21 settembre 2012, sono state depositate deduzioni scritte da parte di M B e S P L, in data 23 ottobre 2012;
di F S, in data 24 e 29 ottobre 2012;
di M G, in data 24 e 29 ottobre 2012;
di B e altri, in data 22 ottobre 2012;
di A e altri, in data 16 ottobre 2012.

In particolare, con la memoria depositata il 23 ottobre 2012, le ricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità e irricevibilità sotto plurimi profili del ricorso incidentale proposto da M G. Nel merito, hanno dato atto della mancata definizione del procedimento per querela di falso, avviato innanzi alla Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Torino, con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2010, e dichiarato estinto con sentenza n. 7520/2011 del 21 dicembre 2011, avverso la quale pendeva il giudizio di secondo grado. Al contempo, tuttavia, prendendo atto dell’intervenuta conferma da parte della Corte d’Appello di Torino,

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