TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-04-29, n. 202200750

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-04-29, n. 202200750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200750
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2022

N. 00750/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2021, proposto da
E T e A V, rappresentate e difese dall’avvocato E G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fabrizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

C D C e A M T M, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

1) della Determinazione n. 143 del 31.12.2020 pubblicata in pari data dal Comune di Fabrizia;

2) della Determinazione n. 141 del 24.12.2020 pubblicata in pari data dal Comune di Fabrizia;

3) della Determinazione n. 140 del 24.12.2020 pubblicata in pari data dal Comune di Fabrizia;

4) della Determinazione n. 123 del 15.12.2020 pubblicata in pari data dal Comune di Fabrizia;

5) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 31.12.2020;

6) nonché di ogni altri atto presupposto e/o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fabrizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con determinazione n. 122 del 15 dicembre 2020, il Comune di Fabrizia approvava tre avvisi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato, in posizione di sovranumerazione a tempo parziale e verticale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del d. lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, oggetto del DPCM recante riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lett g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

La procedura selettiva veniva indetta per la copertura dei seguenti posti:

- n. 15 posti di categoria A, posizione economica A1, profilo professionale operaio - ausiliario a tempo parziale al 50% verticale;

- n. 3 posti di categoria B, posizione economica B1, profilo professionale impiegata d’ordine a tempo parziale al 50% verticale;

- n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale impiegata di concetto a tempo parziale.

Le sig.re E T e A V, odierne ricorrenti, presentavano domanda per il profilo professionale di “impiegata di concetto a tempo parziale”.

Ai fini dell’assunzione, era prevista la seguente procedura concorsuale:

- una prova selettiva scritta consistente in un test da risolvere in 40 minuti, composto da n. 20 quesiti a risposta multipla di cui n. 10 di cultura generale e n. 10 diretti a verificare la conoscenza nelle seguenti materie: trasparenza e anticorruzione nella pubblica amministrazione, elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, elementi di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;

- una prova selettiva orale consistente in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati coerente con il profilo professionale di inquadramento;

- la valutazione dei titoli effettuata solo a seguito della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rese nella domanda di partecipazione e della documentazione prodotta.

Espletata con esito positivo la prova scritta, le due ricorrenti non superavano il colloquio orale.

Con determinazione n. 143 del 31 dicembre 2020, il Comune di Fabrizia approvava i lavori della commissione esaminatrice.

Con ricorso ritualmente notificato in data 11 febbraio 2021 e depositato in data 25 febbraio 2021, le sig.re E T e A V impugnano il suddetto provvedimento comunale (unitamente a quelli presupposti), censurandolo per i seguenti motivi:

- violazione dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

- violazione dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

- violazione dell’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

- violazione dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Resiste al ricorso il Comune di Fabrizia, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nonché la sua infondatezza nel merito.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene non fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’Amministrazione resistente.

Secondo il Comune di Fabrizia:

- le ricorrenti non avrebbero interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte relativa alle assunzioni nelle categorie A e B, non avendo partecipato alle relative procedure selettive;

- la procedura concorsuale relativa alle assunzioni nella categoria C sarebbe, comunque, irripetibile atteso che l’art 1, comma 495, della L. n. 160/2019, avrebbe stabilito come termine per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili quello del 31 dicembre 2020.

Osserva il Collegio che parte ricorrente ha espressamente censurato i provvedimenti impugnati per la parte d’interesse, ossia quella relativa alla procedura concorsuale cui le sig.re E T e A V hanno partecipato (ed avente ad oggetto la copertura di n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale impiegata di concetto a tempo parziale).

Circa il rispetto del disposto dell’art 1, comma 495, della L. n. 160/2019, a rilevare è esclusivamente la data di approvazione dell’avviso pubblico inerente la procedura concorsuale per cui è causa (ossia il 15 dicembre 2020).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che sia meritevole di accoglimento il motivo con cui parte ricorrente contesta la composizione della commissione di concorso in quanto sia il presidente che gli altri commissari non sarebbero esperti nelle materie oggetto della prova orale (ossia trasparenza ed anticorruzione nella pubblica amministrazione;
elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
elementi di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti).

L’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 prevede, al comma 2, che “ Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso ”.

La qualificazione di “esperto” esige di verificare che il membro della commissione abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e professionale, un’adeguata conoscenza delle materie oggetto di concorso.

Nel caso in esame, la commissione esaminatrice nominata con la determinazione n. 123 del 15 dicembre 2020, anche nella formazione successivamente modificata con la determinazione n. 140 del 24 dicembre 2020, non soddisfa i criteri stabiliti dal richiamato art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, atteso che nessuno dei componenti vanta una competenza nelle materie oggetto della prova concorsuale.

Invero:

- il Presidente, sig. A R, risulta svolgere le funzioni di assistente sociale specialista alle dipendenze del Comune di Mileto;
solo con la deliberazione n. 64 del 22 ottobre 2020, è stato autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza a ricoprire nel Comune di Fabrizia la posizione organizzativa afferente all’area amministrativa (peraltro, fino al 31 dicembre 2020);

- il sig. Domenico Potami è un geometra alle dipendenze del Comune di Fabrizia, col profilo professionale di “istruttore direttivo tecnico”;

- il sig. Fernando Raffaele è un agente di polizia municipale del Comune di Fabrizia, cui con decreto del 19 maggio 1994 è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Collegio è, peraltro, consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto “ comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati ” (Consiglio di Stato sez. II, 19 ottobre 2021, n. 7031).

Tuttavia, i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (Consiglio di Stato sez. II, 4 giugno 2020, n. 3542;
Consiglio di Stato sez. I, 9 aprile 2018, n. 933;
Consiglio di Stato sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366).

Il che non è nella fattispecie che ci occupa.

L’accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l’annullamento:

- della determinazione n. 123 del 15 dicembre 2020 di nomina della commissione esaminatrice;

- della determinazione n. 140 del 24 dicembre 2020 con cui è stata disposta la sostituzione di un componente della commissione;

- di tutti gli atti della procedura successivamente adottati, fino alla determinazione n. 143 del 31 dicembre 2020 di approvazione dell’elenco dei candidati che hanno superato entrambe le prove previste ai fini dell’assunzione (e per la parte d’interesse).

Gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.

In conclusione, il ricorso è accolto nei termini sopra evidenziati.

Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

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