TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-11-23, n. 201200748
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N. 00748/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G A F, M C G, rappresentati e difesi dagli avv. A V, G S, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
contro
Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Perugini, in Ancona, corso Mazzini, 7;
per l'annullamento
- comunicazione Comune di Fano, Settore Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata prot. gen. 13.1.2010 n. 1930 nella parte in cui la d.i.a. in variante viene considerata "...sospesa e priva di efficacia in quanto sull'edificio oggetto di intervento è stata emessa ordinanza di sospensione lavori n. 124 del 23/04/2009 ed avvio del procedimento amministrativo prot. 60824 del 11/08/2009 per l'emissione di ordinanza di ripristino delle opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, oltre che l'apertura di fascicolo penale presso la Procura della Repubblica....";
nonché, ove occorrere possa,
- ordinanza di sospensione dei lavori n. 124 del 23/5/2009;
- comunicazione prot. 60824 dell’11/8/2009 di avviso di avvio del procedimento relativo alla messa in pristino dello stato dei luoghi;
- verbali Corpo di Polizia Municipale 20/4/2009 prot. 32518, 22/4/2009 prot. 33266 e 27/5/2009 prot. 144/09,
- tutti gli atti connessi, presupposti e collegati, anche non conosciuti, ivi comprese le note Comune di Fano prot. 60824 datata 11.8.2009 e prot. 74780 del 12.10.2009 (settore urbanistica) e prot. 79254/09 del 26.10.2009 (settore polizia municipale);
- dell’ordinanza di demolizione n. 626 del 12/7/2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, i signori Fossari e Gullo hanno impugnato la nota datata 13/1/2010, con la quale il Comune di Fano ha ritenuto sospesa e priva di efficacia la D.I.A. presentata dai ricorrenti in data 29/12/2009 ed avente ad oggetto opere in variante al permesso di costruire n. 1248/2004 del 14/12/2005 (e successive varianti).
Con i motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza di demolizione adottata dall’amministrazione in data 12 luglio 2011.
2. Con riguardo alla complessiva vicenda, i ricorrenti deducono che:
- l’intervento edilizio per cui è causa era stato assentito dal Comune di Fano con permesso di costruire n. 1248/2004 (rilasciato in favore del dante causa dei ricorrenti) ed esso consisteva nella realizzazione di due appartamenti al piano terra e del garage con locali accessori al piano interrato. Il progetto inizialmente assentito non individuava in modo preciso e prescrittivo le quote dell’edificio rispetto al profilo altimetrico del terreno. Successivamente erano state presentate alcune denunce di inizio attività in variante all’originario titolo edilizio;
- nel mese di aprile 2009 agenti della Polizia Municipale redigevano, non in contraddittorio con i ricorrenti, un verbale di accertamento di alcune difformità rispetto all’intervento assentito. In particolare, venivano contestati: la realizzazione di un piano seminterrato anziché interrato, dimensioni del fabbricato maggiori di quelle assentite, la diversa suddivisione interna del piano seminterrato, la distanza dai confini del piano seminterrato inferiore a quella minima prescritta dalle NTA (5 metri) e il cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato da garage e locali accessori ad uffici;
- sulla base di tale verbale il Comune emetteva l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 124 del 23/5/2009 e successivamente comunicava l’avvio del procedimento teso all’adozione dell’ordinanza di ripristino;
- al fine di ovviare alle asserite difformità, in data 29/12/2009 i ricorrenti presentavano una nuova d.i.a., avente ad oggetto la sistemazione esterna definitiva (mediante riporti di terreno) e le modifiche alla distribuzione interna del piano seminterrato;
- per tutta risposta il Comune emetteva la nota impugnata con il ricorso introduttivo, la quale si appalesa però illegittima in quanto le difformità riscontrate sono pienamente giustificate dal fatto che i lavori erano ancora in corso e dunque non erano state ancora eseguite le opere di riporto del terreno necessarie a realizzare il piano interrato, mentre per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso del piano interrato la difformità non sussiste (visto che i locali erano utilizzati provvisoriamente come uffici dalla ditta appaltatrice). Le altre difformità non costituiscono variazioni essenziali e sono sanabili con una semplice d.i.a.;
- ugualmente illegittima, sia in via derivata che in via autonoma, è la successiva ordinanza di demolizione. I vizi autonomi attengono alla omessa precisa indicazione dell’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza spontanea all’ordinanza, alla errata individuazione di alcuni dei soggetti passivi ed all’omessa valutazione della possibilità di demolire la parte difforme senza pregiudizio per la parte dell’edificio conforme al titolo.