TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400002
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Pubblicato il 03/01/2024
N. 00002/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2021, proposto da B G, rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
-a) della cartella di pagamento n. 037 2021 00047132 89 000 dell'importo di euro 32.131,80, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2001/02, inviata al ricorrente tramite raccomandata il 28.9.2021;
-b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito del ricorrente;
-c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già imprenditore nel settore della produzione di latte vaccino, nonché iscritto, fino al 2012, all’associazione dei produttori di latte del Piemonte, ha ritualmente impugnato la cartella di pagamento n. 037 2021 00047132 89 000 trasmessa con raccomandata il 28.9.2021 (doc. 1 della produzione del ricorrente) ed il presupposto ruolo con cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ha sollecitato il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo alle cd. quote latte della campagna 2001/2002, per un importo complessivo di euro 32.131,80 inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione.
2. In sintesi, l’esponente ha contestato:
I. La nullità della cartella per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 26 del 15.2.2003 con cui il Tribunale di Saluzzo, su ricorso dell’anzidetta associazione dei produttori di latte del Piemonte, ha annullato le comunicazioni Agea 31.7.2002 di determinazione del prelievo supplementare imputato ai produttori soci per la campagna 2001/2002, ed in ogni caso la sua illegittimità per invalidità derivata e difetto del presupposto nonché, sotto altro profilo, la violazione del sovraordinato diritto unionale e il fondamento falsato su cui poggiano le avversate operazioni di compensazione;
II. L’erroneità dell’importo intimato, poiché, in violazione dell’art. 8 ter l. 33/2009 ( rectius , d.l. 5/2009), non sarebbero state scomputate dal prelievo esigibile le somme già recuperate mediante la trattenuta di aiuti agricoli;
III. L’intervenuta prescrizione decennale del credito ex art. 2946 cod. civ.;
IV (erroneamente rubricato come V). L’intervenuta decadenza del potere di riscossione, in applicazione dell’art. 25, co. 1, lett. c), d.p.r. 602/1973;
V (erroneamente rubricato come VI). L’invalidità della cartella per difetto di motivazione, poiché non riportante le ragioni di fatto e giuridiche della pretesa impositiva (art. 7 l. 212/2000) né l’esplicazione dei criteri di imputazione degli interessi.
3. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): la prima, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;entrambe, per contestare nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
4. Con ordinanza 26.1.2022 n. 135 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare e sono stati disposti incombenti istruttori, cui ha adempiuto soltanto il ricorrente.
5. All’udienza del 7 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente dev’essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Le questioni dedotte nel ricorso riguardano, invero, sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della cartella di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati (T.A.R. Torino, sez. II, 20/12/2023 n. 1031). Non ricorrono, pertanto, i presupposti per l’estromissione dal giudizio di ADER avendo la stessa adottato il provvedimento oggetto di gravame in base alle disposizioni dell’art. 4 co. 2, del D.L. n. 27/2019 (convertito con L. n. 44/2019) e del D.M. 22.1.2020 (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, 07/03/2022, n. 542).
7. Nel merito il ricorso è fondato.
8. La citata sentenza del Tribunale di Saluzzo del 15.2.2003 n. 26 ha annullato le comunicazioni del 31.7.2002 di determinazione del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002 notificate da AGEA alle imprese aderenti all’associazione dei produttori di latte del Piemonte.
8.1. In esecuzione dell’incombente istruttorio, disposto con la citata ordinanza n. 135/2022, il ricorrente ha fornito prova della dichiarata qualità di socio dell’anzidetta associazione a far data dal 29 dicembre 1999 (cfr. docc. 6bis-9 e, in particolare, pagg. 2 e 3 del doc. 8);dunque in epoca antecedente all’instaurazione del richiamato giudizio (recante il n. di rg 957/02).
8.2. Di contro, le amministrazioni intimate non hanno reso i chiarimenti richiesti circa l’esecuzione della sentenza in oggetto né hanno allegato la sua eventuale riforma in sede di gravame.
8.3. Al riguardo non rileva il riferimento nella cartella impugnata ad un “ ricorso giurisdizionale del 13/02/2015 ” in quanto, in considerazione dell’ampio intervallo di tempo intercorso rispetto alla sentenza del Tribunale di Saluzzo, non è dato desumere, in assenza di precisazioni sul punto delle parti resistenti, che esso si riferisca al medesimo contenzioso.
8.4. Stante, pertanto, l’intervenuto annullamento giurisdizionale delle comunicazioni AGEA relative alla campagna 2001/2002 con sentenza passata in giudicato -la cui efficacia investe, sul piano soggettivo, anche la posizione del ricorrente-, i provvedimenti gravati, concernenti la medesima campagna, risultano affetti dai denunziati vizi d’illegittimità derivata e travisamento del presupposto.
9. Il gravame è altresì fondato sotto il profilo della dedotta prescrizione del credito.
9.1. L’impugnata cartella esattoriale, riferita all’anno 2001, è stata notificata nel 2021 (come confermato anche dall’atto versato da AGEA il 22.1.2022) sulla base di ruolo formato nello stesso anno;ben oltre il termine di prescrizione decennale. Il dettaglio dell’addebito riportato nella cartella menziona il presupposto atto di accertamento del prelievo, ma omette d’indicarne la data di notifica (cfr. doc. 1 di parte ricorrente, pag. 6). Le amministrazioni intimate, del resto, non hanno prodotto alcun documento comprovante l’adozione di atti interruttivi della prescrizione né alcun supporto probatorio è al riguardo fornito dall’estratto di ruolo da esse depositato in atti, che ugualmente manca d’indicare la data di notifica del presupposto atto di accertamento (cfr., di nuovo, l’atto depositato da AGEA il 22.1.2022, pag. 1).
9.2. Ancora una volta, poi, si rivela inconducente il richiamo, nella cartella gravata, al ricorso giurisdizionale del 2015, tenuto conto che anche tale data è successiva allo spirare del termine decennale dal fatto costitutivo del credito e che le parti resistenti non hanno provato l’attitudine di tale ricorso ad interrompere la prescrizione. Ed anzi anche sul punto ADER si si è limitata a ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, “ come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha né titolo né ragioni per sindacare la bontà dell’iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame ” (cfr, memoria ADER pag. 4).
9.3. A suffragio della censura di prescrizione depone piuttosto il riepilogo generale della posizione del ricorrente, emesso da AGEA il 31.3.2014 -ossia, di nuovo, dopo la scadenza del termine decennale- da cui risulta che, per il periodo 2001/2002, il prelievo a lui imputato era pari a zero (doc. 7 di parte ricorrente, pag. 4).
10. In conclusione, i crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella di pagamento impugnata risultano carenti di presupposto nonché, in ogni caso, prescritti. Il ricorso è, pertanto, accolto;con conseguente annullamento degli atti gravati.
11. Stante la priorità logica delle censure accolte e l’effetto pienamente satisfattivo per la posizione del ricorrente, i restanti motivi di ricorso possono essere assorbiti.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.