TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-07-28, n. 201501120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-07-28, n. 201501120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501120
Data del deposito : 28 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01660/2014 REG.RIC.

N. 01120/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01660/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. F F, con domicilio eletto presso Sabino Liuni in Bari, Via Principe Amedeo, n. 198;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;

per l’’esecuzione del giudicato formatosi

sulla sentenza emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dr. O P n. 2776/2013, pubblicata il 19.09.2013 e resa nel giudizio civile R.G. n. 14538/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. F F e avv. dello Stato Ines Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza n. 2776 del 19.9.2013, il Tribunale di Bari, III Sezione civile, in persona del Giudice monocratico, in accoglimento del ricorso proposto dall’ odierna ricorrente ha:

- condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore della Sig.ra -OMISSIS-, a titolo di danno non patrimoniale e previo scomputo dell’indennizzo ex Legge n. 210 del 1992 finora corrisposto della somma complessiva di Euro 51.628,00;

- posto a carico del Ministero della Salute le spese relative alla C.T.U., oltre accessori di legge.

In data 15.12.2013 la Sig.ra -OMISSIS- è deceduta, come da certificato di morte allegato al ricorso.

A fronte dell’inadempimento del Ministero della Salute, la figlia della Sig.ra -OMISSIS- (-OMISSIS-), odierna ricorrente, ha presentato ricorso ai sensi degli artt.112 e ss. c.p.a., chiedendo a questo Tribunale:

- di ordinare al Ministero della Salute di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe;

- di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con atto depositato in data 9.1.2015, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 18.06.2015, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

La sentenza di cui si chiede l’esecuzione, regolarmente munita di formula esecutiva in data 5.11.2013, e ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in data 18.11.2013, è passata in giudicato, come confermato dall’attestazione del 23.1.2014 della Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.

Tuttavia, dagli atti di causa, non risulta che il Ministero della Salute vi abbia dato ottemperanza.

Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione civile, n. 2776/2013 e, quindi, di pagare le somme ivi indicate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale, dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato al Ministero della Salute, senza maturare alcun diritto al compenso.

In base al principio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.

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