TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-15, n. 202210102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-15, n. 202210102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210102
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2022

N. 10102/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09923/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9923 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Bonsi 5;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento del decreto di diniego, emesso dal Ministero dell'Interno, in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 05.02.1992, n. 91.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data -OMISSIS- il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il Decreto. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza presentata in data -OMISSIS-, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. n. 91 del -OMISSIS-.

Per quanto di interesse, nell’ambito del summenzionato diniego l’amministrazione procedente ha rilevato la presenza di un unico pregiudizio penale - consistente in una notizia di reati per violazione degli artt. 624, 625, 81 e 110