TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-04-11, n. 202300457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-04-11, n. 202300457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300457
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 00457/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00301/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2023, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-, A L. & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , A N, L N e C C, rappresentati e difesi dagli avvocati L T, J M e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti

- del provvedimento in data 13/12/2022 n. -OMISSIS-, di diniego dell’’istanza presentata telematicamente in data 22/09/2022 prot. -OMISSIS- e altresì a mezzo pec in data 13/10/2022 prot. -OMISSIS-, per la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19, comma 1 quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

nonché, ove occorrer possa,

- del provvedimento in data 05/10/2022, trasmesso con pec dell’11/10/2022, di rigetto dell’istanza in data 14/09/2022 prot. -OMISSIS-, per la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19, comma 1 quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60;

- del provvedimento in data 10/08/2022, trasmesso con pec di pari data, di accoglimento parziale dell’istanza in data 01/08/2022 prot. -OMISSIS-, per la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19, comma 1 quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, laddove ha disposto la rateizzazione delle somme per settantadue rate anziché centoventi;

- in ogni caso, di ogni altro atto, anche allo stato sconosciuto, comunque connesso per consequenzialità o presupposizione, nonché per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la richiesta rateizzazione straordinaria e per la condanna a provvedere.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa M B e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Sentita la stesse parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;


In esito a un provvedimento di revoca delle agevolazioni precedentemente concesse alla società -OMISSIS- s.n.c. - consolidatosi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza (Cons. Stato, n. 5907/2021) che ha respinto il ricorso avverso lo stesso (e la successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione per far valere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo) - l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in data 20 giugno 2022, ha notificato alla Società l’intimazione n. -OMISSIS-, sollecitando il pagamento di un importo pari a 1.685.289,01 Euro.

In data 22 luglio 2022, -OMISSIS- Snc ha presentato istanza di rateizzazione del debito, chiedendo che venisse concesso un piano di rateazione in 120 rate mensili, ma, con provvedimento del 10 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha accolto solo parzialmente la predetta istanza, accordando una suddivisione di pagamento non in 120, bensì in 72 rate. Ciò in ragione dell’indice di liquidità indicato nell’istanza e risultato pari a 0,14 e, dunque, inferiore a quello che consentirebbe l’accesso al regime straordinario di concessione della rateizzazione in 120 pagamenti, il quale dovrebbe essere compreso tra 0,50 e 1.

A seguito dell’accoglimento solo parziale della richiesta, la società ricorrente ha ritenuto che tale risultato non pienamente soddisfacente fosse stato determinato da un errore in cui la stessa sarebbe incorsa nel calcolare l’indice di liquidità, avendo essa indicato nel prospetto a tal fine predisposto (allegato alla domanda) l’intero ammontare dell’importo dovuto (1.685.289,01), anziché l’importo da liquidare nell’esercizio di riferimento, pari, in ragione della rateizzazione richiesta, a un decimo del totale e, dunque, a € 168.528,90.

In sostanza, secondo la tesi della -OMISSIS- s.n.c., l’indice di liquidità avrebbe dovuto essere calcolato considerando tra le uscite correnti la quota parte del debito restitutorio imputabile a ognuno dei dieci esercizi successivi interessati dalla rateizzazione e non l’intero importo di cui è stata chiesta la restituzione.

La società ha, quindi, inoltrato, in data 9 settembre 2022, un’istanza di proroga della dilazione concessa il 10 agosto 2022, chiedendo un piano di pagamento di 120 rate, evidenziando come il primo provvedimento fosse stato determinato da un errore di rappresentazione della realtà contabile dell’azienda. Qualora fosse stata rappresentato correttamente l’importo dovuto per il 2022 (€ 168.528,90), l’indice di liquidità sarebbe stato pari a 0,89 (poi peggiorato corrispondendo, al momento della presentazione dell’istanza, a 0,80).

Come rappresentato da parte ricorrente alla lettera m) di pag. 4 del ricorso, in data 14 settembre 2022, “l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fatto pervenire alla Società un preavviso di rigetto dell’istanza di proroga”, dovendosi escludere il peggioramento della situazione economico-patrimoniale rilevata al momento della concessione della rateizzazione.

Parte ricorrente ha replicato, ribadendo le ragioni già rappresentate nella richiesta di proroga

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