TAR Napoli, sez. II, sentenza 2014-05-05, n. 201402451
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02451/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02394/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, ai sensi dell’art. 129 c.p.a., numero di registro generale 2394 del 2014, proposto da:
M A, P S, C M, S U, rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti P C, S A e C D, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, via dei Mille n. 40;
contro
Comune di Striano;Ministero dell'Interno;Sottocommissione Elettorale Circondariale- Pompei, Provincia di Napoli;Commissione Elettorale Circondariale di Torre Annunziata;Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, tutti non costituiti in giudizio
nei confronti di
Carbone Salvatore, Boccia Giovanni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
«1) della “Comunicazione della ricusazione” lista, prot. n. 34 del 28 Aprile 2014, con cui la sottocommissione Elettorale circondariale di Pompei comunicava al sig. P S, nella qualità di presentatore della lista contraddistinta con il contrassegno: -semicerchio con fondo blu, recante la scritta di colore bianco “STRIANO LIBERA”, scritta sottostante su fondo bianco con le seguenti parole “ANIELLO MACCARONE” di colore rosso e SINDACO di colore blu, al centro su sfondo di cielo azzurro, parzialmente annuvolato sono rappresentati due pugni che rompono un legaccio, che in sede di esame delle candidature presentate dalla suddetta lista “questo consesso a norma dell'art. 28 del D.P.R. 570/60, come modificato dall'art. 4. comma 7 della legge 1991/271, ha ricusato la predetta lista in quanto le firme dei sottoscrittori sono apposte su fogli separati che non soddisfano tutti i requisiti formali previsti dal predetto art. 28, risultando privi del contrassegno figurativo e descrittivo e dell'elenco dei canditati con i relativi dati anagrafici”;
2) del verbale di deliberazione n. 60 del 27 Aprile 2014, notificato a mezzo messo comunale in data 29/04/2014, con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale- Pompei, Provincia di Napoli, ha deliberato di ricusare “per le motivazioni riportate alla lettera B ( PRESENTATORI SOTTOSCRITTORI), punto 3 la lista contraddistinta con il contrassegno: “semicerchio con fondo blu, recante la scritta di colore bianco “STRIANO LIBERA”, scritta sottostante su fondo bianco con le seguenti parole “ANIELLO MACCARONE” di colore rosso e SINDACO di colore blu, al centro su sfondo di cielo azzurro, parzialmente annuvolato sono rappresentati due pugni che rompono un legaccio”
3) di tutti i verbali delle operazioni elettorali fin qui sconosciuti e non in possesso dei ricorrenti e comunque di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza speciale elettorale del giorno 5 maggio 2014 il dott. F G e uditi gli avv.ti P C e C D per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg. M A, P S, C M e S U, in qualità di cittadini elettori nel Comune di Striano (NA) nonché, il primo, di candidato sindaco per la lista “Striano Libera” e, il secondo, di presentatore della stessa, impugnano il provvedimento di non ammissione della suddetta lista alle elezioni amministrative del giorno 25 maggio 2014 nel Comune di Striano, adottato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pompei nella seduta del 27 aprile 2014 e comunicato con nota prot. n. 34 del 28 aprile 2014 sul presupposto che le firme dei sottoscrittori apposte su fogli separati non soddisfacessero i requisiti formali previsti dall’art. 28 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «in quanto i fogli separati sono privi del contrassegno figurativo e descrittivo e dell'elenco dei candidati con i relativi dati anagrafici, né tantomeno tali fogli sono materialmente collegati al modulo principale mediante apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante».
Con un unico motivo di doglianza i ricorrenti, invocando in materia di presentazione delle liste l’applicazione del principio della strumentalità delle forme, sostengono che la Sottocommissione elettorale si sarebbe determinata in maniera contraddittoria e illegittima nel ritenere, da un lato, che le irregolarità riscontrate fossero di natura puramente formale e, dall’altro, nell’applicare, ciò nonostante, la sanzione che l'ordinamento commina per le irregolarità sostanziali, vale a dire per quelle che pregiudicano il raggiungimento della finalità della piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione.
In punto di fatto, affermano che le modalità di presentazione della lista dimostrerebbero che i sottoscrittori erano nell’effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista e, quindi, nella piena consapevolezza della lista che stavano sottoscrivendo.
In tal senso, richiamano la sufficienza che i fogli con le sottoscrizioni, anche se privi di contrassegno, siano collegati stabilmente con quello contenente le indicazioni prescritte attraverso obiettivi e inequivocabili segni di congiunzione (i ricorrenti sostengono, in particolare, che «nella lista ricusata la prova della consapevolezza del sottoscrittore risulta …. dalla spillatura intercorsa tra il primo foglio, ovvero quello contenente la descrizione del simbolo, la lista elettorale e i candidati ed il modello contenente i sottoscrittori della lista») e la circostanza che su ciascuno dei fogli-modello sottoscrittori della lista risulterebbe apposto il nominativo del candidato sindaco (Aniello Maccarone), dal che sarebbe dato evincere – dato che tra le liste presentate non vi sarebbe altro candidato sindaco con quel nome - che i sottoscrittori, nel momento in cui hanno firmato il modello contenente quel nome, erano consapevoli di aderire a quella lista con quel sindaco.
Il ricorso è infondato.
L’art. 28 del d.p.r. n. 570 del 1960 prevede che «i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 …».
La ratio della norma è, pacificamente, quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione sottoscritto.
Ciò fa sì che «la raccolta delle firme di presentazione della lista elettorale può … essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi ultimi (singolarmente considerati) soddisfino tutti i requisiti di forma indicati dalla più volte menzionata norma dell’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n° 570/1960, ovvero se gli stessi fossero già materialmente collegati al modulo principale al momento della apposizione delle sottoscrizioni» (cfr. C.d.S., sez. V, 23 settembre 2005, n. 5011).
La stessa giurisprudenza che i ricorrenti citano a sostegno della loro tesi, nel richiamare l’insegnamento secondo cui lo scopo voluto dalla norma dell’art. 28 cit. è raggiunto anche quando, pur non essendo le firme raccolte su un unico foglio, i diversi fogli siano tuttavia collegati stabilmente fra loro con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo, ha precisato che non basta che il collegamento avvenga mediante spillatura, ma necessita che sia assicurato anche con un timbro o una firma, e ha censurato il fatto che, nella fattispecie concreta al suo esame, non si evidenziavano i necessari timbri di legatura tra i fogli separati recanti le sottoscrizioni ed il modello che solo recava le indicazioni prescritte dall’art. 28 cit. (cfr. C.d.S., sez. V, 29 aprile 2011, n. 2556).
Questo è anche il caso del quale ora si tratta, poiché gli odierni ricorrenti invocano unicamente l’esistenza di un collegamento tra i fogli mediante spillatura, né risulta, dalla copia prodotta in giudizio, la presenza di alcun timbro o altro segno grafico di congiunzione tra gli stessi.
Ciò rende superfluo trattenersi sulla questione, logicamente successiva e perciò qui irrilevante, se meriti adesione l’indirizzo più rigoroso che richiede l’apposizione trasversale del timbro dello stesso pubblico ufficiale autenticante (cfr. C.d.S., sez. V, n. 5011/05 cit.), sul tacito presupposto che, al pari della sola spillatura, una timbratura o firma di congiunzione qualsiasi potrebbe non bastare a dimostrare che il collegamento materiale è anteriore al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni degli elettori.
La mancanza di un idoneo collegamento materiale tra i moduli adoperati per la raccolta delle firme e il modulo principale non può neppure essere supplita dalla presunzione di conoscenza ipotizzata da parte ricorrente in base all’asserita circostanza che su ciascuno dei fogli sottoscritti figurava il nominativo di Aniello Maccarone e che tra le altre liste presentate non vi sarebbe nessun altro candidato a sindaco avente il medesimo nome.
Ed invero, anzitutto il nome di Aniello Maccarone figura solo sul primo foglio delle sottoscrizioni (peraltro come promotore e non come candidato sindaco) e niente affatto sul secondo;inoltre, se lo scopo dell’art. 28 cit. è quello di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare nella sua effettiva composizione, il richiamo a quel nome avrebbe potuto al massimo garantire, in astratta ipotesi, consapevolezza del candidato sindaco, ma non anche dei candidati al consiglio comunale.
In maniera del tutto condivisibile, d’altronde, la giurisprudenza osserva che, proprio in quanto il bene giuridico tutelato dalla legge è la genuinità della volontà dei cittadini sulla scelta di sostenere determinate liste di candidati, ne è necessaria un’interpretazione «che non può prescindere dal rispetto di forme minime» (cfr. C.d.S., sez. V, 29 aprile 2011, n. 2552).
Quest’ultima decisione, infine, va richiamata anche sotto altro profilo.
In quella occasione, infatti, il Giudice di appello aveva stigmatizzato che le sottoscrizioni contenute nel foglio separato non risultavano neppure munite della necessaria autenticazione, che essendo riportata solo in calce al modello base per la presentazione della lista recante soltanto alcune delle sottoscrizioni non poteva che riferirsi a queste e solo a queste «a nulla rilevando la mera dicitura che la riferisce a tutte le … sottoscrizioni».
Lo stesso è accaduto nel caso di cui qui ci si occupa: infatti, il primo foglio con le sottoscrizioni di tre cittadini elettori non reca in calce alcuna autenticazione, la quale è presente solamente in calce al secondo foglio (che pure reca tre sottoscrizioni) sia pure con la dicitura che si riferirebbe a n. 6 firme di elettori.
Per tutte queste ragioni, poiché, laddove non siano state rispettare le norme di garanzia per cui è causa, non è consentita alcuna indagine o verifica della consapevolezza nutrita dai sottoscrittori, ma la legge impone senz’altro agli uffici l’esclusione della lista (cfr. C.d.S., sez. V, 29 aprile 2011, n. 2557), il ricorso deve essere respinto.
Nulla va disposto per le spese di giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.