TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-02-08, n. 201801523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-02-08, n. 201801523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801523
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2018

N. 01523/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09035/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9035 del 2016, proposto da:
V S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M C, F V e I G, elettivamente domiciliata in Roma, via A Bertoloni, 44, presso lo studio legale tributario Dentons Europe;



contro

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

L’Unione nazionale consumatori - Comitato comunale di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Intilisano, domiciliata, ex art. 25 c.p.a., in Roma, presso la segreteria del Tar:
Unione Nazionale Consumatori e Pasquale Acquafredda, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 26020 dell’11 maggio 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Unione nazionale consumatori - Comitato comunale di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti anche Autorità o AGCM) ha ritenuto che due pratiche commerciali poste in essere dalla V S - e consistite, rispettivamente, nell’aver usato modalità promozionali dei prezzi del servizio di trasporto aereo che non rendevano nota l’applicabilità degli stessi solo ai consumatori che avessero aderito al programma Supervolotea e nell’aver fornito informazioni inadeguate e omissive in ordine alla necessità di effettuare il chek-in on line – costituissero pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera d), 22, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha irrogato alla ricorrente le sanzioni amministrative pecuniarie di 210.000 e 160.000 euro.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare falsità di causa, falsità di presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, eccesso e sviamento di potere.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1008/20080, travisamento dei fatti, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 24 del codice del consumo, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del codice del consumo, difetto di istruttoria, carenza di motivazione sotto un ulteriore profilo, violazione del principio di partecipazione al procedimento.

V. Illegittimità della sanzione imposta a Volotea per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 9 e 13, del codice del consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, l. 689/81. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste, sviamento, difetto assoluto dei presupposti per l’irrogazione della sanzione.

VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 8, del codice del consumo e dell’art. 9 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione sui diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione, clausole vessatorie, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare falsità di causa, falsità dei presupposti, eccesso e sviamento di potere.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si sono costituite in giudizio e hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Medesime conclusioni ha rassegnato il controinteressato costituito, Unione nazionale consumatori - Comitato comunale di Messina.

All’udienza del 31 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come visto nell’esposizione in fatto, con il provvedimento gravato l’Autorità ha ritenuto la ricorrenza di due distinte pratiche commerciali scorrette: la prima (pratica sub A) è consistita nella promozione del prezzo dei servizi di trasporto aereo senza la specificazione che i prezzi pubblicizzati – nel corso di una specifica promozione pari ad un solo euro per tratta - erano riservati ai soli aderenti al programma Supervolotea, l’adesione al quale è onerosa e soggetta a rinnovo tacito; la seconda (pratica sub B) è consistita nell’aver fornito informazioni inadeguate o omissive in ordine alla necessità di effettuare il check-in on line fino a 2 ore e mezza prima della partenza, senza chiarire che, in caso contrario, il consumatore, per effettuare il check-in in aeroporto, avrebbe dovuto pagare un importo di 30 euro, significativamente rilevante rispetto al prezzo del biglietto aereo.

Seguendo lo schema argomentativo utilizzato in ricorso si esamineranno prima le censure con le quali la ricorrente ha contestato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta con riferimento alla pratica sub A) - motivi I e II -, poi quelle con le quali ha contestato la sussistenza di un pratica commerciale aggressiva sub B) - motivo sub III -, i motivi con i quali ha lamentato la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento nel suo complesso - motivo sub IV- e l’attività di quantificazione delle sanzioni - motivo sub V- e infine quelli relativi alla pretesa illegittimità del provvedimento di rigetto degli impegni - motivo sub VI, I B in ricorso.

La pratica commerciale sub A è stata ritenuta dall’Autorità scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2 del codice del consumo, in quanto il professionista non ha fornito un’immediata, chiara e completa indicazione del reale prezzo del biglietto aereo proposto al consumatore, così ponendo in essere un comportamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e tale da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

Il professionista, a giudizio dell’Autorità, ha, in tal modo, posto in essere una condotta contraria alla diligenza professionale, non avendo dimostrato il normale grado di competenza e attenzione esigibili nello specifico settore commerciale.

L’AGCM ha pure rilevato come i segnalati profili di decettività risultano di particolare rilevanza nel settore della vendita dei biglietti aerei on line, “ caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista ”, ciò che pone la necessità di una informazione particolarmente completa e comprensibile in ordine al prezzo del prodotto offerto.

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente sostiene che difetterebbero, con riferimento a tale pratica, i presupposti per l’applicazione degli articoli 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, atteso che nella pagina web di esso operatore sarebbero stati adottati, sia prima dell’inizio del procedimento, sia nel corso dello stesso, accorgimenti grafici ed informativi tali da fornire una corretta e completa informazione ai consumatori in merito all’esistenza di due diversi piani tariffari.

In particolare, nella schermata relativa ai prezzi, le tariffe più convenienti, riservate ai titolari della carta Supervolotea – servizio sviluppato in un’ottica di fidelizzazione della clientela - sarebbero state contraddistinte con un simbolo grafico, che avrebbe dovuto allertare il consumatore in ordine all’esistenza di due distinte tariffe per la medesima tratta.

Del resto, ogni volta che il consumatore selezionava una data, il sito forniva automaticamente due tariffe (una per gli aderenti al programma Supervolotea e una, cosiddetta standard, riservata agli altri consumatori), posizionandosi automaticamente, e salva diversa opzione dell’acquirente, sul prezzo più alto.

La esaustività del set informativo fornito sarebbe stata ulteriormente completata dalla possibilità di cliccare su un simbolo che collegava alle informazioni riguardanti il programma fedeltà.

Inoltre, ove il consumatore avesse scelto la tariffa scontata, si apriva automaticamente un pop up che

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