TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-10-19, n. 202004607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-10-19, n. 202004607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004607
Data del deposito : 19 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2020

N. 04607/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01626/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2020, proposto da
Costruzioni Alaia s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Falciano del Massico, Asmel, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;



nei confronti

AC Costruzioni Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia, 20;
Giemme s.a.s. di Maggiarosa Gianna e C., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del bando e disciplinare di gara, dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in relazione alla gara di appalto indetta dal Comune di Falciano del Massico per “lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale della via S. Paolo di collegamento tra i Comuni di Falciano e Mondragone per complessivi km.5+500” , della determina n. 80 del 24.2.2020 recante aggiudicazione dei lavori a favore della controinteressata, della determinazione n. 223 del 31.12.2019 ( R.G. 684), di ogni altro atto, provvedimento, determina, delibera propedeutica, connessa o consequenziale degli atti impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 c.p.a., ove medio tempore stipulato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AC Costruzioni Società Cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La Società Alaia Costruzioni, in qualità di seconda graduata, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata AC Costruzioni della gara indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale della Via San Paolo di collegamento tra i Comuni di Falciano del Massico e Mondragone per complessivi Km. 5+500”.

Deduce violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, violazione del Codice della Strada, violazione del disciplinare di gara, difetto di motivazione, eccesso di potere, sviamento.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di conseguimento dell’aggiudicazione e, in via subordinata, di risarcimento dei danni per equivalente monetario.

Si è costituita la società controinteressata che replica nel merito alle censure e chiede il rigetto del ricorso.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1160 del 16.6.2020.

All’udienza del 7.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso in epigrafe avente ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della società cooperativa AC Costruzioni della procedura della gara indetta dal Comune di Falciano del Massico per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale della Via San Paolo di collegamento tra i Comuni di Falciano del Massico e Mondragone per complessivi Km. 5+500” .

In via preliminare, va respinta la richiesta di istruttoria (verificazione in ordine alle presunte discrasie dell’offerta tecnica ed economica della società aggiudicataria) avanzata dalla parte ricorrente, giacché il ricorso si palesa sufficientemente istruito e maturo per la decisione.

2. Con il primo motivo di gravame si contesta il subpunteggio assegnato alla controinteressata per il criterio “A” concernente migliorie finalizzate alla maggiore sicurezza della viabilità, per il quale l’aggiudicataria ha ottenuto 29/30 punti.

In sintesi, l’istante sostiene che la miglioria proposta (fornitura di n. 220 pali di illuminazione) non sarebbe idonea per la realizzazione di un impianto di illuminazione stradale; evidenzia che le strade oggetto dell’intervento

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