TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-09-13, n. 201301929

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-09-13, n. 201301929
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301929
Data del deposito : 13 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02080/2012 REG.RIC.

N. 01929/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02080/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2012, proposto da:
NI RO, MA IN RO e LL AR, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Gaetani e Daniele Giannini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via Sagrado, 6;



contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Cotimbo, con domicilio eletto presso l’avv. Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;



nei confronti di

Dogma Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;



per l’annullamento

- del permesso di costruire n. 14/2012 del 24.1.2012 rilasciato dalla Direzione Urbanistica - Edilità del Comune di Taranto in favore della società DO.G.MA srl;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e della Dogma Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti gli avv.ti Gaetani, per le ricorrenti, e Sticchi Damiani, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Le ricorrenti, proprietarie di unità abitative poste al primo piano di immobili fronteggianti, impugnano il permesso di costruire rilasciato alla Dogma srl per la parziale demolizione del complesso immobiliare che insiste sulle aree ex Enel, il recupero strutturale dell’edificio già adibito ad abitazione e la costruzione di un edificio residenziale costituito da un unico corpo di fabbrica sdoppiato in due scale.

II. A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi di diritto:

a) violazione di legge per assoluta mancanza d’istruttoria in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente, alla sussistenza di diritti dei terzi confinanti, per prescrizione del diritto di costruire, per usucapione della servitù di veduta, per assenza di autorizzazione paesaggistica e per superamento del volume massimo edificabile;

b) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione e, in particolare, per essere l’elaborato progettuale assentito con il permesso di costruire diverso da quello presentato con l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nonché per illogicità manifesta ed errata valutazione delle caratteristiche costruttive e d’impatto ambientale del nuovo intervento edilizio da parte della Commissione paesaggistica comunale e della Commissione assetto del territorio.

III. Si sono costituiti il Comune e la società controinteressata, entrambi eccependo l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso e concludendo, in subordine, per il suo rigetto.

IV. All’udienza pubblica del 15 maggio 2013, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

V. In via preliminare, osserva il Collegio che va disattesa l’eccezione d’irricevibilità o inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa della Società controinteressata, in quanto – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e preferibile – da un lato, il termine decadenziale di sessanta giorni per ricorrere avverso un permesso di costruire decorre dalla piena ed effettiva conoscenza di quest’ultimo (ossia del contenuto specifico del progetto edilizio approvato) che si verifica, non con il mero inizio dei lavori, bensì con la loro ultimazione, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell’opera e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando, risultando invece insufficiente a questo fine la presenza del cartello di cantiere recante l’indicazione del permesso di costruire e la descrizione dell’intervento e persino l’apposizione di ulteriori cartelli pubblicitari recanti le foto di modellazione realistica del progetto d’intervento (c.d. “rendering”), allorquando, come nel caso di specie, non appaiano in concreto idonei a manifestare con piena evidenza la portata lesiva del titolo edilizio impugnato; e, dall’altro, sussiste la legittimazione attiva e l’interesse ad agire dei ricorrenti che hanno dimostrato di trovarsi in una situazione di “vicinitas” e quindi di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione assentita e che subiscono un pregiudizio dalla prospettata lesione dei valori urbanistici della stessa (indipendentemente da ogni questione connessa alla conservazione della visuale panoramica verso il mare).

Difatti, “il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del

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