TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-09-26, n. 202405105
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2024
N. 05105/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2021, proposto da
-OISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato C D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensiva:
-Del Decreto Prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S avente nr. Area I (18321/12B16) e protocollo nr. -OISSIS-emesso dalla Prefettura di Napoli in data 03.12.2020, recante il divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
-Di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti ma comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto protocollo nr. 03461920, del 3.12.2020, la Prefettura di Napoli faceva divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell’art. 39TUPLS.
Accadeva, infatti, che in data 1.12.2020, alle ore 12.00 circa, in Agerola (NA), alla-OISSIS-gli
ufficiali della Stazione dei Carabinieri di Agerola, sottoponevano a ordinario controllo il sig.
-OISSIS- padre dell’attuale ricorrente, mentre era alla guida del proprio autoveicolo, rinvenendo, a bordo dell’autovettura:
1. Nr. 1 fucile semiautomatico marca Benelli cal. 12 avente nr. Matricola
carcassa-OISSIS-e matricola canna nr.-OISSIS-;
2. Nr. 17 cartucce da caccia cal. 12;
3. Nr. 3 cartucce da caccia cal. 36;
il fucile, di cui al summenzionato punto 1, risultava essere di proprietà del sig.-OISSIS-.
Veniva, quindi, redatto verbale a carico del-OISSIS-, di alla violazione dell’art. 20 bis della L. 110/75, per omessa custodia di armi e sottoposto a sequestro penale, ex art. 354 c.p.p. il fucile semiautomatico marca Benelli cal. 12 avente nr. Matricola carcassa-OISSIS-e matricola
canna nr.-OISSIS-, nonché le cartucce. Il sequestro veniva convalidato in data 03/12/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto di convalida, inserito nel proc. pen. 7554/2020 R.G.R.N., successivamente notificato in data 9/12/2020 dall’uff. a Ag. Di P.G., Aps -OISSIS-
A questo punto, con nota nr. 24/108-2-2020, prot. Ingr. 0343738 del 02/12/2020, gli ufficiali del Comando Stazione dei Carabinieri di Agerola inviavano a al Prefetto della Provincia di Napoli la proposta di adozione del decreto di divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ex art. 39 T.U.L.P.S., nei confronti del sig.-OISSIS-, per l’inadeguata diligenza riscontrata nell’assicurarne la custodia.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizione censurandone l’illegittimità perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e perché posto in essere senza la dovuta partecipazione procedimentale dell’interessato;