TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-03-13, n. 202400488
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2024
N. 00488/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01510/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ad Casa S.r.l. e da Ad Verona S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Fantappie', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni;
nei confronti
Ministero per i beni e le attività cultuali e per il turismo, non costituito in giudizio ;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana - E.S.A.C.R.I. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota del Comune di Verona trasmessa con PEC del 18 ottobre 2022 avente ad oggetto: “ notifica delle previsioni urbanistiche approvate con la variante 29 – riscontro alla comunicazione del 15 giugno 2022 relativa all'accettazione e pagamento del 10% per contributo di sostenibilità: Riscontro PG 327661 del 15.09.2022 ”;
- della delibera del Consiglio comunale di Verona n. 19 del 5 aprile 2022 avente ad oggetto: “ Urbanistica - Piano degli interventi - Variante n. 29 – controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004 ” e della relativa nota di comunicazione del 15 giugno 2022;
- degli artt. 155 e 157 delle NTO al vigente Piano degli Interventi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 91 del 23 dicembre 2021 testo coordinato con la variante n. 29 approvata con la presupposta delibera del Consiglio comunale n. 19 del 5 aprile 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 ottobre 2023 :
- della nota del Comune di Verona trasmessa con PEC del 18 ottobre 2022 avente ad oggetto: “ notifica delle previsioni urbanistiche approvate con la variante 29 – riscontro alla comunicazione del 15 giugno 2022 relativa all'accettazione e pagamento del 10% per contributo di sostenibilità: Riscontro PG 327661 del 15.09.2022 ”;
- della comunicazione del 15 giugno 2022 avente ad oggetto: “ Notifica di efficacia delle previsioni urbanistiche approvate con la Variante 29 – Comunicazioni relative all'accettazione e pagamento 10% Contributo di Sostenibilità ”;
- degli artt. 155 e 157 delle NTO al vigente P.I. approvato con delibera del Consiglio comunale n. 91 del 23 dicembre 2021 testo coordinato con la variante n. 29 approvata con la presupposta delibera del Consiglio comunale n. 19 del 5 aprile 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto alla ricorrente.
e ora anche per l'annullamento, declaratoria di nullità e di inefficacia
- della deliberazione di Giunta comunale prot. n. 485/2023, ricevuta con PEC del 29 giugno 2023, nella parte in cui ha dichiarato decadute le previsioni urbanistiche contenute nella scheda norma M1-32 di interesse delle ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana - E.S.A.C.R.I. in liquidazione coatta amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espongono le ricorrenti:
- che Ad Casa S.r.l. è divenuta aggiudicataria, a seguito di asta pubblica, di un immobile di interesse culturale ex D.M. 1 luglio 2019 di proprietà dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana sito nel comune di Verona, identificato come “Magazzino Via Nicolò Golfino 19-21”, e che la società ha poi nominato aggiudicataria definitiva del compendio Ad Verona S.r.l., sua partecipata al 100%;
- che l’area sui cui è sito l’edificio è stata inserita dal Comune di Verona nel Programma di rigenerazione urbana – variante 29 al Piano degli Interventi, che persegue finalità di rigenerazione e riqualificazione dei tessuti della città esistente ai sensi della legge della Regione Veneto n. 14/2017;
- che in data 28 dicembre 2020 la società Ad Casa ha manifestato all’amministrazione civica il suo interesse all’attuazione della variante, al fine di consentire il recupero dell’edificio tutelato mediante trasformazione residenziale e, in particolare, per destinarlo a campus universitario e studentato; ha trasmesso quindi al Comune lo schema di atto unilaterale d’obbligo per la stipula dell’accordo di pianificazione ex art. 6 della legge regionale 11/2004;
- che la variante urbanistica è