TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-03-22, n. 201100192
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Testo completo
N. 00192/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Coopservice -Società Cooperativa Sociale A.R.L.-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Lamberti, con domicilio eletto presso Fabio De SI Sacca' Avv. in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 35;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
(con il ricorso e con motivi aggiunti):
delle informazioni emesse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, datate 01.12.2008 e recanti il nr.0237176/7-13 P conosciute in data 09.10.2009;
dell'informativa antimafia a carattere interdittivo emessa dalla Prefettura di Reggio Cal. il 29.5.2009 nei confronti della Società ricorrente e comunicata il 9.6.2009 dalla A.S.L. di Locri e conosciuta nel suo contenuto il 16.6.2009 a seguito di accesso agli atti (prot. nn. 36979, 36981 e 36985)
nonchè per il risarcimento di tutti i danni derivati per effetto della informativa interdittiva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;
Viste le ordinanze nn. 349/09 e 400/09 con cui è stata respinta la domanda cautelare, proposta rispettivamente, nel ricorso e nei motivi aggiunti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Salvatore TT ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Cooperativa in epigrafe ricorre avverso le determinazioni dell’Autorità con cui sono state attestate a suo carico circostanze comportanti il rischio di infiltrazioni mafiose, con conseguente effetto interdittivo.
Avverso tali atti deduce articolate censure, sia con il ricorso che con i motivi aggiunti.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto.
Con due distinte ordinanze, la nr. 349/09 e la nr. 400/09 è stata respinta la domanda cautelare, formulata nel ricorso e riproposta nei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
A conferma dell’orientamento espresso in sede cautelare, il gravame è infondato e va respinto.
In fatto, si osserva che a motivazione dell’informazione interdittiva impugnata è stata posta dall’Autorità la circostanza che una dei soci