TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-07-20, n. 201500555

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-07-20, n. 201500555
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500555
Data del deposito : 20 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00859/2009 REG.RIC.

N. 00555/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00859/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2009, proposto da:
A Z, rappresentato e difeso dagli avv.ti L S e A S, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Latina, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della nota prot. 6/Ris del 15.7.2009, consegnata in pari data a mani del ricorrente, a firma del Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Latina, avente ad oggetto: seduta di esame in C/privato per il rilascio di CIG svolta presso la sede dell’autoscuola in data 13 luglio 2009, con la quale è stato comunicato allo stesso “che le sedute di esami richieste da codesta autoscuola, le cui date sono parzialmente già calendarizzate, non verranno svolte presso codesta autoscuola bensì in orario d’ufficio presso questa Sede provinciale di Latina”;

nonché, della successiva nota prot. 10 ris del 31.8.2009 dello stesso Ufficio, di conferma della precedente nota.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale e depositato il 24 ottobre 2009, il sig. Zoboli Alberto, titolare dell’Autoscuola “Rossini” sita in Comune di Formia alla via delle Terme Romane n. 15 ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe, con i quali il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Latina, richiamati fatti accaduti in data 13 luglio 2009 presso la sede dell’Autoscuola in occasione dello svolgimento di una seduta di esami per il rilascio di patentini (CIG) e, in particolare, una querela sporta nei confronti di personale dell’Autoscuola da parte dell’esaminatore funzionario della MCTC, ha disposto che “nelle more della completa definizione sia in sede amministrativa che penale dell’accaduto, ai soli fini di garantire la massima trasparenza e regolarità delle attività di giudizio che fanno capo agli esaminatori, le sedute d’esami dell’autoscuola Rossini di Formia verranno svolte esclusivamente presso la sede dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione”.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente, lamentando la parziale sospensione dell’attività dell’autoscuola provocata da tali atti, deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 123 comma 2 del D.lgs 285/92, come sostituito dall’art. 10 comma 5 del D.L. 31.1.2007 n. 7, modificato dalla Legge di conversione 2.4.2007 n. 40. Carenza assoluta di potere e/o incompetenza del Direttore dell’Ufficio M.C.T.C. di Latina. Vizio del procedimento.

In base a quanto stabilito dall’art. 123 del D.lgs 285/92 (Codice della Strada) nella sua formulazione attuale “Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica delle province”, pertanto il provvedimento adottato dal direttore dell’Ufficio M.C.T.C. di Latina è viziato da incompetenza.

II) Violazione del comma 8 dell’art. 123 del Codice della Strada, come modificato dal comma 5 sexies dell’art. 10 D.L. 31.1.2007 n. 7, aggiunto dalla legge di conversione n. 40 del 2007.

In violazione della norma richiamata – che prevede per i provvedimenti sanzionatori la previsione di un termine finale – gli atti impugnati sono a tempo indeterminato, essendo la loro durata collegata alla completa definizione in sede penale e amministrativa di quanto accaduto nella seduta di esami del 13.7.2009.

III) Violazione del principio del contraddittorio, violazione del giusto procedimento in relazione all’art. 336 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16.12.1992 n. 495 e in relazione all’art. 10 L. 241/90. Difetto di motivazione per omessa valutazione della relazione presentata dal ricorrente.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati prescindendo completamente dalla relazione presentata dal ricorrente il 28.7.2009, in violazione del principio del contraddittorio previsto dall’art. 336 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

IV) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

I provvedimenti di sospensione delle sedute di esami presso l’Agenzia del ricorrente, sono motivati con il richiamo a fatti accaduti nella seduta di esami del 13.7.2009 che sono esclusivamente addebitabili al funzionario esaminatore della M.C.T.C.

3) Con atto depositato il 7 novembre 2009, si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4) Con ordinanza n. 548 del 19 novembre 2009, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

5) Alle pubblica udienza del 18 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) Osserva il Collegio, che a seguito di un litigio avvenuto presso la sede dell’Autoscuola, nel corso di una sessione di esami, tra il titolare della medesima e il funzionario della MCTC, il Direttore dell’Ufficio Provinciale ha ritenuto di non far più svolgere presso la sede in argomento le sedute di esami e di dirottarle presso la sede provinciale della MCTC.

Tale decisione è stata motivata con il solo riferimento al “superiore interesse della garanzia ai massimi livelli della sicurezza stradale” e alla necessità di “garantire la massima trasparenza e regolarità delle attività di giudizio che fanno capo agli esaminatori”, senza alcun richiamo a norme e/o regolamenti che giustificasse l’esercizio di tale potere.

8) Tanto premesso, ritiene il Collegio che i provvedimenti sono viziati da difetto di motivazione e di istruttoria posto che con una motivazione meramente di stile viene giustificata una misura fortemente penalizzante per gli interessi professionali, commerciali e di immagine dell’Agenzia ricorrente che, al contrario, avrebbe richiesto una previa accurata indagine sui fatti accaduti e una attenta ponderazione degli interessi coinvolti.

Sotto diverso aspetto è evidente anche un difetto di proporzionalità tra il fatto accaduto (litigio tra il funzionario della MCTC e il titolare dell’Autoscuola) e i provvedimenti, peraltro senza limite temporale, adottati dal direttore dell’Ufficio MCTC.

9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

10) Le spese seguono la soccombenza.

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