TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-11, n. 202400230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-11, n. 202400230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400230
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00230/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2021, proposto da
C C, rappresentato e difeso dagli Avvocati G B, C C e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore Regionale dell’Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dall'Avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento e alla valorizzazione dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio ex art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472,

nonché per la condanna

dell'I.N.P.S. alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, con conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto, udito il difensore dell’Ente resistente e lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, signor Carbone Claudio, militare della Guardia di Finanza congedato a domanda dal giorno 1 novembre 2018, agisce nei confronti dell’I.N.P.S. per l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.

Rappresenta, infatti, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla normativa citata, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda ai sensi dell’art. 6 bis , comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387.

Espone di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’applicazione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio, in quanto al momento del congedo aveva un’età anagrafica di 56 anni, 11 mesi e 19 giorni e un’anzianità di servizio pari a 39 anni.

Con un unico motivo di ricorso, dopo aver ripercorso la normativa applicabile al caso di specie, chiede l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Amministrazione al ricalcolo di quest’ultimo e al pagamento delle differenze maturate con interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituito in giudizio l’Ente previdenziale che, con memoria del 5 marzo 2022, segnalata preliminarmente la tassatività delle voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, ha opposto la non applicabilità al ricorrente dell’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 per mancanza dei presupposti necessari.

Precisa la difesa dell’Istituto previdenziale che la posizione giuridica del ricorrente non è sussumibile nel disposto di cui al comma 1 dell’art. 6 bis citato, non essendo cessato dal servizio per limite di età, per permanente inabilità al servizio o per decesso.

Eccepisce, altresì, come nel caso di specie non sarebbe applicabile neanche il comma 2 del citato articolo 6 bis , che prevede la possibilità di beneficiare dei sei scatti stipendiali in caso di collocamento a riposo a domanda dell’interessato (se siano stati compiuti 55 anni d’età e maturati 35 anni di servizio utile) ove la domanda di pensionamento sia presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale si maturano entrambi i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva.

Segnala l’I.N.P.S. che, nel caso di specie, non vi sia alcuna prova in atti della presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il termine del 30 giugno dell’anno nel quale il ricorrente aveva maturato entrambi i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, con ciò dovendosi ritenere lo stesso automaticamente decaduto dal diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi.

L’Ente Previdenziale deduce, in via subordinata, che in ogni caso sarebbe inapplicabile l’art. 6 bis citato, in ragione delle previsioni di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che al comma 1 prevede che «(…) i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 », disponendo al comma 2 che « Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ».

Segnala, in particolare, l’Ente Previdenziale che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna prova per il ricorrente dell’avvenuto pagamento della restante contribuzione previdenziale.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito il ricorso è fondato, per le ragioni già sostenute dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie sovrapponibili alla presente, che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10938;
Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831;
Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762).

In particolare, con la sentenza 20 marzo 2023 n. 2831, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha ricostruito le coordinate storico-giuridiche dell’istituto, precisando che « Con l’art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9 bis l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”). Ai sensi dell’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 536/1971, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987. Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987 che limitava l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da questo Cons. di Stato (

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