TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-06-04, n. 201301676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-06-04, n. 201301676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301676
Data del deposito : 4 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00847/2009 REG.RIC.

N. 01676/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00847/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 847 del 2009, proposto da:
Assing S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. K C, con domicilio eletto presso R M, in Catania, Via Teramo 21;

contro

Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti di

- Acotec S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F D e F S, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

- Lesatec S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del presunto silenzio dell’Amministrazione intimata sul ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente avverso l’aggiudicazione provvisoria, nonché del verbale di aggiudicazione provvisoria in data 8 agosto 2008 e dei verbali di gara in data 29 luglio 2008 e 4 agosto 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e della Acotec S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente ha partecipato ad una procedura di gara per la fornitura e posa in opera di una Clean Room per il Policlinico Gaetano Martino, indetta dall’Industrial Liaison Office dell’Università degli Studi di Messina.

In data 8 agosto 2008 la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla controinteressata Acotec s.r.l..

Avverso l’aggiudicazione provvisoria l’Assing s.p.a. ha proposto ricorso in opposizione in data 22 ottobre 2008.

Con il presente ricorso, notificato in data 20 marzo 2009, la ricorrente ha impugnato il presunto silenzio dell’Amministrazione sul ricorso in opposizione da essa proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria, nonché il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 8 agosto 2008 ed i verbali di gara in data 29 luglio 2008 e 4 agosto 2008.

L’Università degli Studi di Messina si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sollecitando in subordine il rigetto del ricorso nel merito.

Anche la Acotec s.r.l. si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e sollecitando in subordine il suo rigetto nel merito.

Nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 , sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’impugnazione del presunto silenzio dell’Amministrazione sul ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente avverso l’aggiudicazione provvisoria è inammissibile, in quanto avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria di una procedura amministrativa finalizzata alla stipula di un contratto non poteva (e non può tuttora) proporsi ricorso in opposizione.

Ciò in quanto: a) il ricorso in opposizione può essere proposto nei casi previsti dalla legge (art. 7, primo comma, d.p.r. n. 1199/1971);
b) è necessario, quindi, che il ricorso in opposizione sia espressamente previsto dalla legge, non costituendo esso un generale mezzo di impugnazione dei provvedimenti amministrativi (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1290/1997);
c) la legge non prevedeva (e non prevede tuttora) il ricorso in opposizione quale mezzo di impugnazione in via amministrativa del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
d) l’art. 245, primo comma, codice dei contratti, nella versione in vigore dall’1 luglio 2006 al 26 aprile 2010, stabiliva, al contrario, che gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice, nonché i provvedimenti dell’Autorità fossero impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (con esclusione, quindi, del ricorso in opposizione).

Ne consegue l’assoluta irritualità del ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente avverso l’aggiudicazione provvisoria disposta in data 8 agosto 2008 e l’esclusione di qualsiasi obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su tale irrituale impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in sede giurisdizionale avverso il presunto silenzio (in realtà mai formatosi).

Dall’inammissibilità del ricorso proposto in sede giurisdizione avverso il presunto silenzio dell’Amministrazione sul ricorso in opposizione discende l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 8 agosto 2008 ed i verbali di gara in data 29 luglio 2008 e 4 agosto 2008, atteso che il presente ricorso è stato notificato solo in data 20 marzo 2009.

In conclusione, assorbita ogni altra questione, va dichiarata inammissibile l’impugnazione del presunto silenzio sul ricorso in opposizione irritualmente proposto dalla ricorrente, mentre per il resto il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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