TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400690
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00690/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2024, proposto da
S M, M G, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore M F, rappresentati e difesi dall’avvocato F D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
R R, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla denunzia sporta, ex art. 27, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a mezzo pec del 12 aprile 2024, sul sollecito formulato con pec del 6 maggio 2024 e sulla diffida inoltrata con le stesse modalità il 14 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 191 del 5 settembre 2024;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, quali proprietari e usufruttuari, nei termini analiticamente indicati in ricorso, dell’unità immobiliare sita in via G. Melacrino di Reggio Calabria al civico n. 80, espongono di aver presentato al Comune di Reggio Calabria con pec del 12/4/2024 un’istanza “ di accertamento di violazioni del Regolamento Edilizio mediante l’attivazione dei poteri di vigilanza ex art. 27 TUE e conseguente richiesta di annullamento/revoca/rettifica - anche parziale - del permesso di costruire n. 65 del 2 novembre 2022, n. Prot. 233401 ” relativo all’adiacente complesso edilizio in corso di costruzione.
1.1. Con tale istanza, sulla scorta dei rilievi svolti dal proprio consulente di parte, compendiati in una relazione tecnica datata 8/4/2024, diffidavano, in particolare, l’Ente comunale «“ a provvedere senza ulteriore indugio, in forza dei suoi poteri di vigilanza e controllo, previsti dall’art. 27 TUE, affinché, in forma scritta e previa immediata sospensione in via cautelare dei lavori”, accertasse “la violazione urbanistica documentata con” tale “relazione tecnica e conseguentemente” revocasse “e/o” annullasse “il permesso di costruire n. 65/2022, ovvero comunque” procedesse “ad una rettifica dello stesso” ».
1.2. Non avendo ottenuto riscontro, reiteravano la segnalazione con pec del 6/5/2024, cui faceva seguito una diffida in data 14/5/2024, con la quale intimavano al Comune di « “provvedere a fornire comunicazione scritta circa le ragioni del ritardo”, chiedendo informazioni in relazione all’esito degli “accertamenti” “previsti dalla normativa del Testo Unico edilizia” eseguiti a fronte della “violazione delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Edilizio e le violazioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” da loro “già denunziate e comprovate documentalmente” ».
Anche tali successive istanze rimanevano, tuttavia, prive di riscontro.
2. Per tali motivi, ribadite le ragioni dell’illegittimità del titolo edilizio rilasciato in favore della controinteressata R R, con il mezzo di tutela in esame i ricorrenti hanno agito, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento, previa tutela cautelare, dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla anzidetta segnalazione (e sulla successiva diffida) e per la conseguente condanna del Comune di Reggio Calabria a provvedere su di essa attraverso l’adozione delle relative misure sanzionatorie, anche con nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi, lamentando la violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 in relazione all’art. 27, co. 3, del T.U. dell’edilizia e domandando espressamente l’accertamento, ex art. 31, comma 3, c.p.a., della fondatezza della denunzia sporta ai sensi dell’art. 27, co. 3, del medesimo d.P.R. n. 380/2001.
3. Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito.
4. All’esito della camera di consiglio del 4 ottobre 2024 il Collegio ha respinto la domanda ex art. 55 c.p.a. volta ad ottenere “l’immediata sospensione dei lavori” intrapresi sulla scorta del titolo edilizio censurato, ritenendo la “ tutela cautelare non … compatibile con l’azione ex art. 117 c.p.a., caratterizzata dalla particolare celerità del rito ”, e rilevando, altresì, che detta domanda, “ viepiù perché diretta ad ottenere interinalmente un provvedimento tramite il quale ordinare all’Amministrazione non solo… l’avvio del procedimento sanzionatorio per la repressione del denunciato abuso edilizio bensì la “immediata sospensione dei lavori” oggetto del contestato permesso di costruire, se accolta determinerebbe l’ottenimento di un’utilità addirittura superiore rispetto a quella conseguibile all’esito della successiva trattazione nella sede propria del merito, dovendo, infatti, ritenersi il sindacato giudiziale circoscritto, giusta la previsione di cui all’art. 31, co. 3, ultimo periodo, c.p.a. all’accertamento del solo obbligo di provvedere ” (ord. n. 191 del 5.09.2024).
5. In assenza di ulteriori difese la causa, sentito il difensore di parte ricorrente, è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto con esclusivo riferimento alla domanda volta ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato sulla segnalazione di abusi edilizi (e sui successivi solleciti) presentata dai ricorrenti il 12/4/2024, dovendo, invece, rigettarsi sulla restante domanda diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.p.a. una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
6.1. In limine litis , conviene rilevare come i ricorrenti abbiano dedotto a fondamento del gravame di essere proprietari di un immobile insistente “ su area attigua a quella interessata dall’opera assentita con il ‘Permesso di Costruire n. 65 del 02/11/2022 – protocollo n. 233401 – pratica edilizia n. 204/14’ ”, prospettando, altresì, che i lavori in questione inciderebbero dannosamente sull’anzidetto immobile di loro proprietà, stante la variazione in aumento dell’altezza dell’erigendo fabbricato rispetto ai limiti massimi consentiti dalle pertinenti disposizioni urbanistiche. Aumento conseguito per effetto della indebita considerazione, da parte del progettista, quale ‘livello zero’, cioè “ quale quota di partenza dei piani adibiti alla residenza ”, del terrapieno ‘rialzato’ già esistente, destinato ad essere sostituito, previa demolizione, da un piano ‘seminterrato’ (indicato nel titolo ma non anche nella sottesa richiesta e nell’allegata ‘relazione tecnica’, ivi menzionandosi, invece, un piano ‘interrato’), anziché della quota di campagna, cioè del piano strada.
Da tali circostanze i ricorrenti rivendicano, dunque, la titolarità di una “ situazione di interesse meritevole di