TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2021-03-31, n. 202100211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2021-03-31, n. 202100211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202100211
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 00211/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2021, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell’-O-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento emesso dal Comando Generale -O- prot -O-, notificato il -O-, con cui, riesaminata la domanda di trasferimento del -O-, in attuazione dell’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato n -O-, è stato confermato il suo rigetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’-O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25, del decreto legge n. 137/2020 (conv. in legge n. 176/2020), come modificato dall’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 183/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 93/2021) ritualmente notificato e depositato, il carabiniere scelto -O-, effettivo al Comando Stazione -O-dal -O-, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con cui il Comando Generale -O-, ha confermato, previo riesame, il diniego al trasferimento definitivo dell’odierno ricorrente alla legione -O-(regione amministrativa d’origine), la cui istanza era stata proposta ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale per l’-O- e motivata in ordine alla necessità di assistere la propria consorte -O-, con problemi di salute e portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 (handicap non grave) ed accudire il figlio minore -O-, tutti residenti nel comune -O-comune di nascita e residenza del militare.

1.1. Come specificato nel provvedimento impugnato, il riesame della domanda di trasferimento dell’odierno ricorrente è stato disposto in esecuzione dell’ordinanza n. -O-, con cui il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza del T.A.R. Umbria n. -O-, ha accolto la domanda cautelare proposta dal militare nel precedente giudizio di annullamento (n.r.g. -O-) avente ad oggetto l’originario diniego al trasferimento, nella considerazione che “avuto riguardo alla ponderazione comparativa degli interessi in gioco e nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, la posizione giuridica della quale l’appellante è portatore riveli, anche alla luce dei sottesi valori costituzionali, prevalenza rispetto alle esigenze di carattere organizzativo rappresentate dall’Amministrazione”, con conseguente obbligo di quest’ultima di procedere ad una rivalutazione dell’istanza di trasferimento.

2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione art. 21 septies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, travisamento dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -O-.

Lamenta in sintesi il ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente valutato le problematiche riguardanti il figlio minore -O-, come risultanti da perizia neuroinfantile depositata agli atti di causa, travisando così quanto statuito dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. -O-.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 398 del Regolamento Generale per l’-O-. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, macroscopica illogicità e macroscopica ingiustizia.

Sostiene il ricorrente che l’amministrazione avrebbe rovesciato i termini della questione, non considerando che il bene primario da valutare attiene alle problematiche rappresentate dal militare, (e cioè al suo diritto al ricongiungimento), a fronte del quale le problematiche di organico costituiscono semmai il c.d. “limite esterno”, rispetto al quale vagliare le esigenze rappresentate per decidere se fosse assolutamente inevitabile sacrificarle.

3. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’-O- si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità delle censure riferite a presunte violazione del parametro normativo di cui alla legge n. 104/1992 non invocato in sede amministrativa e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.

4. Alla camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare, tenutasi in data 16 marzo 2021, la causa è stata trattenuta per la sua immediata definizione con sentenza in forma semplificata, non essendosi le parti opposte a tale eventualità.

5. Tanto premesso in punto di fatto, osserva preliminarmente il Collegio che l’istanza presentata dal ricorrente è volta al trasferimento definitivo straordinario, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale per l’-O- (RGA), seppur in parte motivata richiamando le disposizioni della legge n. 104/1992, onde giustificare la richiesta di trasferimento anche con riferimento ai problemi di salute della moglie portatrice di handicap non grave.

6. Ciò considerato, rileva il Collegio che il trasferimento ex art. 398 R.G.A. e quello ex lege n. 104/1992 hanno presupposti ed effetti diversi, assumendo il primo il carattere di un trasferimento definitivo, contrariamente al secondo strettamente ancorato alla permanenza del presupposto legittimante, ovvero l’assistenza ad un disabile grave (cfr. art. 33, comma 7 bis , della legge n. 104/1992).

7. Ne consegue che “la concessione dei trasferimenti ai sensi dell’art. 398 R.G.A. deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull’organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede di servizio richiesta. Inoltre l’accoglimento delle istanze di trasferimento avanzate per corrispondere ad esigenze di carattere privato resta comunque subordinato all’insussistenza di ostative ragioni di servizio” (cfr, in termini, TA.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 15 giugno 2020, n. 6561).

8. Il trasferimento ex art. 398 R.G.A. costituisce dunque una procedura di carattere eccezionale rispetto all’iter ordinario dei trasferimenti, in merito alla quale le opportunità di disporre in senso positivo, a fronte di “fondati e comprovati motivi”, vengono rimesse all’ampia discrezionalità tecnica del Comando Generale, sia in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio, sia in ordine all’opportunità di concedere il trasferimento del militare in considerazione delle esigenze di servizio ed organizzative.

9. Nel caso di specie il provvedimento impugnato offre un’accurata valutazione delle ragioni che hanno condotto al rigetto dell’istanza di trasferimento, sia con riferimento alla posizione del ricorrente, il quale ben avrebbe potuto (onde prendersi cura della consorte e del figlio minore -O-, particolarmente sofferente dell’allontanamento del padre) percorrere “la via del ricongiungimento definitivo del suo nucleo familiare in Umbria”, prendendo “in locazione un appartamento a Terni”, ovvero “avanzando richieste all’Amministrazione (e nello specifico alla legione -O-) per avere un alloggio di servizio con le necessità della consorte”, sia con riferimento alle “eccezionali esigenze dell’Amministrazione” consistenti nel “non depauperare ulteriormente la forza del reparto di appartenenza del militare”, maggiormente deficitario sotto il profilo dei “livelli di forza” rispetto alle altre sedi nazionali, comprese quelle, richieste dal ricorrente, rientranti nella “Legione Carabinieri -O-” (cfr. parte motiva del provvedimento).

10. Per quanto precede, le esigenze personali e familiari del ricorrente, seppur degne di considerazione, non possono che essere ritenersi recessive rispetto alle superiori esigenze di servizio legale al grave sottodimensionamento del reparto di appartenenza, che rappresentano, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, il limite esterno del trasferimento invocato.

11. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

12. Tenuto conto dell’alterno andamento processuale della vicenda e dell’intervenuto riesame della domanda di trasferimento del ricorrente, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

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