TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2021-03-31, n. 202100211
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2021
N. 00211/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento emesso dal Comando Generale -OMISSIS- prot -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui, riesaminata la domanda di trasferimento del -OMISSIS-, in attuazione dell’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato n -OMISSIS-, è stato confermato il suo rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25, del decreto legge n. 137/2020 (conv. in legge n. 176/2020), come modificato dall’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 183/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 93/2021) ritualmente notificato e depositato, il carabiniere scelto -OMISSIS-, effettivo al Comando Stazione -OMISSIS-dal -OMISSIS-, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con cui il Comando Generale -OMISSIS-, ha confermato, previo riesame, il diniego al trasferimento definitivo dell’odierno ricorrente alla legione -OMISSIS-(regione amministrativa d’origine), la cui istanza era stata proposta ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale per l’-OMISSIS- e motivata in ordine alla necessità di assistere la propria consorte -OMISSIS-, con problemi di salute e portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 (handicap non grave) ed accudire il figlio minore -OMISSIS-, tutti residenti nel comune -OMISSIS-comune di nascita e residenza del militare.
1.1. Come specificato nel provvedimento impugnato, il riesame della domanda di trasferimento dell’odierno ricorrente è stato disposto in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza del T.A.R. Umbria n. -OMISSIS-, ha accolto la domanda cautelare proposta dal militare nel precedente giudizio di annullamento (n.r.g. -OMISSIS-) avente ad oggetto l’originario diniego al trasferimento, nella considerazione che “avuto riguardo alla ponderazione comparativa degli interessi in gioco e nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, la posizione giuridica della quale