TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2017-03-01, n. 201700104
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Pubblicato il 01/03/2017
N. 00104/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00149/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2017, proposto da:
P R, rappresentato e difeso dall'avvocato P R C.F. RZZPQL64L13B180Z, con domicilio eletto presso il suo studio in San Pietro Vernotico, via Brindisi;
L P, I T, T M M, P S, G D, D M, P T, E A, A A, R D M, M M, L A, A A, L M, A M R, A S, M A, C T, S P, M G Sro, William Sabella, Maria Carmela Garofalo, Paola Sozzo, Rosanna Cicchetti, Sabrina Caroppo, Gloria Massari, Piero Palermo, rappresentati e difesi dall'avvocato Orlando Nasta C.F. NSTRND77E04B180O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P R in San Pietro Vernotico, via Brindisi;
contro
Circolo Didattico C D - De Simone - San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti:
1) delibera adottata dal Consiglio di Istituto del 7.12.2016 avente, tra l’altro, ad oggetto “obbligo uniforme scolastica/integrazione regolamento ” pubblicato sul sito dell’Istituto comprensivo il 25.1.2017”;
2) Regolamento di Istituto con le modifiche apportate inerenti tutti gli articoli che prevedono l’obbligo di indossare l’uniforme scolastica (art. 3 lettera W) e le sanzioni da comminare agli alunni rei di aver disatteso l’obbligo di acquistare e quindi indossare l’uniforme scolastica (art. 11 nel punto in cui tra i doveri sanzionabili vi è il rifiuto di indossare l’uniforme), ivi compreso l’allegato patto educativo di corresponsabilità. Modifiche pubblicate sul sito dell’Istituto il 27.1.2017;
3) ogni ulteriore delibera del consiglio di istituto preordinata o consequenziale agli atti impugnati e che preveda sanzioni a carico degli alunni ed obblighi legati alla c.d. uniforme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Circolo Didattico C D - De Simone - San Pietro Vernotico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. P. Rizzo per i ricorrenti e avv. dello Stato D. D Fis;
Considerato che il provvedimento dell’Amministrazione scolastica oggetto di impugnativa sembra essere sorretto dal pubblico interesse inteso a contrastare il fenomeno del bullismo tra scolari;
rilevato che l’uso di un abbigliamento uniforme sembra essere dettato, tra l’altro, dalla esigenza di una agevole rintracciabilità di alunni in occasione di gite scolastiche, o di partecipazione ad eventi in ambienti esterni alla scuola, in contesti che rendono necessaria la pronta individuazione dei piccoli discenti, anche al fine della tutela della loro incolumità;
rilevato che l’esigenza di non imporre a famiglie in condizione di indigenza economica un costo ulteriore da sostenere per l’acquisto del vestiario in esame pare essere stata presa in considerazione dalla scuola atteso che lo stesso Consiglio di Istituto ha stabilito, nel corso della riunione del 7 dicembre 2016, che il relativo onere sia a carico della P.a. (si legge, a pg. 9 del verbale del 7 dicembre 2016 in atti ” un caso a parte è rappresentato dalle famiglie bisognose, per le quali sia la ditta che la scuola si faranno carico del costo delle felpe )
rilevato, tuttavia, che la previsione di una gamma di sanzioni disciplinari da irrogare fino al limite della “mancata partecipazione a manifestazioni o uscite didattiche”, per il caso di inottemperanza all’uso dell’uniforme scolastica, appare porsi in contrasto con il basilare principio della personalità della responsabilità e finisce col penalizzare gli alunni per una inadempienza non imputabile alla loro volontà;