TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-11-23, n. 202306479
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 06479/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02472/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Caserta, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- del decreto prot. n. 219/2020 cat. 6/f PASI con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile ad uso venatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già titolare di porto fucile uso caccia, impugna il decreto epigrafato, con il quale il Questore di Caserta ha revocato la detta licenza, sulla base dell’avvenuta segnalazione, a carico del ricorrente, della violazione dell’art. 30, comma 1, lett. b, in relazione all’art. 2, co. 1 lett. c) della legge n. 157/1992, in quanto sorpreso ad abbattere due esemplari di avifauna selvatica, tipo fringuello, specie protetta, sulla base dell’accertamento condotto dal Nucleo Carabinieri Cites di Napoli e dal reparto Soarda di Roma.
Dopo aver evidenziato i presupposti giustificativi per cui l’amministrazione ha ritenuto di revocare il titolo abilitativo in questione, il ricorrente ha contestato diffusamente la legittimità dei provvedimenti impugnati, alla stregua di vizi di violazione di legge (segnatamente artt. 7 e 8 della L. 241/90; artt. 11 e 43 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e artt. 30 comma 1 lett. b) in relazione all’art.2 e art. 32 comma 1, lett. a) Legge 11 febbraio 1992 n.157) ed eccesso di potere sotto plurimi profili (per illogicità, inadeguatezza della sanzione e mancanza di idonea motivazione oltre che per evidente travisamento dei fatti e carenza di adeguata istruttoria).
In particolare, oltre a dolersi della violazione delle regole di partecipazione procedimentale e dell’assenza di presupposti di fatto idonei a supportare la prognosi di pericolosità, formulata in maniera estremamente generica dall’amministrazione, parte istante evidenzia, con specifico riferimento ai fatti contestati, che detta tipologia di infrazione è già prevista e sanzionata dalle disposizioni in materia di caccia, in base alle quali è possibile l’irrogazione di diverse sanzioni, quali la sospensione del porto d’armi da uno a tre anni, ma solo nel caso di recidiva.
Insta, pertanto, nell’annullamento del provvedimento questorile gravato.
2. Si sono costituiti in giudizio con memoria di stile il Ministero dell'Interno e la Questura di Caserta.
3. All’udienza