TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-14, n. 201805295
Ordinanza cautelare
14 dicembre 2018
Sentenza
14 maggio 2018
Sentenza
14 maggio 2018
Ordinanza cautelare
14 dicembre 2018
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2018
N. 05295/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08232/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2007, proposto da
NT ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfonso Dellarciprete in Roma, via Caio Canuleio, 127;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del rigetto dell’istanza del 16704/2007 comunicata con missiva pervenuta l’08/06/2007 con cui si chiedeva l’applicazione di quanto disposto dall’art. 32 legge 224/86 comma 9bis che disciplina: “la promozione al grado superiore il giorno successivo al collocamento in congedo”. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Direzione Generale del Personale Militare – II Reparto – IV Divisione – Stato Giuridico, Avanzamento e Contenzioso Ufficiali del Ministero della Difesa;
2) di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, con la relativa documentazione;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza “smaltimento” del 13 aprile 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il Magg. NT ZO chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale era stato comunicato il rigetto dell’istanza da lui presentata al fine di ottenere, dopo il collocamento in congedo del 25.1.2005, il riconoscimento di sei scatti stipendiali e la contestuale promozione al grado superiore il giorno successivo al collocamento in questione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 bis, l. n. 224/1986, in luogo della promozione al grado superiore il giorno antecedente al congedo.
Il ricorrente, nell’esposizione “in fatto”, chiariva di aver già ricevuto una risposta negativa su specifica istanza del 21.8.2006 e di aver inviato una seconda istanza il 16.4.2007 in cui ricostruiva la vicenda, sosteneva che il primo diniego si era fondato su un’erronea interpretazione della normativa e